N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2008
Ordinanza del 24 gennaio 2008 emessa dal Corte di cassazione nel procedimento civile promosso dall'Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano 3 contro Solcia Roberta ed altra Sanita' pubblica - Diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta in strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione - Mancata previsione anche nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilita' per evitare un danno grave ed irreversibile alla salute - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto alla salute. - Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3, comma quinto, come integrato dagli artt. 2 e 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989; decreto ministeriale 13 maggio 1993, art. 2. - Costituzione, artt. 3 e 32.(GU n.17 del 16-4-2008 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: ASL/3 - Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 2, presso lo studio dell'avvocato Gabriele Liuzzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Santamaria Bruno, giusta delega in atti, ricorrente; Contro Solcia Roberta, Solcia Daniela, quali eredi della sig.ra Campi Maria, gia' elettivamente domiciliate in Roma, via Giovanni Antonelli n. 50, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Giovanni, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, controricorrenti, avverso la sentenza n. 10/04 della Corte d'appello di Milano, depositata l'8 gennaio 2004 R.G.N. 262/03; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2007 dal consigliere dott. Fabrizio Miani Canevari; Udito l'avvocato Santamaria Bruno; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ignazio Patrone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La sig.ra Maria Campi ha convenuto dinanzi al Tribunale di Monza la Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano n. 3 e la Regione Lombardia chiedendo il rimborso delle spese sanitarie sostenute, durante un soggiorno in Messico, a seguito del ricovero di urgenza presso un ospedale di Cancun, dove a causa di un edema polmonare acuto aveva subito un intervento di tracheotomia. Il giudice adito ha rigettato la domanda proposta nei confronti della A.S.L. convenuta, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia. Su gravame proposto da Roberta e Daniela Solcia, eredi della sig.ra Campi, la Corte di appello di Milano con la sentenza oggi denunciata ha riformato tale decisione condannando la A.S.L. al pagamento della somma richiesta. Il giudice dell'appello ha affermato di diritto soggettivo dell'interessata a fruire in forma indiretta delle prestazioni sanitarie per un intervento sanitario indispensabile ed urgente, rilevando che le regole dettate dall'art. 3, comma 5, della legge n. 595/1985 e dal d.m. 3 novembre 1989 per i criteri di fruizione all'estero di prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione riguardano l'ipotesi del soggetto che trovandosi in Italia voglia recarsi all'estero per curarsi; ma in situazioni di urgenza come quella considerata si deve ritenere sufficiente la idoneita' istituzionale del luogo di ricovero a far fronte al problema creatosi. Avverso questa sentenza la Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano n. 3 ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo complesso. Roberta e Daniela Solcia resistono con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost., dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, del d.m. 3 novembre 1989 (modificato dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993) e dei dd.mm. 24 gennaio 1990 e 30 agosto 1991. La parte ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando che sia l'art. 3 della legge n. 595/1985, sia l'art. 7, comma 2 del d.m. del 1989 riguardano esclusivamente prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero e non trovano applicazione per prestazioni ottenute in strutture prive di tale caratteristica. L'art. 7 del d.m. citato introduce una deroga per i casi di urgenza alla regola generale della preventiva autorizzazione, ma opera sempre nell'ambito di applicazione della legge per le cure presso centri di altissima specializzazione; ed infatti richiama espressamente i presupposti e le condizioni di cui all'art. 2 (che definisce le prestazioni erogabili in relazione alle caratteristiche delle strutture sanitarie). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non si puo' derivare dall'art. 32 Cost. un diritto soggettivo al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per motivi di urgenza, oltre gli specifici casi previsti dalla normativa vigente. Si rileva infine che nella specie non puo' farsi riferimento alla tutela prevista dal d.P.R. n. 618/1980 per i casi di' permanenza all'estero per motivi di lavoro o per fruire di borse di studio, dato che la sig.ra Campi si trovava all'estero per motivi di svago o di diporto. 2. - La sentenza impugnata merita le critiche mosse dall'azienda ricorrente. L'art. 3, quinto comma della legge 23 ottobre 1985, n. 595, stabilisce che «con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unita' sanitarie locali. Non puo' far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario». In relazione a questa previsione, il d.m. 3 novembre 1989 (che reca il titolo «criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero») fissa all'art. 2 le tipologie di prestazioni erogabili, stabilisce all'art. 2 la regola secondo cui «il concorso nella spesa e' concesso solo per le prestazioni autorizzate» (regolando poi la procedura di autorizzazione) e all'art. 5 fornisce la nozione di centro di altissima specializzazione all'estero, definito come «struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento sanitario italiano». L'art. 7 dello stesso testo normativo prevede deroghe alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 4 e alle regole sul concorso nelle spese del servizio sanitario nazionale poste dall'art. 6, stabilendo poi al terzo comma (modificato dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993) che «ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia' all'estero». La stessa norma dispone altresi' che «in tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni e il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso». Questa regola, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, e' destinata a operare solo nell'ambito della tutela prevista, «per i cittadini italiani residenti in Italia», dal citato comma 5, dell'art. 3, della legge n. 595/1985 e cioe' per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, in ordine alla quale il d.m. del 1989, e successive modificazioni, detta criteri di attuazione. La disciplina in esame, posta dall'art. 3, quinto comma, della legge n. 595/1985, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 (modificato dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993) deve essere quindi interpretata nel senso che il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per interventi urgenti e indifferibili spetta solo se tali spese sono sostenute per le prestazioni descritte nel citato art. 2 del d.m. 3 novembre 1989. In questa linea si e' espressa anche la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 17 maggio 2003, n. 7736, 17 maggio 2007, n. 11462); non puo' essere riferita ad un diverso orientamento Cass. 18 dicembre 2003, n. 19425, che, pur senza esaminare specificamente detto presupposto, conferma il principio di diritto enunciato da Cass. 14 giugno 1999, n. 5890, ove si afferma espressamente, come condizione per l'accesso alla prestazione, la necessita' di urgente ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione). D'altro canto, non rileva nel caso in esame la diversa tutela per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero prevista dal d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 (emanato in base alla delega di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), con cui lo Stato si e' assunto l'onere di provvedere a detta assistenza per i cittadini italiani per il periodo di loro permanenza all'estero, delimitando l'ambito dei beneficiari alle categorie elencate nell'art. 2, relative a soggetti che svolgano attivita' lavorativa all'estero (alla quale e' equiparata la fruizione di borse di studio presso universita' o fondazioni straniere). Sono dunque esclusi dall'assistenza i cittadini che si trovino all'estero, come nel caso di specie, per motivi diversi da quelli del lavoro o di fruizione di borse di studio. Nella fattispecie non entra neppure in considerazione l'assistenza per i cittadini che si trovino nel territorio di uno Stato membro della Comunita' europea, o in Stati per i quali operano accordi bilaterali o multilaterali. 3. - Questa interpretazione, peraltro, pone dei dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quinto comma della legge n. 595/1985, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, in relazione all'art. 3 Cost. Il Collegio ritiene la questione rilevante, perche' - secondo l'interpretazione che essa fa propria nell'esercizio della funzione nomofilattica che gli e' demandata - la pretesa azionata nel presente giudizio non puo' trovare tutela nell'ordinamento e il ricorso dovrebbe essere accolto. La questione, inoltre, non e' manifestamente infondata per le considerazioni che seguono. La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato che la tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. non puo' non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone; le esigenze della finanza pubblica tuttavia non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile di tale diritto, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della personalita' umana. Con particolare riferimento alla tutela fornita dall'ordinamento per le prestazioni sanitarie fornite all'estero, la Corte costituzionale ha piu' volte confermato che la previsione delle modalita' di attuazione di tale garanzia postula scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore (cfr. ord. n. 19/1992, sent. n. 247/1992); con l'ordinanza n. 78/1996 ha in particolare ritenuto inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (nella parte in cui esclude dalla assistenza le prestazioni ottenute all'estero sul solo presupposto dell'urgenza) sul rilievo che la richiesta del giudice a quo avrebbe imposto di definire - mediante una sentenza di tipo additivo - condizioni, limiti e modalita' di una ipotesi nuova di assistenza indiretta da dispensare all'estero, secondo regole oggetto di scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. Peraltro, importanti indicazioni su questo tema sono state fornite da Corte cost. n. 309/1999, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 37 della legge n. 833/1978, 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, nella parte in cui, a favore dei cittadini all'estero che non rientrano nelle categorie dell'art. 2 di detto testo normativo e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza gratuita da stabilirsi dal legislatore. Con riguardo alla normativa denunciata, il giudice delle leggi ha affermato che «l'istanza di protezione del diritto alla salute anche al di fuori dei confini nazionali che informa l'intera legge, non viene subordinata ad alcun parametro di reddito...». «Cio' denota che il diritto alla salute, qui declinato come diritto all'assistenza in caso di malattia, ha assunto una configurazione legislativa che ne rispecchia la vocazione espansiva». La sentenza nota anche che ai fini della delimitazione dell'ambito della tutela i vari motivi di soggiorno fuori dal territorio nazionale, diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio, non puo' essere assegnata una aprioristica valutazione negativa, perche' l'espatrio puo' costituire in ogni caso fattore di arricchimento e di sviluppo della personalita'. La «vocazione espansiva» che nella legislazione italiana ha assunto la configurazione del diritto alla salute (oltre il limite irriducibile della garanzia dell'assistenza gratuita per i cittadini non abbienti) e' rappresentata - indipendentemente dalle condizioni economiche dei cittadini interessati - anche dalla disciplina introdotta dall'art. 3, quinto comma, della legge del 1985, progressivamente ampliata con i vari decreti ministeriali emanati in attuazione di tale normativa primaria; per situazioni in cui danni gravi e irreparabili alla salute possono essere evitati solo ricorrendo a prestazioni sanitarie erogate all'estero, il legislatore ha riconosciuto di dover attribuire, rispetto alle esigenze della finanza pubblica, preminenza al diritto alla salute, se lo stesso risulti compromesso (con il diritto alla integrita' fisica lo stesso diritto alla vita) nei casi in cui solo le cure ottenibili all'estero possano porre rimedio alla gravita' della patologia e ai rischi connessi al differimento dell'intervento terapeutico. Peraltro, in relazione alla tutela cosi' concessa dall'ordinamento, la lesione dei beni costituzionalmente protetti si prospetta negli stessi termini sia quando la patologia possa essere curata solo all'estero grazie all'altissima specializzazione della struttura ivi operante, sia quando la patologia, insorta all'estero, possa essere curata solo dove e' sorta (anche in strutture diverse) e non tolleri un differimento delle terapie necessarie, sia pure con un rapido rientro in patria. Va d'altro canto considerato che le condizioni, i limiti e le modalita' di accesso all'assistenza indiretta ex art. 3, legge n. 595/1985, risultano attualmente regolati dalla normativa secondaria di attuazione nell'ultima parte del secondo comma dell'art.7 del d.m. del 1989, nel testo modificato dall'art. 2 del d.m. del 1993. Appare dunque priva di giustificazione e irragionevole, in relazione all'art. 3 Cost., una normativa che limiti l'assistenza indiretta alle ipotesi di ricovero all'estero nei centri di altissima specializzazione e la neghi invece per le terapie urgenti in strutture diverse, quando, pur essendo differenti le ragioni che impongono la cura all'estero, sia identica la minaccia al bene costituzionalmente protetto, e questo possa essere garantito alle stesse condizioni, con i medesimi limiti e le medesime modalita' gia' stabiliti per le ipotesi contemplate dalla normativa denunciata, senza che l'estensione della sua applicazione alle ipotesi tra cui rientra quella della fattispecie oggetto del presente giudizio implichi in alcun modo, sotto questo profilo, la definizione di un regime diverso. Non sembra, infine, che la diversita' di trattamento possa essere giustificata dal fatto volontario che determina la presenza all'estero (diverso dalle ragioni di lavoro o di studio) perche' a tali motivi, anche culturali e di svago, che possono corrispondere a fattori di arricchimento e sviluppo della personalita', non puo' essere collegata, come sopra rilevato, una valutazione negativa. Per concludere, va dichiarata rilevante, e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, nella parte in cui, riconoscendo il diritto alla fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali per cittadini italiani all'estero presso centri di altissima specializzazione, esclude tale assistenza per prestazioni ottenute all'estero in strutture diverse dai suddetti centri anche quando tali prestazioni siano rese indispensabili da comprovate ragioni di gravita' ed urgenza. Ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, alla dichiarazione di rilevanza nel giudizio e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, segue la sospensione del giudizio, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 32 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, nella parte in cui non e' applicabile alle ipotesi di prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilita' per evitare un danno grave e irreversibile alla salute. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 25 settembre 2007. Il Presidente: Senese