MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 1999 

Integrazione  al  decreto  dirigenziale  6  aprile 1999 relativo alla
richiesta  di modifica della denominazione di origine controllata dei
vini   "Lacrima   di   Morro"   o   "Lacrima   di  Morro  d'Alba"  ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.2 del 4-1-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  .  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 settembre
1999  sulla  nuova  denominazione  del Ministero e del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini ;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba"
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto dirigenziale 6 apri1e 1999 con il quale e' stata
modificata  la  denominazione  di  origine controllata dei vini ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  della
denominazione  di  origine  controllata dei vini "Lacrima di Morro" o
"Lacrima  di Morro d'Alba", intesa ad ottenere integrazione dell'art.
2 del decreto sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Marche  sulla citata
domanda;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza;
  Ritenuto  pertanto necessario procedere alla integrazione dell'art.
2 del decreto dirigenziale 6 aprile 1999;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art.  2 del decreto dirigenziale 6 aprile 1999 recante modifica
al   disciplinare   di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba"
sono aggiunti in calce i seguenti comma:
  "Per  la produzione del vino a denominazione di origine controllata
"Lacrima  di  Morro  o  "Lacrima di Morro d'Alba , in deroga a quanto
previsto  dall'art. 2, dell'annesso disciplinare di produzione e fino
a  tre  anni  a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo,
possono permanere iscritti, su richiesta degli interessati e a titolo
provvisorio,  nell'albo  dei  vigneti  del  vino  a  denominazione di
origine  controllata  "Lacrima  di Morro o "Lacrima di Morro d'Alba i
vigneti  gia'  iscritti  all'albo del vino a denominazione di origine
controllata "Lacrima di Morro o "Lacrima di Morro d'Alba ".
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i
produttori  interessati  non  abbiano  provveduto  ad  apportare agli
stessi  le  modifiche  necessarie per uniformare la loro composizione
ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'annesso
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Republica italiana.
    Roma, 22 dicembre 1999
               Il direttore generale: Di Salvo