UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.4 del 7-1-2000)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20 giugno  1935,  n. 1071: "Modifiche ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni
sull'ordinamento  didattico  universitario e successive modificazioni
ed integrazioni";
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con   regiodecreto   14 ottobre   1926,   n.   2412,   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382:  "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13: "Determinazione degli atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi
accademici  dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo (consiglio di
facolta', seduta del 18 febbraio 1999, senato accademico seduta del 7
settembre 1999, consiglio di amministrazione, seduta del 29 settembre
1999);
  Visto  il parere del nucleo di valutazione interno dell'Universita'
di Palermo, seduta del 19 novembre 1999;
  Visto il parere del comitato regionale di coordinamento, seduta del
3 dicembre 1999;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Palermo approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
Articolo unico
  Viene   istituito  il  diploma  universitario  in  operatore  della
pubblica amministrazione, con sede ad Agrigento.
Diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione
                               Art. 1.
  1. Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Palermo
e'  istituito  il  diploma  universitario di operatore della pubblica
amministrazione.
  2.  Il  corso di studi per consentire il diploma in operatore della
pubblica  amministrazione  fornisce  le  conoscenze  di  metodo  e di
contenuti   scientifici   e   professionali  necessari  per  svolgere
attivita'  istruttoria  e  di supporto all'assunzione delle decisioni
operative  connesse  allo  svolgimento  di  funzioni  amministrative,
organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.
  3.  Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione
afferisce alla facolta' di giurisprudenza e ha durata biennale.
                               Art. 2.
  1.  Il  corso di studi per conseguire il diploma di operatore della
pubblica   amministrazione  comprende  almeno  dodici  annualita'  di
insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un
esame finale di diploma.
  Per  essere  ammessi all'esame finale di diploma e' necessario aver
superato  gli  esami  di  profitto,  una  prova idoneativa diretta ad
accertare  la  conoscenza  di  almeno una lingua straniera, una prova
idoneativa   di  conoscenze  informatiche  di  base,  cosi'  come  le
eventuali attivita' di formazione pratica.
  2.   Il   consiglio   della   struttura   didattica  individua  gli
insegnamenti  fondamentali  e  complementari,  nell'ambito delle aree
indicate  nel  successivo  art.  3  e stabiliscono le modalita' delle
prove  idoneative,  degli esami di profitto e dell'esame di diploma e
dell'eventuale formazione pratica.
  3.  Gli  esami  di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del
corso  di  studi per conseguire il diploma universitario in operatore
della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine
del    conseguimento    del    diploma    di    laurea   in   scienze
dell'amministrazione,   ove   istituito,  a  condizione  che  durata,
contenuti  e  metodo  degli  insegnamenti  risultino analoghi nei due
corsi di studi.
  La   struttura   didattica   indica  criteri  e  parametri  per  il
riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.
                               Art. 3.
  1.   Sono   fondamentali   e  obbligatorie  sei  annualita',  anche
divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno
una  per  ciascuna  delle seguenti sei aree disciplinari, individuate
dai  settori  scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge
n. 341/1990 indicati di seguito:
    1) area del diritto privato (N01X, N03X);
    2) area del diritto pubblico (N08X, N09X, N10X, N11X);
    3) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
    4) area  del  governo  locale  e  dell'amministrazione  comparata
(Q02X);
    5) area della economia politica (P01A, P01H, P01I);
    6) area  del  diritto  comunitario e comparato (N11X, N14X, N03X,
N04X).
  2.  Sono  obbligatorie  quattro  annualita'  di insegnamento, anche
divisibili  in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree
disciplinari:
    1) area  del  diritto  tributario  e  della contabilita' pubblica
(N13X, P02A, P01C);
    2) area  della  statistica  e  dei  metodi  quantitativi  per  la
valutazione  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione  (B01A,
P01E, S01A, S02X, S03B, B02B);
    3) area  dei  metodi  e delle tecniche organizzative e gestionali
dell'aministrazione pubblica (P02D, P02B);
    4) area del diritto penale (N17X)
    5) area  della  storia  delle amministrazioni e delle istituzioni
pubbliche (N18X, N19X, Q01C);
    6) area      della      sociologia     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione (Q05E, Q05C);
    7) area del diritto civile e commerciale (N01X, N04X);
    8) area  della politica economica e della finanza pubblica (P01B,
P01C, P01J).
  3.  Presso la facolta' di giurisprudenza, cui afferisce il corso di
diploma  universitario in operatore della pubblica amministrazione e'
obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese
e  un  insegnamento  almeno  semestrale di informatica di base per la
pubblica amministrazione (N20X, K05A, K05B, S04A).
  4.  Da due a quattro annualita' di insegnamento anche divisibili in
moduli  semestrali,  potranno essere inclusi liberamente nei piani di
studio  da  scegliere  tra gli insegnamenti attivati appatenenti alle
aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2.
  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1, del "Regolamento in materia di
autonomia  didattica",  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale,   l'Universita'   adeguera'  l'ordinamento  didattico  del
presente  corso di studio alle disposizioni del predetto regolamento,
ed  a  quelle  del  decreto  ministeriale, che individuera' la classe
relativa al corso stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Palermo, 13 dicembre 1999
               Il rettore: Silvestri