N. 33 SENTENZA 6 dicembre 2016- 9 febbraio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Parchi e riserve naturali - Bilancio regionale - Oneri relativi  alla
  gestione delle riserve dei Sacri Monti per  gli  anni  2016-2017  -
  Copertura finanziaria. 
- Legge  della  Regione  Piemonte  3  agosto  2015,  n.  19,  recante
  «Riordino del sistema di gestione delle aree protette  regionali  e
  nuove norme  in  materia  di  Sacri  Monti.  Modifiche  alla  legge
  regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo  unico  sulla  tutela  delle
  aree naturali e della biodiversita')», art. 42, comma 2. 
-   
(GU n.7 del 15-2-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  42,  comma
2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n.  19,  recante
«Riordino del sistema di gestione delle  aree  protette  regionali  e
nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale
29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversita')», promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso spedito per  la  notifica  il  2  ottobre  2015,
depositato in cancelleria il 9 ottobre 2015 ed iscritto al n. 90  del
registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  6  dicembre  2016  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Pio  Giovanni  Marrone  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Giovanna  Scollo
per la Regione Piemonte. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 2 ottobre 2015 e  depositato  il  9
ottobre 2015 (reg. ric. n. 90 del 2015), il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato l'art. 42, comma 2,  della  legge  della  Regione
Piemonte 3 agosto 2015, n.  19,  recante  «Riordino  del  sistema  di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme  in  materia  di
Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29  giugno  2009,  n.  19
(Testo   unico   sulla   tutela   delle   aree   naturali   e   della
biodiversita')», per violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    L'art. 42 stabilisce che «1. Agli oneri  per  la  gestione  delle
riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio finanziario
2015 in euro 2.350.000,00, in  termini  di  competenza  e  di  cassa,
ripartiti in euro 2.000.000,00 per la spesa del personale e  in  euro
350.000,00 per le spese di gestione corrente nell'ambito  dell'unione
previsionale di base (UPB) A16191 si  fa  fronte  con  risorse  della
medesima UPB. 2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017,  agli  oneri
di cui al comma 1 e per le spese  di  investimento  per  memoria,  in
termini  di  competenza,  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale». 
    2.- La difesa statale osserva come  dalla  lettura  del  bilancio
regionale sia possibile individuare, tra le voci di  uscita  distinte
per UPB, quelle relative al governo e alla tutela  del  territorio  e
dell'ambiente, riconducibili alla "grande voce" A16. 
    In particolare, la  UPB  richiamata  nel  comma  1  dell'art.  42
(A16191), indicherebbe le spese per il governo del  territorio  e  la
tutela del territorio e dell'ambiente  specificamente  relative  alle
aree naturali  protette;  sotto  questa  voce,  dunque,  ricadrebbero
correttamente gli  oneri  di  gestione  delle  riserve  speciali  per
l'esercizio finanziario 2015, come precisato  dal  medesimo  comma  1
dell'art. 42. 
    2.1.-   Nell'impugnato   comma   2,    invece,    con    riguardo
all'indicazione  delle  risorse  finanziarie  che  costituiscono   la
provvista per i medesimi oneri relativamente agli anni 2016  e  2017,
il legislatore regionale, ad avviso  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato, non avrebbe precisato alcun importo, disponendo  genericamente
che a tali  oneri  si  faccia  fronte  «con  le  risorse  finanziarie
dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale». 
    Tali  voci   riguarderebbero   la   diversa   fattispecie   della
«promozione  della  cultura  del  turismo  e  dello  sport;  musei  e
patrimonio culturale; spese correnti»  (A20021),  nonche'  «spese  in
conto capitale» (A20022). 
    2.2.- Secondo la difesa  statale,  l'assenza  di  quantificazione
degli  oneri  relativi  agli  anni  2016  e  2017  e  la   "inesatta"
collocazione degli stessi, sarebbero imputabili alla incapienza della
"corretta" UPB (A16191). 
    Pertanto, il legislatore regionale avrebbe previsto, nel  settore
della tutela del territorio e dell'ambiente, spese non individuate  e
in  ogni  caso  inevitabilmente  prive  della  necessaria   copertura
finanziaria. Di qui, la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    Ad avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  infatti,  la
generica  indicazione  di  una   UPB   non   congruente,   senza   la
quantificazione degli oneri che sulla stessa dovrebbero gravare,  non
sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito della  "provvista"  dei
mezzi previsto dalla Costituzione. 
    Peraltro, osserva la difesa statale, anche laddove  quegli  oneri
non siano destinati ad esaurire o superare la capienza della indicata
UPB, qualunque altra previsione di spesa imputata alla  medesima  UPB
creerebbe incertezza sulla capienza  del  bilancio  e  sul  "riparto"
delle  varie  spese,  rendendo  incerti  gli  importi  effettivamente
destinati a fronteggiarli. 
    3.- Con atto depositato il 12 novembre 2015, si e' costituita  in
giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile e comunque infondato. 
    3.1.-  La   difesa   regionale   eccepisce,   in   primo   luogo,
l'inammissibilita'   della    censura    relativa    alla    inesatta
individuazione della UPB. A suo avviso, infatti,  non  sarebbe  stata
violata alcuna norma costituzionale, ne' alcuna norma interposta, ben
potendo la  Regione  ritenere  che  un  bene  prezioso  e  del  tutto
peculiare come la Riserva speciale dei Sacri  Monti  possa  rientrare
nelle competenze del turismo e della cultura. 
    3.2.- Secondo la difesa regionale, la legge regionale n.  19  del
2015 ha dettato una particolare disciplina in materia di Sacri Monti,
siti  UNESCO  riconosciuti  quali  riserve  speciali,  al   fine   di
sottolinearne le  peculiarita'  e  rilanciarne  il  ruolo  di  luoghi
dedicati soprattutto al turismo devozionale e storico-artistico. 
    In ragione di cio', a seguito della riorganizzazione degli uffici
regionali di cui alla deliberazione n. 11-1409 dell'11  maggio  2015,
e' stata affidata all'Assessorato alla cultura e al turismo  l'azione
di indirizzo, coordinamento e finanziamento dell'ente strumentale che
provvede alla gestione di tali riserve. 
    Osserva la Regione come la disciplina in oggetto sia  intervenuta
in  corso  d'anno  e,  dunque,  il  comma  1  dell'art.  42   farebbe
correttamente riferimento a una quantificazione degli  oneri  per  la
gestione dei Sacri  Monti  nell'esercizio  finanziario  2015  pari  a
2.350.000,00 euro (ripartiti in 2 milioni per la spesa del  personale
e in 350.000,00 euro per le spese di gestione corrente), individuando
ancora quale unita'  previsionale  di  base  l'UPB  A16191,  relativa
all'Assessorato  all'ambiente  ed  in  particolare   alla   Direzione
regionale ambiente, governo e tutela  del  territorio,  settore  aree
naturali protette. 
    Il comma 2 dell'art. 42, invece, non  sarebbe  affatto  privo  di
quantificazione degli oneri, poiche' esso richiama specificamente gli
importi gia' previsti al comma 1. Esso prevederebbe  che,  a  partire
dal biennio 2016-2017, a seguito  della  richiamata  riorganizzazione
degli uffici  regionali,  alle  ricadute  economiche  dell'intervento
legislativo si faccia fronte  con  le  risorse  finanziarie  previste
nelle UPB di competenza delle nuove  strutture  regionali  incaricate
delle attivita' relative ai Sacri Monti. 
    Secondo la Regione, pertanto, con decorrenza 1°  gennaio  2016  e
per il biennio 2016-2017, le risorse trasferite all'Ente di  gestione
dei Sacri Monti a valere sul bilancio  regionale,  gia'  puntualmente
quantificate al comma 1 dell'art. 42, verrebbero allocate  nelle  UPB
di competenza dell'Assessorato alla cultura e al turismo. 
    Per questo motivo, la copertura  finanziaria  della  spesa  viene
riferita alle UPB di nuova istituzione A2002A1 e  A2002A2,  poste  in
capo alla Direzione regionale promozione della cultura e del  turismo
e dello  sport  ed  in  particolare  al  settore  valorizzazione  del
patrimonio culturale musei e siti UNESCO, sia per la spesa  corrente,
sia per la spesa in conto capitale, quest'ultima "per memoria". 
    3.3.- Quanto, invece, alla lamentata incapienza delle  richiamate
UPB per gli anni 2016-2017, la difesa regionale osserva come la nuova
disciplina   in   materia   di   Sacri   Monti   e   la   conseguente
riorganizzazione  delle  competenze  degli  uffici  regionali   siano
intervenute in corso d'anno, quando la legge  di  bilancio  era  gia'
stata approvata. 
    La  Regione,  pertanto,  e'  tenuta  ad  aggiornare  i  documenti
contabili al fine di renderli rispondenti alla nuova  organizzazione;
a tal proposito, la difesa regionale richiama gli artt. 7, comma 2, e
24  della  legge  della  Regione  Piemonte  11  aprile  2001,  n.   7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte),  che  consentirebbero
alla Giunta regionale di reperire fondi anche mediante  riduzione  di
altri capitoli di spesa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso notificato il 2 ottobre 2015 e  depositato  il
successivo 9 ottobre (reg. ric. n. 90 del 2015),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 42, comma  2,  della  legge
della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19,  recante  «Riordino  del
sistema di gestione delle aree protette regionali e  nuove  norme  in
materia di Sacri Monti. Modifiche  alla  legge  regionale  29  giugno
2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle  aree  naturali  e  della
biodiversita')», per violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Secondo la difesa statale, la copertura finanziaria  degli  oneri
relativi alla gestione delle riserve dei Sacri Monti,  per  gli  anni
2016 e 2017, sarebbe rimessa ad una UPB «non corretta»;  le  relative
spese, inoltre, non sarebbero  state  quantificate  e  non  sarebbero
indicati i mezzi per farvi fronte. 
    2.- In via preliminare,  deve  essere  esaminata  l'eccezione  di
inammissibilita' della censura relativa  all'inesatta  individuazione
della UPB, sollevata dalla difesa della Regione. 
    L'eccezione non e' fondata, poiche'  la  corretta  individuazione
della UPB e' profilo che attiene al merito e  non  all'ammissibilita'
della questione. 
    3.-  Quanto   alla   stessa   questione,   successivamente   alla
proposizione  del  ricorso  e'  intervenuta  la  legge  regionale  29
dicembre 2015, n. 28 (Assestamento  al  bilancio  di  previsione  per
l'anno  finanziario  2015  e  disposizioni   finanziarie),   che   ha
autorizzato aggiornamenti e variazioni nel bilancio  pluriennale  per
la parte relativa agli anni finanziari 2016 e 2017. 
    In particolare,  come  risulta  dalla  documentazione  depositata
dalla difesa regionale in prossimita' dell'udienza, per  le  due  UPB
A2002A1e A2002A2, inizialmente prive  di  copertura  finanziaria,  e'
stato previsto, per gli anni in  questione,  uno  stanziamento  di  2
milioni e 350 mila euro, pari esattamente all'onere stimato dall'art.
41, comma 1, poi richiamato dal comma impugnato. 
    La normativa  sopravvenuta  appare,  dunque,  satisfattiva  della
pretesa avanzata con il ricorso; ne', d'altra parte, la  disposizione
impugnata  ha  ricevuto  medio  tempore   applicazione.   Sussistono,
pertanto, entrambe le condizioni enucleate  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte per pervenire  alla  declaratoria  di  cessazione  della
materia del contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 2, della
legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante  «Riordino
del sistema di gestione delle aree protette regionali e  nuove  norme
in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale  29  giugno
2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle  aree  naturali  e  della
biodiversita')», promossa, in riferimento all'art. 81,  terzo  comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA