N. 2 SENTENZA 12 - 22 gennaio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Caccia - Norme della Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di  attuazione
  della normativa  comunitaria  in  materia  di  conservazione  degli
  uccelli selvatici (provvedimenti di deroga  adottati  dalla  giunta
  regionale;  autorizzazione  all'immissione  di  selvaggina  "pronta
  caccia";  facolta'  dei  recuperatori  di  selvaggina  di  utilizzo
  dell'arma durante i giorni di silenzio venatorio). 
- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9  agosto  2012,
  n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia  alle
  Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE  relativa
  ai  servizi  nel  mercato  interno  e  adeguamento  alla  direttiva
  2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici  e
  alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli  habitat
  naturali e seminaturali e della flora  e  della  fauna  selvatiche.
  Modifiche a leggi regionali in materia di attivita' commerciali, di
  somministrazione   di   alimenti   e   bevande   e   di    gestione
  faunistico-venatoria ‒ Legge comunitaria 2010), artt. 15, comma  1,
  lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d). 
-   
(GU n.4 del 28-1-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma
1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d),  della  legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9  agosto  2012,  n.  15
(Disposizioni  per  l'adempimento  degli   obblighi   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva  2009/147/CE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e  della  fauna  selvatiche.  Modifiche  a
leggi   regionali   in   materia   di   attivita'   commerciali,   di
somministrazione   di   alimenti   e   bevande    e    di    gestione
faunistico-venatoria  -  Legge  comunitaria   2010),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notificazione il 15 ottobre 2012, depositato  in  cancelleria  il  22
ottobre 2012 ed iscritto al n. 168 del registro ricorsi 2012. 
    Visto   l'atto   di   costituzione   della    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2014  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 15 ottobre 2012 e
depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 168 del  2012),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, in  riferimento  all'art.  117,
primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, e all'art.  4,
numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ha promosso  questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 1,  lettere  a),
c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE  concernente
la conservazione degli uccelli selvatici e alla  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali  in
materia di attivita' commerciali, di somministrazione di  alimenti  e
bevande e di gestione faunistico-venatoria - Legge comunitaria 2010). 
    La legge regionale n. 15 del 2012, adottata in  attuazione  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2 aprile 2004,  n.
10 (Disposizioni sulla partecipazione  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia alla formazione e all'attuazione della  normativa  dell'Unione
europea), apporta delle  modifiche  alla  legislazione  regionale  in
materia venatoria. 
    Dopo aver esposto il contenuto delle disposizioni  impugnate,  il
ricorrente   assume   che   esse   ledono   gli   evocati   parametri
costituzionali, perche' la tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,
riservata alla  competenza  esclusiva  statale,  esprime  un'esigenza
unitaria, ponendo un limite agli  interventi  regionali  che  possono
pregiudicare gli equilibri ambientali, ed, in particolare,  nel  caso
di specie, alla competenza legislativa della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia in materia di caccia. 
    1.1.- In  particolare,  l'art.  15,  comma  1,  lettera  a),  che
inserisce il comma  4-bis  nell'art.  6  della  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007,  n.  14  (Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione degli  articoli  4,  5  e  9  della  direttiva  79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici  in  conformita'
al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee  C(2006)
2683 del 28 giugno 2006 e della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche - Legge comunitaria 2006), regola il contenuto
e le procedure delle deroghe di cui  all'art.  9  della  direttiva  2
aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del  Consiglio  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici), sostituita dalla direttiva 30
novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). 
    La disposizione impugnata prevede che il provvedimento di  deroga
sia adottato dalla Giunta regionale, entro trenta  giorni  precedenti
l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico
regionale di cui  all'art.  6  della  legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia  6  marzo  2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria), sentite  le  Province  e  gli  enti  gestori  dei  parchi
naturali  regionali  e  delle  riserve  naturali  regionali,  per   i
territori di rispettiva competenza. 
    Il provvedimento e' preso per le finalita'  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera g), della legge regionale n. 14 del 2007 e,  dunque,
per finalita' di «cattura, detenzione o altri  impieghi  misurati  di
determinati uccelli in piccola quantita', in  condizioni  rigidamente
controllate e in modo selettivo». Nell'ultimo periodo  dell'art.  15,
comma  1,  lettera  a),  impugnato,  e'  inoltre  stabilito  che   «I
provvedimenti di deroga sono  rilasciati  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 5, comma 1», della indicata legge regionale. 
    Secondo il ricorrente, il tenore della disposizione consentirebbe
alla Giunta regionale di adottare i provvedimenti di deroga  anche  a
prescindere dal parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(oggi ISPRA), non solo per le finalita' previste dall'art.  5,  comma
1, lettera g), della legge  regionale  n.  14  del  2007  (cosiddetta
cattura di piccole quantita'), ma anche per quelle ulteriori, di  cui
alle altre tipologie di deroga, disciplinate dal  medesimo  articolo,
discostandosi, quindi, da quanto previsto dall'art. 19-bis, comma  3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione  della
fauna omeoterma e per il prelievo  venatorio),  che,  in  conformita'
all'art. 9 della vigente direttiva  n.  2009/147/CE,  stabilisce  che
tali deroghe possono essere previste solo previo parere dell'ISPRA  o
di un istituto riconosciuto a livello regionale. 
    Sarebbero, quindi,  lesi  i  criteri  di  riparto  di  competenze
legislative  in  materia  e  i  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. 
    1.2.- L'art. 15, comma 1, lettera c), impugnato,  sostituisce  il
comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2007, consentendo
alla Giunta regionale di adottare i provvedimenti di deroga anche  in
assenza del parere del Comitato faunistico, qualora  esso  non  venga
rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta. Con l'introduzione di
un meccanismo che il ricorrente definisce di «silenzio  assenso»,  la
norma violerebbe il menzionato art. 19-bis, comma 3, della  legge  n.
157 del 1992 e l'art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi), secondo il  quale  i  pareri
resi dalle amministrazioni a tutela dell'ambiente non  sono  soggetti
alle regole sul silenzio assenso. 
    1.3.- Anche l'art. 15, comma 1, lettera d), della legge in esame,
che sostituisce il comma 8 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  14
del 2007, violerebbe l'art. 19-bis,  comma  3,  citato,  perche'  non
escluderebbe la possibilita' di prelievi in deroga  delle  specie  in
declino, vietandoli solo in determinati casi. 
    La formulazione della norma consentirebbe inoltre di ritenere che
le condizioni che escludono la deroga non siano tra loro alternative,
ma concorrenti. 
    Infine, nel far  salva  l'attivita'  di  controllo  delle  specie
alloctone, attrarrebbe tale  attivita'  al  regime  del  prelievo  in
deroga che, al contrario, la normativa statale disciplina con  l'art.
19  della  legge  n.  157  del  1992,  prevedendo  l'esperimento   di
preventivi  prelievi  selettivi  attraverso  l'utilizzo   di   metodi
ecologici, previo parere dell'ISPRA. 
    1.4.- L'art. 18, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15
del 2012, introduce l'art. 8-ter nella legge regionale n. 6 del 2008,
che  autorizza  genericamente  l'immissione  di  selvaggina   «pronta
caccia», affidando alle riserve di caccia il compito di  stabilire  i
tempi e le modalita' delle immissioni di detta selvaggina  anche  «in
deroga alle vigenti disposizioni di legge». 
    Anche senza  considerare  la  facolta'  di  deroga  alle  vigenti
disposizioni di legge, risulterebbe violato l'art. 16 della legge  n.
157 del 1992, il quale riconosce quali strutture di caccia private le
sole  aziende  faunistico-venatorie,  nelle  quali   possono   essere
effettuati ripopolamenti non oltre il 31 agosto di  ogni  anno  e  le
aziende  agri-turistico-venatorie,  nelle  quali  le  immissioni   di
selvaggina allevata possono essere effettuate  solamente  durante  la
stagione venatoria. 
    La norma  regionale,  consentendo  l'introduzione  di  selvaggina
anche al di fuori dei limiti fissati dalla legge statale,  esporrebbe
a rischio l'equilibrio dell'ecosistema. 
    1.5.-  Infine,  l'art.  18,  comma  1,  lettera  d),   impugnato,
novellando ulteriormente la legge regionale n. 6 del 2008,  introduce
l'art. 26-bis che, al comma 3, prevede la possibilita' di autorizzare
i cosiddetti recuperatori di fauna selvatica  abbattuta  ad  operare,
muniti di armi, in orari e giorni di silenzio venatorio. 
    La previsione si  porrebbe  in  contrasto  con  quanto  stabilito
dall'art. 12, commi 2 e 3 (che definiscono l'esercizio venatorio),  e
dall'art. 21, comma 1, lettera g) (che vieta il trasporto di armi  da
sparo nei giorni non consentiti  per  l'esercizio  venatorio),  della
legge n. 157 del 1992, in quanto  anche  l'attivita'  dei  cosiddetti
recuperatori   costituirebbe   esercizio    venatorio    e    sarebbe
conseguentemente destinata a soggiacere a tutti i limiti previsti per
tale attivita', ivi compreso il divieto stabilito dal citato art.  19
[recte: 21], comma 1, lettera g), della legge quadro statale. 
    2.- Si e' costituita la Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,
la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata. 
    2.1.- In particolare, la Regione ha dedotto che l'art. 15,  comma
1, lettera a), della legge regionale  n.  15  del  2012,  da  leggere
secondo la regola dell'interpretazione  costituzionalmente  conforme,
sarebbe, in ogni caso, rispondente alle previsioni dell'art.  19-bis,
comma 3, della legge n. 157 del 1992, che richiede, in alternativa al
parere dell'ISPRA, quello  di  un  istituto  riconosciuto  a  livello
regionale, quale sarebbe, alla luce delle disposizioni istitutive, il
Comitato faunistico provinciale. 
    2.2.- Anche l'art. 15, comma 1, lettera d), della legge regionale
in questione, sarebbe conforme  al  dettato  costituzionale  perche',
contrariamente a quanto  ritenuto  nel  ricorso,  le  condizioni  ivi
indicate sarebbero alternative, e non cumulative, come  deporrebbero,
sia  l'utilizzazione  della   disgiunzione   "o",   sia   il   canone
dell'interpretazione  costituzionalmente   conforme.   La   normativa
regionale  sarebbe,  dunque,  piu'  rigorosa  di  quella  statale  e,
pertanto, legittima. 
    Inoltre, il riferimento contenuto  nella  disposizione  impugnata
alle specie alloctone non  sarebbe  stato  correttamente  inteso  nel
ricorso, dal momento che  esso  non  sarebbe  volto  ad  attrarre  il
controllo delle specie alloctone nelle procedure di deroga, bensi'  a
chiarire che le deroghe ad esse  relative  non  incontrano  i  limiti
previsti per le procedure concernenti le altre specie, fermo restando
il rispetto dei principi generali, quali quelli espressi nell'art. 19
della legge n. 157 del 1992 e, in particolare, la  preferenza  per  i
metodi ecologici. 
    2.3.- Infine, per quanto riguarda i  rilievi  concernenti  l'art.
18,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale  in  esame,  il
riferimento alla deroga alle leggi vigenti sarebbe relativo,  secondo
la Regione  autonoma,  alle  leggi  regionali,  le  quali  consentono
l'immissione di selvaggina «pronta caccia» in riserve quale strumento
temporaneo e transitorio, destinato ad operare,  ai  sensi  dell'art.
8-ter, comma 3, della legge regionale  n.  6  del  2008,  nelle  more
dell'attuazione  di  progetti   volti   alla   ricostituzione   delle
popolazioni selvatiche; inoltre, lo stesso art. 16 della legge n. 157
del  1992,  richiamato  dal  ricorrente   quale   norma   interposta,
consentirebbe l'immissione e l'abbattimento di  fauna  selvatica  per
tutta la stagione venatoria, e non  solo  fino  al  31  agosto,  come
dedotto nel ricorso. 
    3.- Nelle more del giudizio, e' sopraggiunta la legge regionale 6
agosto 2013, n. 7 (Modifiche alla  L.R.  n.  14/2007,  alla  L.R.  n.
6/2008  e   alla   L.R.   n.   15/2012   in   materia   di   gestione
faunistico-venatoria), con la quale le  disposizioni  impugnate  sono
state abrogate o sostituite. In considerazione di cio', la Regione ha
chiesto  che  sia  dichiarata  la  cessazione   della   materia   del
contendere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 15 ottobre 2012 e
depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 168 del  2012),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della  Costituzione,
e all'art. 4, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio  1963,
n.  1  (Statuto  speciale  della  Regione   Friuli-Venezia   Giulia),
questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  15,  comma  1,
lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere  a)  e  d),  della  legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9  agosto  2012,  n.  15
(Disposizioni  per  l'adempimento  degli   obblighi   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva  2009/147/CE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e  della  fauna  selvatiche.  Modifiche  a
leggi   regionali   in   materia   di   attivita'   commerciali,   di
somministrazione   di   alimenti   e   bevande    e    di    gestione
faunistico-venatoria - Legge comunitaria 2010). 
    L'art. 15 della legge regionale in  questione  apporta  modifiche
alla legge della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  14  giugno
2007, n. 14 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  della
Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli  4,  5  e  9  della
direttiva  79/409/CEE  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici in conformita' al parere motivato della  Commissione  delle
Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e  della  direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche  -   Legge
comunitaria 2006). 
    In particolare, il comma 1, lettera a), aggiunge il  comma  4-bis
all'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2007,  che  disciplina  il
potere della Giunta di adottare i provvedimenti di deroga  al  regime
di protezione degli uccelli, in  quanto  ammessi  dall'art.  9  della
vigente direttiva 30 novembre 2009,  n.  2009/147/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli
uccelli selvatici). 
    Il comma 1, lettera c), sostituisce il comma 7 dell'art. 6  della
legge regionale n. 14 del 2007, permettendo alla Giunta  di  adottare
comunque il provvedimento di deroga, nell'ipotesi in cui il  Comitato
faunistico regionale non rilasci il  parere  previsto  dal  comma  1,
lettera a), entro trenta giorni. 
    Il comma 1, lettera d), infine, sostituisce il comma 8  dell'art.
6 della legge regionale n. 14 del 2007, determinando i casi in cui le
deroghe non possono essere concesse. 
    Il  ricorrente  reputa  che  il   regime   introdotto   da   tali
disposizioni deroghi a quanto stabilito dall'art.  19-bis,  comma  3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione  della
fauna omeoterma e per il prelievo  venatorio),  in  violazione  della
competenza esclusiva dello Stato in materia di  tutela  dell'ambiente
(art. 117, secondo comma, lettera  s,  Cost.),  nonche'  dei  vincoli
imposti dal diritto  dell'Unione  europea  (art.  117,  primo  comma,
Cost.), e comunque eccedendo dalla competenza legislativa  statutaria
in materia di caccia  (art.  4,  numero  3,  dello  statuto  speciale
regionale). 
    Nelle more del giudizio, e' sopraggiunta  la  legge  regionale  6
agosto 2013, n. 7 (Modifiche alla  L.R.  n.  14/2007,  alla  L.R.  n.
6/2008  e   alla   L.R.   n.   15/2012   in   materia   di   gestione
faunistico-venatoria), che ha abrogato l'art. 15,  comma  1,  lettera
a), della legge regionale n. 15 del 2012 (art. 2, comma 1, lettera b,
e art. 4), ha sostituito nuovamente il  comma  7  dell'art.  6  della
legge regionale  n.  14  del  2007,  eliminando  la  possibilita'  di
adottare il provvedimento di deroga anche in assenza del  parere  del
Comitato faunistico regionale (art. 2, comma  1,  lettera  c),  e  ha
sostituito anche  il  comma  8  dell'art.  6  della  medesima  legge,
modificando  i  divieti  di  deroga  nel   senso   che   i   relativi
provvedimenti non  sono  mai  adottabili  per  le  specie  o  per  le
popolazioni per  le  quali  l'ISPRA  abbia  accertato  uno  stato  di
conservazione insufficiente (art. 2, comma 1, lettera d). 
    La novella legislativa e' del tutto  satisfattiva  rispetto  alle
censure svolte dal ricorrente, poiche', attraverso l'abrogazione o la
sostituzione delle disposizioni impugnate,  elimina  dall'ordinamento
regionale le norme oggetto del ricorso, e, quando le sostituisce,  ne
introduce altre di contenuto differente. 
    Inoltre, la Regione ha attestato, con dichiarazione  resa  il  22
maggio 2013 dal Direttore della Direzione  centrale  risorse  rurali,
agroalimentari e forestali, che le disposizioni impugnate  non  hanno
avuto applicazione. 
    Ne consegue,  in  conformita'  alla  costante  giurisprudenza  di
questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 181 del 2014, n. 70 del 2013 e
n. 68 del 2013), la cessazione  della  materia  del  contendere,  con
riferimento alle questioni vertenti sull'art. 15,  comma  1,  lettere
a), c) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 15 del 2012. 
    2.- Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo all'art.  18,
comma 1, lettera a), di tale legge, che, aggiungendo l'art. 8-ter nel
corpo della legge della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  6
marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria),  disciplina  le   immissioni
sull'intero territorio regionale della  fauna  di  allevamento  detta
«pronta caccia», i cui tempi e le cui modalita' sono stabilite  dalle
riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge. 
    Il ricorrente reputa violati anche in tal caso l'art. 117,  primo
e secondo comma, Cost., e l'art. 4, numero 3), dello statuto speciale
regionale, ponendo a raffronto la norma impugnata con l'art. 16 della
legge n. 157 del 1992, rispetto al quale sarebbe consentita una «piu'
generalizzata introduzione di selvaggina». 
    In  questo  caso,  la  dichiarazione  resa  dal  Direttore  della
Direzione centrale risorse  rurali,  agroalimentari  e  forestali,  e
prodotta dalla Regione, attesta  che  l'immissione  della  selvaggina
«pronta caccia» e' avvenuta solo in quattro riserve,  in  conformita'
alla normativa statale. Pertanto il contenuto  normativo  del  citato
art. 18, comma 1, lettera a), sul quale si e' incentrato il  ricorso,
nel presupposto che esso fosse tale da ampliare i limiti posti  dalla
legge dello Stato,  non  ha  trovato  applicazione.  Considerata  poi
l'avvenuta abrogazione  della  disposizione  impugnata,  deve  essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere. 
    3.- La stessa  declaratoria,  nonostante  sia  stata  sollecitata
dalla Regione, non puo' essere adottata rispetto all'art.  18,  comma
1, lettera d), della legge regionale  n.  15  del  2012,  perche'  la
resistente ha dato atto che  la  disposizione  ha  ricevuto  una  pur
limitata applicazione, prima di essere abrogata dall'art. 4, comma 1,
lettera b), della legge regionale n. 7 del 2013 (da ultimo,  sentenza
n. 303 del 2013). 
    L'art. 18, comma 1, lettera d), impugnato, aggiunge l'art. 26-bis
alla legge regionale n. 6 del 2008. 
    Il ricorrente  censura,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., e alla competenza legislativa regionale  in
materia di caccia (art. 4, numero 3, dello statuto speciale), il solo
comma 3 dell'art. 26-bis, perche' consente ai recuperatori  abilitati
l'attivita'  di  recupero  della   selvaggina   con   l'utilizzazione
dell'arma «ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedi' e
venerdi', senza limiti  di  orario  e  fino  a  due  giorni  dopo  la
chiusura» della stessa. 
    La questione e' fondata. 
    L'art. 21, comma 1, lettera g), della  legge  n.  157  del  1992,
vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano  scariche
e  in  custodia,  nei  giorni  durante  i  quali  la  caccia  non  e'
consentita, in particolare nei giorni di martedi'  e  venerdi',  «nei
quali l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in ogni  caso  sospeso»
(art. 18, comma 5, della legge n. 157  del  1992).  Il  divieto  deve
ritenersi  espressivo  della  competenza  esclusiva  dello  Stato   a
determinare standard di tutela della fauna, che non  sono  derogabili
da  parte  della  Regione  neppure   nell'esercizio   della   propria
competenza legislativa in materia di caccia (ex plurimis, sentenze n.
278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 387 del 2008). E' infatti evidente
che la facolta' riconosciuta ai  recuperatori  di  utilizzare  l'arma
durante i giorni della stagione di  caccia  riservati  al  cosiddetto
silenzio  venatorio,  e  comunque  nei  due  giorni  successivi  alla
chiusura  della  stagione  stessa,  si  pone  in  contrasto  con   la
disposizione dell'art. 21, comma 1, lettera g), della  legge  n.  157
del 1992 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni, legittimando
una condotta  che  per  l'art.  12,  comma  3,  della  stessa  legge,
costituisce esercizio venatorio. 
    La censura relativa alla violazione dell'art. 117,  primo  comma,
Cost., resta assorbita. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma
1, lettera d), della  legge  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia 9 agosto 2012, n. 15  (Disposizioni  per  l'adempimento  degli
obblighi    della    Regione    Friuli-Venezia    Giulia    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e
adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente  la  conservazione
degli uccelli selvatici e  alla  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche. Modifiche a leggi  regionali  in  materia  di
attivita' commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di
gestione faunistico-venatoria - Legge comunitaria 2010), nella  parte
in cui aggiunge l'art. 26-bis, comma  3,  alla  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni  per
la  programmazione  faunistica  e  per   l'esercizio   dell'attivita'
venatoria); 
    2)  dichiara  la  cessazione   della   materia   del   contendere
relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
15, comma 1, lettere a), c) e d), e dell'art. 18,  comma  1,  lettera
a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  n.  15
del 2012, promosse, in riferimento  all'art.  117,  primo  e  secondo
comma, lettera s), Cost.,  e  all'art.  4,  numero  3),  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI