N. 79 ORDINANZA 22 marzo - 12 aprile 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni  del  codice  della
  strada - Pagamento  a  mezzo  di  bonifico  bancario  -  Decorrenza
  dell'effetto solutorio. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 202, comma 2. 
-   
(GU n.16 del 19-4-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto  BARBERA,  Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 202,  comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso dal Giudice di pace di  Palermo,  nel  procedimento
vertente tra A. D.V., Comune di Palermo e altra, con ordinanza del  4
maggio 2016, iscritta  al  n.  191  del  registro  ordinanze  2016  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visti l'atto di  costituzione  di  A.  D.V.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore
Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato Fabrizio Di Maria  per  A.  D.V.,  e  l'avvocato
dello Stato Giuseppe Albenzio per il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 4 maggio 2016, il Giudice di pace
di Palermo ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada),  nella  parte  in  cui,  pur  prevedendo  il  bonifico
bancario tra le  possibili  modalita'  di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione  in  ordine
all'effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo; 
    che, secondo quanto riferito dal rimettente, nel giudizio a  quo,
avente ad oggetto l'opposizione avverso una cartella esattoriale  per
il pagamento di una sanzione prevista dal  codice  della  strada,  la
parte opponente chiede l'annullamento della  cartella,  deducendo  di
avere tempestivamente provveduto  al  pagamento  della  sanzione  con
bonifico  bancario;  viceversa,  l'amministrazione  opposta   ritiene
tardivo il pagamento, poiche' esso, sebbene effettuato  nei  termini,
sarebbe concretamente pervenuto alla stessa amministrazione  dopo  la
scadenza del termine; 
    che, ad avviso del rimettente,  la  mancanza  di  una  disciplina
dell'effetto solutorio  del  pagamento  con  bonifico  determinerebbe
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  chi  esegua   il
pagamento scegliendo tale modalita' e chi  si  avvalga,  invece,  del
versamento in conto corrente postale; nel  primo  caso,  infatti,  il
debitore  avrebbe  a  disposizione  un  termine  inferiore  a  quello
previsto  dallo   stesso   art.   202,   poiche'   l'adempimento   si
verificherebbe  con  l'accredito  della  somma  nel  conto   corrente
dell'ente creditore; viceversa, l'art. 4,  comma  6,  del  d.P.R.  14
marzo  2001,  n.  144  (Regolamento  recante  norme  sui  servizi  di
bancoposta) prevede l'immediato effetto solutorio del  versamento  in
conto corrente postale; 
    che la riduzione del termine, oltre a non  essere  quantificabile
da parte del  debitore,  essendo  variabile  in  base  ai  meccanismi
telematici dell'istituto erogante, sarebbe tale da creare  incertezza
sulla  tempestivita'  dei  pagamenti;  inoltre,  la   disparita'   di
trattamento rispetto ai pagamenti effettuati con versamento in  conto
corrente postale sarebbe resa piu'  evidente  dalla  circostanza  che
anche  in  caso   di   pagamento   tramite   bonifico   bancario   si
verificherebbe, immediatamente dopo l'effettuazione della operazione,
il contestuale prelievo della valuta dal conto corrente del debitore; 
    che, con atto depositato il 25 ottobre 2016, e'  intervenuto  nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata; 
    che,  in  via  preliminare,  la  difesa   statale   ha   eccepito
l'inammissibilita' della questione sollevata in riferimento  all'art.
24 Cost., per difetto di motivazione in  ordine  alla  non  manifesta
infondatezza; 
    che sarebbe, altresi', inammissibile la questione  relativa  alla
violazione dell'art. 3 Cost., «per la omissione da parte del  Giudice
remittente di uno sforzo ermeneutico ad ampio  raggio»,  nonche'  per
l'incompleta  ricostruzione  del  quadro  normativo,  non  avendo  il
rimettente  considerato  l'art.  17-quinquies  del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti  concernenti  la  riforma  delle
banche di credito cooperativo, la  garanzia  sulla  cartolarizzazione
delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di  crisi
e  la   gestione   collettiva   del   risparmio),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  il  quale  sarebbe
risolutivo della questione sollevata; 
    che, in ogni caso, la  difesa  statale  ritiene  non  fondata  la
questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,  non  ravvisando
alcuna  disparita'   di   trattamento,   in   quanto,   ancor   prima
dell'ordinanza di rimessione, l'art. 17-quinquies del d.l. n. 18  del
2016 ha chiarito, con una norma d'interpretazione autentica,  che  il
primo e il secondo periodo del comma 1 dell'art. 202 del codice della
strada si interpretano nel senso che - per  i  pagamenti  diversi  da
quelli in contanti o  tramite  conto  corrente  postale  -  l'effetto
liberatorio  del  pagamento  si  produce  se  l'accredito  a   favore
dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di  scadenza
del pagamento; 
    che, pertanto, chi scelga di  effettuare  il  pagamento  mediante
bonifico bancario non avrebbe a  disposizione  un  termine  inferiore
rispetto a chi scelga di effettuare il versamento in  conto  corrente
postale, essendo  consapevole  del  termine  previsto  per  l'effetto
solutorio del bonifico, il quale si produce se l'accredito  a  favore
dell'amministrazione avvenga entro due giorni dalla data di  scadenza
del pagamento; in questo modo, il pagamento mediante bonifico sarebbe
stato  equiparato  alle  altre  modalita'  di  pagamento,  e  non  si
determinerebbe alcuna lesione per il soggetto obbligato, in  funzione
della modalita' solutoria prescelta; 
    che la difesa statale sottolinea, inoltre, la  differente  natura
giuridica e disciplina dei diversi strumenti di  pagamento;  infatti,
mentre il pagamento mediante  contanti  ed  il  versamento  in  conto
corrente postale producono un immediato effetto estintivo del credito
vantato dall'amministrazione,  la  stessa  immediatezza  non  sarebbe
possibile per  quello  effettuato  mediante  strumenti  di  pagamento
elettronici; cio' in quanto il bonifico  bancario  configurerebbe  un
rapporto giuridico di  tipo  obbligatorio  consistente  nell'incarico
impartito da un terzo alla banca di accreditare  al  beneficiario  la
somma oggetto della provvista; l'esecuzione degli incarichi da  parte
della  banca  richiederebbe,  quindi,  specifici  tempi  tecnici   di
accredito, derivanti dalla stessa natura giuridica dello strumento di
pagamento, non essendo inusuali anomalie o incompletezze  nell'ordine
di pagamento, ovvero nella fase di esecuzione della  transazione,  le
quali  potrebbero,  in  concreto,  ritardare  l'accredito  a   favore
dell'amministrazione; 
    che non sarebbe, d'altra parte, rinvenibile alcuna violazione del
principio di uguaglianza formale e di ragionevolezza  in  conseguenza
della modalita' solutoria prescelta; sarebbe,  viceversa,  del  tutto
legittima la previsione di ragionevoli criteri  di  differenziazione,
necessitati dalla diversa natura  giuridica  dei  vari  strumenti  di
pagamento; 
    che, con memoria depositata il 19 ottobre 2016, si e'  costituito
in giudizio A. D.V., parte opponente nel giudizio  a  quo,  chiedendo
che la questione sia dichiarata fondata; 
    che, in particolare, la parte  privata  riferisce,  in  punto  di
fatto, di avere ricevuto il 3 ottobre 2012 la notifica di un  verbale
di contestazione di una violazione al codice della strada e  di  aver
provveduto il 1° dicembre 2012 al pagamento della  relativa  sanzione
mediante bonifico bancario  on  line  in  favore  del  Comando  della
Polizia Municipale di Palermo; di  avere,  in  seguito,  ricevuto  la
notifica di  una  cartella  esattoriale  per  la  medesima  sanzione,
avverso la quale e' stata proposta opposizione,  ai  sensi  dell'art.
615 del codice di procedura civile; in  questo  giudizio,  pur  dando
atto dell'avvenuto  pagamento,  l'amministrazione  ha  contestato  la
tardivita' dell'accredito rispetto al termine previsto dall'art. 202,
comma 1, del codice della strada; 
    che la parte privata rileva che, in base all'art.  17,  comma  3,
del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11  (Attuazione  della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di  pagamento  nel  mercato
interno,  recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,   2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE),  l'ordine
di pagamento impartito con  la  richiesta  di  bonifico  puo'  essere
revocato entro  la  giornata  precedente  il  giorno  concordato  per
l'addebito; pertanto, osserva la parte privata, l'istituto di credito
potrebbe avviare l'esecuzione  di  tale  ordine  soltanto  il  giorno
lavorativo successivo, differendo cosi' il momento dell'accredito; si
osserva, inoltre,  che  tra  l'esecuzione  del  bonifico  on  line  e
l'accredito sul conto del beneficiario possono trascorrere anche  tre
giorni, attesa la necessita' del trasferimento della somma dal  conto
del prestatore di servizi del pagatore al prestatore di  servizi  del
beneficiario, il quale, a sua  volta,  deve  versarlo  sul  conto  di
quest'ultimo; 
    che da cio' discenderebbe che chi intenda pagare  con  un  metodo
diverso dal versamento in conto corrente postale, per essere certo di
adempiere   tempestivamente,   sarebbe   costretto   ad    effettuare
l'operazione in anticipo rispetto alla scadenza; 
    che  il  problema  non  sarebbe   stato   risolto   dalla   norma
interpretativa introdotta dal d.l. n. 18 del 2016;  ad  avviso  della
parte privata,  infatti,  sarebbe  stata  piu'  utile  la  previsione
dell'effetto  solutorio  al  momento  dell'addebito  sul  conto   del
debitore, in quanto la fase esecutiva del bonifico  sarebbe  estranea
al  controllo  di  questi,  essendo  regolata  dalle  norme   interne
all'istituto bancario, le quali sono diverse per ciascun istituto; 
    che laddove, come avvenuto nel caso  di  specie,  il  termine  di
pagamento della sanzione venga a scadere nelle giornate di venerdi' o
sabato ed il  debitore  effettui  il  bonifico  in  quelle  giornate,
potrebbe accadere che la somma  non  sia  ricevuta  dal  beneficiario
prima del mercoledi'  successivo,  laddove  l'istituto  bancario  del
debitore  sia  operativo  soltanto  dal  lunedi';  in  questo   caso,
potrebbero  decorrere  piu'  dei  due   giorni   previsti   dall'art.
17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016; 
    che, con riferimento al caso in esame, il debitore -  effettuando
il pagamento con bonifico bancario - avrebbe avuto a disposizione  un
termine inferiore e non determinabile ex ante,  in  quanto  l'effetto
solutorio dipenderebbe dai tempi di lavorazione di ciascuna banca, la
quale potrebbe eseguire il  trasferimento  di  denaro  anche  diversi
giorni dopo  la  richiesta  del  debitore;  cio'  determinerebbe  una
disparita' di trattamento rispetto a  chi  paghi  con  versamento  in
conto corrente  postale  o  bancario,  il  quale  potrebbe  avvalersi
dell'intero periodo di tempo previsto per il pagamento; 
    che,  ad  avviso   della   parte   privata,   la   giurisprudenza
costituzionale avrebbe desunto dal principio di uguaglianza,  di  cui
all'art. 3 Cost., un «generale canone  di  coerenza  dell'ordinamento
normativo» (sono citate le sentenze n. 204  del  1982  e  n.  25  del
1966), suscettibile di modulazioni a seconda delle molteplici realta'
normative; dal principio di  eguaglianza  formale  sarebbe  possibile
ricavare anche un generale principio di non discriminazione, il quale
risulterebbe violato «anche quando la  legge,  senza  un  ragionevole
motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino  in
eguali situazioni» (viene citata la sentenza n. 15 del 1960); 
    che l'eguaglianza formale, ancorche' non imponga  un  obbligo  di
adottare  differenziazioni   normative,   richiederebbe   ragionevoli
criteri  di  differenziazione,  che  nel  caso  in  esame  dovrebbero
consistere nella previsione di termini differenziati  di  adempimento
dell'obbligazione, in funzione del metodo di pagamento utilizzato; 
    che la disposizione censurata non potrebbe, quindi,  superare  il
giudizio  di  ragionevolezza,  non   prevedendo   tempi   differenti,
riferibili alle diverse modalita' di assolvimento  dell'obbligazione;
essa sarebbe, quindi, illegittima nella parte in cui non prevede  che
si verifichi l'effetto liberatorio  del  pagamento  con  bonifico,  o
altro strumento di pagamento elettronico,  al  momento  dell'addebito
sul conto del medesimo debitore. 
    Considerato che il Giudice di pace di Palermo  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt.  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  202,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario  tra  le  possibili
modalita' di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,  non
contiene alcuna previsione in ordine all'effetto solutorio in caso di
pagamento effettuato con tale mezzo; 
    che,  ad   avviso   del   rimettente,   tale   lacuna   normativa
determinerebbe un'ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  chi
esegua il pagamento con bonifico bancario e chi si  avvalga,  invece,
del versamento in conto corrente postale; nel primo caso, il debitore
avrebbe a disposizione un termine inferiore  a  quello  previsto  dal
comma 1 dello stesso art. 202, poiche' l'adempimento si  verifica  al
momento dell'accredito  della  somma  nel  conto  corrente  dell'ente
creditore; viceversa, l'art. 4, comma 6, del d.P.R. 14 marzo 2001, n.
144 (Regolamento recante norme sui  servizi  di  bancoposta)  prevede
l'immediato effetto solutorio  del  versamento  effettuato  in  conto
corrente postale; 
    che, tuttavia, la motivazione dell'ordinanza  di  rimessione  non
contiene i riferimenti temporali del pagamento, avuto  riguardo  alla
contestazione della sua tardivita'; in particolare, non sono  fornite
indicazioni in ordine alla data in cui e' stato impartito l'ordine di
bonifico, a quella dell'addebito dell'importo sul conto corrente  del
debitore,  nonche'  al  momento  dell'accredito  sul  conto  corrente
dell'amministrazione  creditrice;  non  e'  neppure  specificato   se
l'ordine di bonifico e' stato impartito on line,  ovvero  tramite  lo
sportello dell'istituto bancario, ne' se la contestata tardivita' del
pagamento sia riferita al termine di 60 giorni, ovvero a quello di  5
giorni, entrambi previsti dall'art. 202, comma 1,  del  codice  della
strada, ai fini della possibilita' di beneficiare della riduzione; 
    che - in mancanza di ogni riferimento temporale e di  indicazioni
sulle   modalita'   in   concreto   utilizzate   per   il   pagamento
nell'ordinanza di rimessione - non  e'  possibile  in  base  ad  essa
valutare se, ed in quale modo, la scelta del bonifico bancario  abbia
influito sul rispetto dei termini di cui all'art. 202,  primo  comma,
del codice della strada; 
    che - alla luce del principio di  autosufficienza  dell'ordinanza
di rimessione - la lacunosa ricostruzione della  fattispecie  oggetto
del giudizio a  quo,  in  quanto  preclusiva  della  possibilita'  di
verifica in ordine alla rilevanza della questione, si  risolve  nella
sua inammissibilita' (ex multis, sentenze n. 276 e n. 97 del 2016, n.
56 del 2015; ordinanze n. 209, n. 52 e n. 36 del 2015); 
    che, sotto un diverso ed ulteriore profilo, va rilevato che,  nel
sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  202,
comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non  contiene
alcuna previsione  in  ordine  all'effetto  solutorio  del  pagamento
effettuato mediante bonifico  bancario,  e'  stata  omessa  qualsiasi
considerazione in ordine all'art. 17-quinquies del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti  concernenti  la  riforma  delle
banche di credito cooperativo, la  garanzia  sulla  cartolarizzazione
delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di  crisi
e  la   gestione   collettiva   del   risparmio),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n.  49,  entrato  in  vigore
prima dell'ordinanza di rimessione; 
    che tale disposizione stabilisce, con  norma  di  interpretazione
autentica dell'art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice
della strada, che tali disposizioni «si interpretano nel  senso  che,
per i pagamenti  diversi  da  quelli  in  contanti  o  tramite  conto
corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si  produce  se
l'accredito a favore dell'amministrazione avviene  entro  due  giorni
dalla data di scadenza del pagamento»; 
    che, pertanto, a causa di un'incompleta ricostruzione del  quadro
normativo, il rimettente erra nel ritenere inesistente una disciplina
dell'effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle
sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada; 
    che  l'incompleta   ricostruzione   del   quadro   normativo   di
riferimento compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo
posto a fondamento della valutazione di  non  manifesta  infondatezza
della questione, cosi' da determinarne, anche sotto  questo  profilo,
la manifesta inammissibilita' (ex plurimis, sentenze n. 60  e  n.  18
del 2015; ordinanze n. 153 e n. 136 del 2016, n. 209, n. 115, n. 90 e
n. 27 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  202,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
Giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA