N. 100 ORDINANZA 22 marzo - 10 maggio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Disposizioni varie in materia forestale  (piano  forestale
  ambientale  regionale,  viabilita',   trasformazione   boschiva   e
  interventi selvicolturali, comitato territoriale). 
- Legge della Regione autonoma Sardegna 27 aprile 2016, n.  8  (Legge
  forestale della Sardegna), artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19,  comma
  2, e 44, comma 5. 
-   
(GU n.20 del 17-5-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6,  comma
4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge della  Regione
autonoma Sardegna  27  aprile  2016,  n.  8  (Legge  forestale  della
Sardegna), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 27-30 giugno 2016, depositato in cancelleria il
5 luglio 2016 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2016. 
    Uditi nell'udienza pubblica  del  22  marzo  2017  il  Presidente
Giorgio Lattanzi e il Giudice relatore Giulio Prosperetti, e  sentito
l'avvocato dello Stato  Gabriella  Palmieri  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  27-30  giugno  2016  e
depositato in cancelleria il 5 luglio  2016  (reg.  ric.  n.  38  del
2016), il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato  gli
artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge
della Regione autonoma Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale
della Sardegna), in riferimento all'art. 117, commi secondo,  lettera
s), e terzo, della Costituzione; 
    che, in particolare, l'art. 6, comma 4, della predetta legge reg.
Sardegna  n.  8  del  2016,  nel  disciplinare  il  Piano   forestale
ambientale  regionale,  disponeva,   rispetto   agli   strumenti   di
pianificazione del territorio previsti dalla legge statale, che  esso
dovesse essere «coerente» con il Piano di assetto  idrogeologico,  di
cui alla legge 18  maggio  1989,  n.  183  (Norme  per  il  riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e al decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle  zone  colpite  da  disastri  franosi
nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n.  267,  e  «coordinato»  con  il  Piano  paesaggistico
regionale, di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137); 
    che l'art. 8, comma 3, della predetta legge reg.  Sardegna  n.  8
del 2016 assoggettava a procedimento autorizzatorio  semplificato  la
viabilita' forestale; 
    che l'art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8  del  2016
autorizzava l'avvio di interventi selvicolturali  di  modifica  delle
aree boschive, prescindendo dall'autorizzazione, richiesta, ai  sensi
del successivo comma 6, solo nel caso di interventi di trasformazione
del bosco; 
    che, infine, l'art. 44, comma 5, della legge reg. Sardegna  n.  8
del 2016,  nell'istituire  un  Comitato  territoriale,  con  funzioni
consultive e propositive, a  cui  partecipano  l'Assessore  regionale
all'ambiente e quattro rappresentanti delle autonomie locali,  scelti
tra i sindaci in carica nei comuni che includono terreni amministrati
dall'Agenzia forestale,  prevedeva  che  i  componenti  del  Comitato
avessero diritto ad un gettone di presenza omnicomprensivo; 
    che la Regione Sardegna non si e' costituita in giudizio. 
    Considerato che, nelle more del giudizio,  con  legge  29  giugno
2016, n. 16, recante «Modifiche e integrazioni alla  legge  regionale
27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della  Sardegna)»,  la  Regione
autonoma Sardegna ha modificato, nel senso indicato dal  Governo,  le
impugnate previsioni della legge della Regione autonoma  Sardegna  27
aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna); 
    che, con atto spedito  per  la  notifica  a  mezzo  del  servizio
postale alla Regione Sardegna il 7 marzo  2017  e  depositato  il  13
marzo 2017, l'Avvocatura generale dello Stato,  in  conformita'  alla
delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo
2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 27
e n. 137 del 2016). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA