N. 30 SENTENZA 8 novembre 2016- 9 febbraio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Arbitrato sulle controversie relative  alla  realizzazione  di  opere
  pubbliche nel territorio regionale - Ente locale territoriale quale
  parte della controversia - Composizione del Collegio. 
- Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme  sulla  realizzazione
  di opere pubbliche di interesse  regionale  e  sulla  accelerazione
  delle relative procedure - Delega agli enti locali  in  materia  di
  espropriazione per pubblica utilita', di occupazione provvisoria  e
  d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), art. 15. 
-   
(GU n.7 del 15-2-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  15  della
legge della Regione Calabria 30  maggio  1983,  n.  18  (Norme  sulla
realizzazione di opere  pubbliche  di  interesse  regionale  e  sulla
accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti  locali  in
materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  occupazione
provvisoria e d'urgenza e di circolazione  di  veicoli  eccezionali),
promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento vertente
tra il Consorzio "Valle Crati" e  il  Fallimento  Forni  ed  Impianti
Industriali Ing. De Bartolomeis spa ed altra,  con  ordinanza  del  9
marzo 2015,  iscritta  al  n.  153  del  registro  ordinanze  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  34,  prima
serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del Consorzio "Valle Crati"; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2016  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    udito  l'avvocato  Oreste  Morcavallo  per  il  Consorzio  "Valle
Crati". 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un giudizio civile promosso  dal  Consorzio  tra
Comuni "Valle Crati" contro il Fallimento della  "Forni  ed  Impianti
Industriali Ing. De  Bartolomeis  s.p.a."  per  la  dichiarazione  di
nullita' di una sentenza arbitrale, la Corte d'appello di  Catanzaro,
con ordinanza  del  9  marzo  2015  (reg.  ord.  n.  153  del  2015),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  34,  prima
serie  speciale,  dell'anno   2015,   ha   sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 15 della  legge  della  Regione
Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla  realizzazione  di  opere
pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative
procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione  per
pubblica utilita',  di  occupazione  provvisoria  e  d'urgenza  e  di
circolazione di veicoli eccezionali), in riferimento  agli  artt.  3,
24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione. 
    Il collegio rimettente ha  censurato  la  norma  regionale  nella
parte in cui, «nello  stabilire  che  i  collegi  arbitrali,  per  la
risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati
nel territorio regionale, siano composti da due  magistrati,  da  due
funzionari  della  regione  (uno  tecnico  ed  uno   amministrativo),
nominati dal presidente della regione, e da un libero professionista,
nominato  dall'appaltatore,  determina  con  tale  composizione   una
evidente disparita' di trattamento tra la posizione dell'ente  locale
committente,  quando  esso  sia  diverso  dalla   regione,   rispetto
all'altro contraente che puo' includervi un professionista di propria
fiducia». 
    Preliminarmente il  giudice  ha  illustrato  i  fatti  precedenti
all'insorgere della controversia, riferendo, in particolare, che  nel
1983 la Cassa del Mezzogiorno aveva affidato  all'impresa  "Forni  ed
Impianti  Industriali  Ing.  De  Bartolomeis  s.p.a."  l'appalto  per
l'esecuzione  di  «lavori  di  realizzazione  dell'impianto  per   il
trattamento scarichi liquidi ed RSU di Cosenza-Rende» e che, con tale
contratto,  le  parti  avevano   pattuito   di   dirimere   eventuali
controversie mediante  ricorso  ad  un  collegio  arbitrale  composto
secondo i criteri indicati dall'art. 15 della legge reg. Calabria  n.
18 del 1983, ossia da: «a) un magistrato amministrativo con qualifica
non  inferiore  a  consigliere  amministrativo  regionale,   che   lo
presiede, nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo  della
Calabria; b) un magistrato giudicante o in quiescenza  con  qualifica
non inferiore a consigliere di Corte di Appello, nominato  dal  primo
Presidente della Corte della Calabria; c) un funzionario  tecnico  ed
un  funzionario  amministrativo  della  Regione,  con  qualifica   di
dirigente, nominati dal Presidente  della  Giunta  regionale;  d)  un
libero professionista,  iscritto  nel  relativo  albo  professionale,
nominato dall'appaltatore». 
    Il giudice rimettente ha poi riferito che, nel 1990,  alla  Cassa
del  Mezzogiorno  era  subentrata  nel  contratto  l'Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla quale, nel  1992,  era
subentrato il Consorzio "Valle  Crati"  e  che,  dopo  il  fallimento
dell'impresa appaltatrice, decretato  dal  Tribunale  di  Milano  nel
1996, la curatela, sperimentati inutilmente i  tentativi  di  bonario
componimento,  aveva  proposto  domanda  di  arbitrato  per  ottenere
l'adempimento dei crediti maturati verso il Consorzio "Valle  Crati".
Nell'ambito di tale giudizio, il Consorzio aveva eccepito «la anomala
composizione del collegio arbitrale»,  lamentando  che,  diversamente
dall'appaltatore, controparte nel giudizio, non aveva potuto indicare
un proprio arbitro poiche' la legge della Regione Calabria n. 18  del
1983 non contemplava tale possibilita'. 
    Il 27 luglio 2006 il collegio arbitrale,  disattesa  l'eccezione,
aveva pronunciato il lodo. Avverso tale decisione il Consorzio "Valle
Crati" aveva proposto impugnazione per nullita'  dinanzi  alla  Corte
d'appello di Catanzaro, prospettando nuovamente la doglianza. 
    Cosi' ricostruiti i termini della controversia, il giudice a quo,
a fronte dell'eccezione sollevata dalle parti  convenute,  ha  quindi
affermato l'ammissibilita' dell'impugnazione ai sensi dell'art.  829,
primo comma, numero 2, del codice di procedura  civile,  sul  rilievo
che il vizio attinente alla nomina degli arbitri  era  stato  dedotto
«dopo un rinvio disposto per tentativo di  conciliazione,  e  quindi,
comunque, in un momento anteriore all'udienza  di  discussione  della
controversia arbitrale». 
    Nel merito, la Corte d'appello di Catanzaro, ha posto in evidenza
che «[e]ssendo l'arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra
i soggetti dell'ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse  al
giudice ordinario su concorde volonta' delle  parti,  una  legge,  la
quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione
di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non puo'  far
venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto secondo  cui,
se e' dato ad una delle parti di designare uno o piu' componenti  del
collegio che deve decidere la controversia, pari facolta' deve essere
concessa all'altra parte». 
    Nella specie, secondo  il  giudice  rimettente,  la  disposizione
impugnata violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. poiche', in base ad essa,
«in ipotesi di  arbitrato  relativo  a  opere  pubbliche  svolte  nel
territorio regionale che interessi quale parte, un ente  territoriale
dotato di  autonomia  locale,  quest'ultimo  non  puo'  designare  il
proprio arbitro, a differenza dell'appaltatore, che  a  cio'  risulta
dalla legge espressamente autorizzato». 
    Il giudice a quo ha poi osservato che  la  terzieta'  dell'organo
giudicante,  garantita  in  sede  di   giurisdizione   ordinaria   da
specifiche disposizioni di legge, nei giudizi arbitrali e' assicurata
dall'attribuzione ad ognuna delle parti  di  un  analogo  diritto  di
nomina in ordine alla composizione del collegio arbitrale.  Nel  caso
in esame, invece,  la  terzieta'  sarebbe  vulnerata  dalla  evidente
disparita' di posizione del consorzio, unica parte del giudizio  alla
quale non e' riconosciuto il diritto di nominare un arbitro. 
    In ultimo,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  la  Corte
d'appello  ha  evidenziato  che  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale si «riverbererebbe, evidentemente, sulla validita' del
lodo  tempestivamente  impugnato»  e,  quanto  alla   non   manifesta
infondatezza, ha ricordato che «la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittima  una  norma  del  tutto  analoga  prevista  nella   legge
regionale della Puglia n. 27 del 1985 (sentenza n. 33/1995)». 
    2.- Con atto depositato il 4 agosto  2015  si  e'  costituito  in
giudizio  il  Consorzio  "Valle  Crati"  sostenendo  l'illegittimita'
costituzionale della legge reg. Calabria n. 18 del 1983. 
    In  particolare  il  consorzio,  dopo  aver  proceduto   ad   una
ricostruzione dei fatti  precedenti  all'instaurazione  del  giudizio
dinanzi alla Corte d'appello di  Catanzaro,  ha  evidenziato  che  la
disposizione, impedendo ad  una  sola  delle  parti  di  nominare  un
proprio arbitro, determina:  a)  il  venir  meno  della  garanzia  di
indipendenza  del  giudice  rispetto  alle  parti   con   conseguente
violazione del  principio  di  uguaglianza  (art.  3  Cost.);  b)  la
violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.);  c)  la  violazione
della potesta' legislativa  statale  in  materia  di  «giurisdizione»
(art.  117  Cost.);   d)   l'imposizione   di   un   arbitrato   solo
apparentemente facoltativo, ma in  realta'  affidato  ad  una  scelta
della sola amministrazione committente (viene invocato come parametro
l'art. 102 Cost.). In ultimo, il consorzio ha ricordato  che  con  la
sentenza n. 33 del 1995 la Corte Costituzionale  ha  gia'  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una norma  dal  contenuto  analogo
prevista dalla legge della Regione  Puglia  16  maggio  1985,  n.  27
(Testo modificato ed aggiornato di  leggi  regionali  in  materia  di
opere e lavori pubblici). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Viene all'esame di questa Corte la questione, sollevata dalla
Corte d'appello di Catanzaro nel corso di un giudizio di impugnazione
di una sentenza arbitrale, di legittimita'  costituzionale  dell'art.
15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983,  n.  18  (Norme
sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla
accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti  locali  in
materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  occupazione
provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e  secondo  comma,  e  117  della
Costituzione, nella parte in cui tale norma «nello  stabilire  che  i
collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative  ai
lavori pubblici realizzati nel territorio regionale,  siano  composti
da due magistrati, da due funzionari della regione  (uno  tecnico  ed
uno amministrativo), nominati dal presidente della regione, e  da  un
libero professionista, nominato dall'appaltatore, determina con  tale
composizione una evidente disparita' di trattamento tra la  posizione
dell'ente locale committente, quando esso sia diverso dalla  regione,
rispetto all'altro contraente che puo' includervi  un  professionista
di propria fiducia». 
    2.- Nel porre il dubbio di costituzionalita' il giudice a  quo  -
ricostruiti   i   termini    della    controversia    ed    affermata
l'ammissibilita' dell'impugnazione della sentenza arbitrale ai  sensi
dell'art. 829, primo comma, numero 2, del codice di procedura  civile
sul rilievo che il vizio attinente  alla  nomina  degli  arbitri  era
stato dedotto nel giudizio arbitrale - fa proprie le ragioni in  base
alle quali, con  la  sentenza  n.  33  del  1995,  questa  Corte,  in
relazione ad una questione di legittimita'  costituzionale  sollevata
dalla Corte d'appello di Bari, ebbe  a  dichiarare  «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61  della  legge  della  Regione  Puglia  16
maggio 1985, n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali
in materia di opere e  lavori  pubblici),  nella  parte  in  cui  non
prevede che fra i cinque componenti del  collegio  arbitrale  uno  di
essi  sia  nominato  dall'ente  locale  territoriale,  diverso  dalla
regione, che sia parte della controversia». 
    In particolare, la Corte  d'appello  di  Catanzaro,  riproponendo
l'argomento a suo tempo svolto dalla Corte d'appello di  Bari,  cosi'
come riportato dalla Corte nella richiamata sentenza n. 33 del  1995,
osserva «che la  norma  regionale,  nello  stabilire  che  i  collegi
arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative  ai  lavori
pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti  da  due
magistrati, da due funzionari  della  regione  (uno  tecnico  ed  uno
amministrativo), nominati dal  presidente  della  regione,  e  da  un
libero professionista, nominato dall'appaltatore, determina con  tale
composizione una evidente disparita' di trattamento tra la  posizione
dell'ente locale committente, quando esso sia diverso dalla  regione,
"rispetto all'altro contraente che puo' includervi un  professionista
di propria fiducia"» (sentenza citata, punto  4  del  Considerato  in
diritto). 
    Cio',   secondo    il    giudice    rimettente,    determinerebbe
un'alterazione   del   carattere   fondamentale   dell'istituto,   in
violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 
    3.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15
della legge reg. Calabria n. 18 del 1983,  sollevata  in  riferimento
all'art. 117 Cost., e' inammissibile. 
    Nel porre il dubbio di costituzionalita' la  Corte  d'appello  di
Catanzaro  ha  invocato   tale   parametro   solo   nel   dispositivo
dell'ordinanza, senza motivare la censura. 
    4.- Rispetto all'art. 3 Cost. la questione e' fondata. 
    4.1.- Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare che «[e]ssendo
l'arbitrato un modo di risoluzione di  controversie  tra  i  soggetti
dell'ordinamento, alternativo alla devoluzione  di  esse  al  giudice
ordinario su concorde volonta'  delle  parti,  una  legge,  la  quale
preveda la composizione del collegio arbitrale per  la  soluzione  di
controversie fra un soggetto pubblico ed un  privato,  non  puo'  far
venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto secondo  cui,
se e' dato ad una delle parti di designare uno o piu' componenti  del
collegio che deve decidere la controversia, pari facolta' deve essere
concessa all'altra parte. Ne'  [...]  tale  esigenza  puo'  ritenersi
soddisfatta con l'attribuzione ad un altro soggetto  pubblico,  quale
la  regione,  del  potere  di  nomina,  in  un  collegio  di   cinque
componenti, di due di essi da parte  del  presidente  della  regione,
scelti  uno  tra  i  funzionari  tecnici   e   l'altro   tra   quelli
amministrativi della regione stessa» (sentenza n. 33 del 1995,  punto
4 del Considerato in diritto). 
    Infatti, quando sia parte della controversia un ente territoriale
diverso dalla Regione, non  puo'  ritenersi  che  quest'ultima  possa
esprimere la volonta' di detto ente, in quanto cio'  altererebbe  «il
sistema delle autonomie,  che  considera  assolutamente  distinte  la
soggettivita' di  ciascuno  degli  enti  suddetti  e  la  conseguente
attribuzione dei poteri per la  cura  degli  interessi  pubblici  dei
quali essi siano rispettivamente titolari» (sentenza citata, punto  4
del Considerato in diritto). 
    Alla luce di detti principi, dunque, risulta palese che l'art. 15
della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, non prevedendo che uno  dei
componenti   del   collegio   arbitrale   sia   nominato    dall'ente
territoriale,  diverso   dalla   Regione,   che   sia   parte   della
controversia, determina una violazione del principio di eguaglianza. 
    Per  tale  parte,  dunque,  ne  va  dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale. 
    5.- L'accoglimento della questione,  in  riferimento  all'art.  3
Cost., assorbe le altre censure dedotte in riferimento  all'art.  24,
primo e secondo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  15  della
legge della Regione Calabria 30  maggio  1983,  n.  18  (Norme  sulla
realizzazione di opere  pubbliche  di  interesse  regionale  e  sulla
accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti  locali  in
materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  occupazione
provvisoria e d'urgenza e di circolazione  di  veicoli  eccezionali),
nella parte in cui non  prevede  che  fra  i  cinque  componenti  del
collegio  arbitrale  uno  di  essi  sia  nominato  dall'ente   locale
territoriale,  diverso   dalla   Regione,   che   sia   parte   della
controversia; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983,
sollevata, in riferimento  all'art.  117  della  Costituzione,  dalla
Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA