UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.4 del 7-1-2000)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successivi
aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari, e in particolare l'art. 11;
  Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127  "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione   e  di  controllo",  e  in  particolare  l'art.  17,  come
modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Milano,   emanato   con   decreto  rettorale  28 maggio  1996,  e  in
particolare l'art. 13;
  Visto  il  decreto  rettorale 15 ottobre 1998 con il quale e' stato
emanato  il  regolamento  didattico  dell'Universita'  degli studi di
Milano  e le successive modificazioni alla parte seconda "Ordinamento
didattico";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  26 febbraio  1996  con il quale e' stata
modificata  la tabella XXII dell'ordinamento didattico universitario,
concernente il corso di laurea in matematica;
  Vista  la delibera adottata dal consiglio della facolta' di scienze
matematiche,  fisiche e naturali in data 24 febbraio 1999, diretta ad
ottenere   il   riordino  del  corso  di  laurea  in  matematica,  in
adeguamento alla sopra citata tabella;
  Vista  la  delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del 13 aprile 1999, ha approvato la proposta di riordino del corso di
laurea in matematica;
  Considerata   la   necessita'  di  modificare  conseguentemente  il
regolamento didattico di Ateneo;
                              Decreta:
  Il  regolamento  didattico  dell'Universita' degli studi di Milano,
approvato  con  il  decreto  citato  in  premessa,  con le successive
modificazioni,  viene  ulteriormente  modificato  nella parte seconda
"Ordinamento didattico" come di seguito specificato.
                               Art. 1.
  Al  titolo V "Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali",
gli  articoli  da 95 a 97, relativi al corso di laurea in matematica,
sono  soppressi  e  sono  sostituiti,  con il conseguente scorrimento
della  numerazione  degli  articoli  successivi,  dai  seguenti nuovi
articoli:
"Laurea  in  matematica   Art. 95. - Il corso di laurea in matematica
ha  lo  scopo  di  fornire  strumenti metodologici e conoscenze della
matematica pura ed applicata a livello scientifico.
  Art.  96. - Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
  Art.  97.  -  La  durata del corso di laurea e' di quattro anni. Il
corso  di  studi  prevede  quindici annualita' di insegnamenti, anche
divisibili  in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di
almeno  settanta  ore  di  lezioni,  e un modulo semestrale di almeno
trentacinque   ore   di   lezioni.  Ogni  insegnamento  e'  di  norma
accompagnato  da  esercitazioni. Le esercitazioni costituiscono parte
integrante dell'insegnamento corrispondente.
  Art.  98.  - L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio
con  i  relativi  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  i  moduli
didattici,  le  forme  di  tutorato,  le  prove  di valutazione della
preparazione  degli  studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti,
il  riconoscimento  degli  insegnamenti seguiti presso altri corsi di
laurea e di diploma sono determinati dalle strutture didattiche.
  Art.   99.   -   Tutti  gli  insegnamenti  dovranno  essere  scelti
all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile 1994, aggiornato con il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 giugno 1997. I piani di
studio di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l'equivalente
di  due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra; almeno
l'equivalente  di  cinque  moduli  semestrali  nell'area disciplinare
della  geometria;  almeno  l'equivalente  di cinque moduli semestrali
nell'area  disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente
di   tre   moduli  semestrali  nell'area  disciplinare  della  fisica
matematica;   almeno   l'equivalente  di  quattro  moduli  semestrali
nell'area disciplinare della fisica.
  Art.  100.  -  Il  corso  di studi e' organizzato in tre indirizzi:
generale,  didattico  e  applicativo.  La  scelta  dell'indirizzo  e'
regolata  dalla  struttura  didattica  e  avviene,  di norma, dopo il
secondo anno.
  Art.  101.  -  In  aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i
piani  di  studio  degli  studenti  dell'indirizzo  generale dovranno
prevedere:  almeno  l'equivalente  di  due moduli semestrali in una o
ambedue  le  aree disciplinari dell'algebra e della geometria; almeno
l'equivalente   di   due  moduli  semestrali  nell'area  disciplinare
dell'analisi   matematica;   almeno   l'equivalente   di  due  moduli
semestrali  in una o piu' tra le aree disciplinari della probabilita'
e  statistica  matematica,  della  fisica  matematica  e dell'analisi
numerica.
  Art.  102.  -  In  aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i
piani  di  studio  degli  studenti  dell'indirizzo didattico dovranno
prevedere: almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali in una o
ambedue   le  aree  disciplinari  della  logica  matematica  e  delle
matematiche   complementari;   almeno  l'equivalente  di  due  moduli
semestrali  in una o piu' tra le aree disciplinari della probabilita'
e statistica matematica, dell'analisi numerica e dell'informatica.
  Art.  103.  -  In  aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i
piani  di  studio  degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno
prevedere:  almeno  l'equivalente  di tre moduli di una o piu' tra le
aree   disciplinari   della  probabilita'  e  statistica  matematica,
dell'analisi  numerica,  della  ricerca operativa e dell'informatica.
Inoltre  le  strutture  didattiche dovranno indicare, in relazione ai
diversi   orientamenti,   almeno   l'equivalente  di  quattro  moduli
semestrali  obbligatori  che  dovranno  comparire nei piani di studio
degli studenti dell'indirizzo applicativo.
  Art.  104.  -  Le  strutture didattiche provvedono a che almeno sei
moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e
del  corso  di  diploma.  Per  gli  studenti  in possesso del diploma
universitario  in  matematica le strutture didattiche predisporranno,
sentito  lo  studente, un piano di studi individuale, anche in deroga
alle  precedenti  disposizioni,  che  completi la sua preparazione in
relazione all'indirizzo prescelto. In ogni caso il piano di studi per
conseguire  la laurea in matematica dovra' contenere l'equivalente di
almeno   undici  annualita'  scelte  tra  le  discipline  delle  aree
disciplinari  della logica matematica, dell'algebra, della geometria,
delle   matematiche  complementari,  dell'analisi  matematica,  della
probabilita'   e  statistica  matematica,  della  fisica  matematica,
dell'analisi numerica, della ricerca operativa.
  Art.  105.  -  Per  essere  ammesso all'esame di laurea lo studente
sara'  tenuto  a  dimostrare,  con modalita' definite dalla struttura
didattica,  di  norma  entro i primi due anni di corso, la conoscenza
della lingua inglese.
  Art.  106.  -  L'esame di laurea deve comprendere la discussione di
una dissertazione scritta.
  Art.  107.  -  Superato  l'esame  di laurea lo studente consegue il
titolo  di  dottore  in  matematica  indipendentemente dall'indirizzo
prescelto.  L'indirizzo  seguito  potra'  essere indicato a richiesta
dell'interessato    nei    certificati    degli    studi   rilasciati
dall'Universita'".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 24 giugno 1999
               p. Il rettore: Decleva