N. 8 SENTENZA 6 dicembre 2016- 13 gennaio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disciplina dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della  Basilicata  -
  Personale  addetto  ad  attivita'  di  vigilanza  -   Attribuzione,
  nell'esercizio delle funzioni, anche della qualifica di ufficiale o
  agente di polizia giudiziaria. 
- Legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015,  n.  37,  recante
  «Riforma   Agenzia   Regionale   per   l'Ambiente   di   Basilicata
  (A.R.P.A.B.)», art. 31, comma 4. 
-   
(GU n.3 del 18-1-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  31,  comma
4, della legge della Regione Basilicata 14  settembre  2015,  n.  37,
recante «Riforma  Agenzia  Regionale  per  l'Ambiente  di  Basilicata
(A.R.P.A.B.)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 12-17 novembre 2015, depositato in  cancelleria
il 17 novembre 2015 e iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2015. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  6  dicembre  2016  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Pio  Giovanni  Marrone  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 12-17 novembre 2015, depositato  il
17 novembre 2015 e iscritto al n. 100 del registro ricorsi  2015,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 31, comma  4,
della legge della  Regione  Basilicata  14  settembre  2015,  n.  37,
recante «Riforma  Agenzia  Regionale  per  l'Ambiente  di  Basilicata
(A.R.P.A.B.)», per violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione. 
    1.1.-  Ricorda,  anzitutto,  il  ricorrente  che  la  legge  reg.
Basilicata n. 37 del  2015  disciplina  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione ambientale della Basilicata (d'ora in avanti: ARPAB), ente
che era gia' stato istituito dalla legge della Regione Basilicata  19
maggio 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente
della Basilicata. A.R.P.A.B.); che  tra  le  attivita'  istituzionali
obbligatorie svolte dall'Agenzia vi sono quelle  di  prevenzione,  di
monitoraggio e di controllo ambientale  (elencate  all'art.  6  della
legge reg. Basilicata n. 37 del 2015); e che il personale  addetto  a
tali attivita'  e'  individuato,  con  proprio  atto,  dal  direttore
generale dell'ARPAB (art. 31, comma 1, legge reg.  Basilicata  n.  37
del 2015). 
    In  tale  quadro  normativo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  lamenta  l'illegittimita'  costituzionale   del   comma   4
dell'art. 31 della legge reg. Basilicata n. 37 del  2015,  il  quale,
dopo aver stabilito che «[a]l personale  dell'A.R.P.A.B.,  incaricato
dell'espletamento  delle  funzioni  di  vigilanza  e   controllo   si
applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo
2-bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito  con  modificazioni
nella legge 21 gennaio 1994, n. 61»,  prevede  che  «[n]ell'esercizio
delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». Secondo il  ricorrente
tale disposizione,  nella  parte  in  cui  attribuisce  al  personale
dell'ARPAB,  nello  svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza,  «la
qualifica  di   ufficiale   o   agente   di   polizia   giudiziaria»,
sconfinerebbe in ambiti riservati alla potesta' legislativa esclusiva
dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
il quale affida alla legge statale la materia «giurisdizione e  norme
processuali; ordinamento civile e penale». 
    Sono richiamate la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del
2003, nella quale  sarebbe  stato  affermato  che  l'attribuzione  di
funzioni di polizia giudiziaria spetta  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato  in  materia  di  giurisdizione  penale,  e  le
successive sentenze n. 167 del 2010 e n. 35 del 2011,  con  cui  sono
state dichiarate costituzionalmente illegittime norme  regionali  che
attribuivano agli addetti della polizia locale la qualifica di agenti
e ufficiali di polizia giudiziaria. La Corte costituzionale  avrebbe,
dunque, in piu'  occasioni  affermato  che  il  codice  di  procedura
penale, agli artt. 55 e 57, concepisce la polizia  giudiziaria  quale
«soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui
si esprime  la  funzione  giurisdizionale  (il  pubblico  ministero)»
proprio nell'esercizio della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo
comma dell'art. 117 Cost., con l'inevitabile conseguenza di sottrarre
al legislatore regionale  qualsiasi  possibilita'  di  attribuire  la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 
    Osserva, quindi, il ricorrente  che  la  possibilita'  da  ultimo
ricordata non potrebbe trovare fondamento nella potesta'  legislativa
residuale riconosciuta alle Regioni a  statuto  ordinario  in  ordine
alla polizia amministrativa locale,  ne'  la  disposizione  impugnata
potrebbe «trovare emenda» nel richiamo, contenuto nell'art. 31, comma
4, della legge reg. Basilicata n. 37 del  2015,  all'art.  2-bis  del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994,  n.
61, il quale detta disposizioni sul personale ispettivo  dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente. 
    L'Avvocatura generale  dello  Stato  conclude  ricordando  quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella gia'  menzionata  sentenza
n. 35 del 2011, ossia che il problema in discussione non e' stabilire
se la legge regionale impugnata sia  o  non  sia  conforme  a  quella
statale, ma, ancora prima, se  essa  sia  competente  a  disporre  il
riconoscimento delle qualifiche di  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria. 
    2.- La Regione Basilicata non si e' costituita in giudizio. 
    3.- Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza  pubblica,
l'Avvocatura generale dello Stato da' atto dell'avvenuta  abrogazione
dell'art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015  da
parte dell'art. 10 della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016,
n. 5 (Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2016). 
    Essa ritiene, tuttavia, che non sussistano le condizioni per  una
pronuncia di cessazione  della  materia  del  contendere.  Mentre  la
novella sarebbe certamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente,
non vi sarebbe invece prova della mancata  applicazione  della  norma
abrogata. L'Avvocatura generale dello Stato, sul punto, osserva  che,
nonostante la disposizione censurata sia rimasta  in  vigore  per  un
lasso temporale «non eccessivo  in  termini  assoluti»,  essa  e'  di
immediata applicazione e - anche in difetto di contrarie  allegazioni
da parte della Regione Basilicata, non costituitasi in giudizio -  e'
presumibile che abbia prodotto effetti. 
    Non potrebbe, dunque, escludersi - secondo l'Avvocatura  generale
dello Stato -  che  al  personale  dell'ARPAB,  nell'esercizio  delle
funzioni di vigilanza, sia stata attribuita la qualifica di agente  o
ufficiale di polizia giudiziaria gia'  all'indomani  dell'entrata  in
vigore della disposizione impugnata, e che,  dunque,  sulla  base  di
essa siano stati adottati atti incidenti sulla liberta'  o  sui  beni
dei cittadini, i quali, in difetto di una pronuncia di illegittimita'
costituzionale,   non   sarebbero   travolti    dalla    sopravvenuta
abrogazione, che non ha efficacia retroattiva. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 4, della
legge della Regione Basilicata 14  settembre  2015,  n.  37,  recante
«Riforma   Agenzia   Regionale   per   l'Ambiente    di    Basilicata
(A.R.P.A.B.)»,  nella  parte  in  cui  prevede   che   il   personale
dell'ARPAB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, riveste anche
la qualifica di  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria,  per
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione. 
    Secondo il ricorrente la disposizione  costituzionale  da  ultimo
citata, affidando alla legge  statale  la  materia  «giurisdizione  e
norme processuali; ordinamento  civile  e  penale»,  sottrarrebbe  al
legislatore  regionale  qualsiasi  possibilita'  di   attribuire   ai
funzionari dell'Agenzia regionale la qualifica di ufficiale o  agente
di polizia giudiziaria. 
    2.- Successivamente alla proposizione  del  ricorso,  la  Regione
Basilicata ha approvato  la  legge  regionale  4  marzo  2016,  n.  5
(Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2016), nella  quale  e'
disposta, all'art. 10,  comma  2,  l'abrogazione  della  disposizione
impugnata (art.  31,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  reg.
Basilicata n. 37 del 2015). 
    Come  rilevato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   non
sussistono,  tuttavia,  le  condizioni  per   la   dichiarazione   di
cessazione della materia del contendere. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, e' a tal fine
necessario il concorso di due requisiti:  lo  ius  superveniens  deve
avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso  e
le disposizioni  censurate  non  devono  avere  avuto  medio  tempore
applicazione (ex multis, sentenze n. 257, n. 253, n. 242, n. 199,  n.
185, n. 155, n. 147, n. 101 e n. 39 del 2016). 
    Nel caso ora in  esame,  l'abrogazione  dell'intera  disposizione
impugnata risulta satisfattiva delle ragioni del ricorrente. 
    Non sussistono, invece, elementi che dimostrino  la  sua  mancata
applicazione medio tempore o che ragionevolmente possano  indurre  ad
escluderla.  Essa  e'  rimasta  in  vigore  per  un  lasso  di  tempo
relativamente contenuto (dal 1° ottobre 2015 al 5  marzo  2016),  ma,
indipendentemente da cio', rileva, in  primo  luogo,  la  sua  natura
auto-applicativa (ex multis, sentenze n. 149 e n. 16 del 2015) e,  in
secondo luogo, la circostanza che la disposizione impugnata  si  pone
in  parziale  continuita'  normativa  con   quanto   previsto   dalla
precedente legge reg. Basilicata 19 maggio 1997, n.  27  (Istituzione
dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata.  A.R.P.A.B.),
la quale - all'art. 3, comma 2, ultimo periodo - prevedeva che  «[i]l
Direttore dell'A.R.P.A.B. con proprio atto individua il personale che
ai fini dell'espletamento delle attivita' di istituto  deve  disporre
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria». Pur se  le  due
disposizioni recano formulazioni non coincidenti,  esse  mirano  allo
stesso  obbiettivo,  cioe'  attribuire  al  personale  dell'ARPAB  la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. E anche  tale
parziale  continuita'  normativa  induce  a  non  escludere  che   la
disposizione ora impugnata abbia trovato applicazione nel  territorio
regionale. 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Accanto a quella effettivamente impugnata, altre leggi  regionali
hanno affrontato il problema qui  in  discussione,  con  formulazioni
diverse ma convergenti nel disporre che al  personale  delle  agenzie
sia possibile attribuire  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente  di
polizia  giudiziaria  (con  attribuzione  diretta  ex  lege,   ovvero
affidando ad una autorita' amministrativa la concreta  individuazione
dei funzionari muniti della qualifica). Tale  scelta  si  spiega  con
l'obiettivo di rendere maggiormente efficace l'attivita' ispettiva in
materia  ambientale,  in   un   contesto   normativo   statale   che,
anteriormente alla riforma recata dall'art. 14, comma 7, della  legge
28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete  per
la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore  per
la protezione e  la  ricerca  ambientale),  si  prestava  ad  opposte
interpretazioni  in  ordine  all'esistenza  di  una  fonte  (appunto,
statale) idonea ad attribuire al personale ispettivo delle agenzie la
qualifica in questione (si vedano, da un lato, Consiglio di  Stato  -
sezione seconda consultiva, adunanza di sezione del 23  maggio  2012;
dall'altro, Corte di cassazione, sezione terza penale, 3-28  novembre
2016, n. 50352, che offrono contrastanti soluzioni sulla possibilita'
di fondare l'attribuzione in  parola  sull'art.  21  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione  del  servizio  sanitario
nazionale», sugli artt. 03, 2-bis, e 5 del decreto-legge  4  dicembre
1993, n. 496, recante «Disposizioni  urgenti  sulla  riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61, e, infine, sul  decreto  del  Ministro  della
sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento  concernente  la
individuazione della figura  e  relativo  profilo  professionale  del
tecnico della prevenzione nell'ambiente e  nei  luoghi  di  lavoro»).
Attualmente, il delicato problema e' stato risolto dal ricordato art.
14, comma 7, della legge statale n. 132 del  2016,  che  autorizza  i
legali rappresentanti  delle  agenzie  regionali  per  la  protezione
ambientale a individuare e nominare, tra il  personale  ispettivo,  i
dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni,  operano  con  la
qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. 
    Anche a prescindere dall'opportuna soluzione ora  introdotta  dal
legislatore competente, la disposizione impugnata e' in contrasto con
la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 35 del  2011,
n. 167 del 2010  e  n.  313  del  2003),  elaborata  in  relazione  a
disposizioni di leggi regionali  che  attribuivano  la  qualifica  in
discussione al personale della polizia locale o del  corpo  forestale
regionale. Essa ha sempre affermato che ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria possono essere solo  i  soggetti  indicati  all'art.  57,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nonche' quelli ai  quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.
55 del medesimo codice, aggiungendo che le fonti da ultimo richiamate
non possono che essere statali. Cio' perche'  le  funzioni  in  esame
ineriscono  all'ordinamento  processuale  penale,  che  configura  la
polizia giudiziaria «come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del
rapporto triadico in cui si esprime la funzione  giurisdizionale  (il
pubblico ministero)» (cosi', in particolare, la sentenza  n.  35  del
2011). 
    Gli stessi principi vanno affermati in relazione all'attribuzione
della  qualifica  in  questione,  operata  da  legge  regionale,   al
personale  ispettivo  dell'Agenzia  regionale   per   la   protezione
ambientale della Regione  Basilicata.  Ne  consegue  l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera
l), Cost. della disposizione  impugnata,  in  quanto  invasiva  della
competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31,  comma  4,
della legge della  Regione  Basilicata  14  settembre  2015,  n.  37,
recante «Riforma  Agenzia  Regionale  per  l'Ambiente  di  Basilicata
(A.R.P.A.B.)», nella parte in cui prevede che «[n]ell'esercizio delle
funzioni di vigilanza tale personale riveste anche  la  qualifica  di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA