N. 113 SENTENZA 11 aprile - 19 maggio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Ruolo  unico  della   dirigenza   regionale   -
  Attribuzione di incarichi dirigenziali al personale  ex  Italter  e
  Sirap. 
- Legge della Regione siciliana 17 maggio 2016,  n.  8  (Disposizioni
  per  favorire  l'economia.   Norme   in   materia   di   personale.
  Disposizioni varie), art. 31, che ha modificato  l'art.  49,  comma
  17, della legge  della  Regione  siciliana  7  maggio  2015,  n.  9
  (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di
  stabilita' regionale). 
-   
(GU n.21 del 24-5-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  31  della
legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni  per
favorire l'economia. Norme  in  materia  di  personale.  Disposizioni
varie), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 25-28 luglio 2016, depositato in cancelleria il
2 agosto 2016 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2016. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  aprile  2017  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    udito l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso, notificato in data 25-28 luglio 2016, depositato
il successivo 2 agosto, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31  della
legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni  per
favorire l'economia. Norme  in  materia  di  personale.  Disposizioni
varie), in riferimento agli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  per
violazione della regola del  pubblico  concorso  per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   dei   principi   di
ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione. 
    1.1. - Il ricorrente  premette  che  la  Regione  siciliana,  con
l'art. 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25  (Interventi
straordinari  per  l'occupazione  produttiva   in   Sicilia),   aveva
autorizzato l'amministrazione regionale ad  avvalersi  del  personale
dell'ITALTER spa ai sensi della  convenzione  stipulata  in  data  1°
ottobre  1985,  nonche'  del  personale  della  SIRAP  spa,  entrambe
societa'  con  capitale   a   partecipazione   pubblica,   poste   in
liquidazione, mediante contratti a termine, di durata  non  superiore
ad un biennio, per specifiche finalita'. 
    La difesa statale ricorda che il comma 2  della  predetta  norma,
nel testo risultante dalle  modifiche  apportate  dall'art.  7  della
legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento  della  normativa
statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli  enti
locali della Sicilia), dettava disposizioni relative  al  trattamento
economico dello stesso personale e stabiliva che «[a]l  personale  di
cui al comma 1, che e' tenuto ad osservare gli obblighi  di  servizio
del  personale  dell'Amministrazione  regionale,  e'  attribuito   il
trattamento economico corrispondente a quello proprio  del  contratto
collettivo nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento non  puo'
in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale  della
Regione,  con  pari  qualifica  e  pari   anzianita'   di   servizio,
individuato applicando la tabella  di  corrispondenza  allegata  alla
presente legge». 
    Il trattamento economico dei dipendenti ex ITALTER  spa  e  SIRAP
spa - precisa ancora il ricorrente - era stato oggetto  di  un  nuovo
intervento del legislatore regionale, contenuto  nell'art.  48  della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti  e
variazioni al bilancio della Regione per  l'anno  finanziario  2001).
Quest'ultimo ha stabilito che, «[a]l fine  di  rendere  omogeneo  con
quello  dei  dipendenti  regionali  il  trattamento   economico   dei
dipendenti  ex   Italter   e   Sirap,   l'amministrazione   regionale
corrisponde a regime al personale ex Italter e Sirap, con  decorrenza
dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla
differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli
edili  applicato  ai  dipendenti  di  cui  sopra  ed  il  trattamento
economico  annuo  previsto  dal   CCRL   dei   dipendenti   regionali
attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni  accessorie,  a
parita' di qualifica e di anzianita' di servizio». 
    Da tali previsioni emergerebbe  chiaramente  -  ad  avviso  della
difesa  statale  -  che  il  personale,  utilizzato   dalla   Regione
direttamente e cioe' senza  procedure  selettive,  per  le  finalita'
specifiche di cui all'art. 76 della legge regionale n. 25  del  1993,
non e' mai stato equiparato  al  personale  della  Regione,  ai  fini
giuridici, ma  solo  con  riguardo  al  trattamento  economico,  come
peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito. 
    1.2.- Tanto premesso, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  31  della  legge
regionale n. 8 del 2016, nella parte in cui modifica l'art. 49, comma
17,  della  legge  della  regione  Sicilia  7  maggio  2015,   n.   9
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita'   regionale).    Quest'ultima    norma,    nell'originaria
formulazione,  stabiliva  che,  «[n]ei  casi  in   cui,   a   seguito
dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli  incarichi
dirigenziali  non  siano  state  presentate  istanze,  al  fine   del
conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali  utilizzano
l'elenco dei dirigenti privi  di  incarico[...]».  Essa,  secondo  la
difesa statale, inserita nel  quadro  di  «Norme  di  armonizzazione,
contenimento  ed  efficientamento  della  Pubblica   Amministrazione»
(cosi' la rubrica  dell'art.  49),  ha  previsto  alcuni  adempimenti
procedurali  a  carico  dell'amministrazione   regionale   volti   ad
agevolare il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali.  In  tale
prospettiva ha stabilito che il Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale provveda all'aggiornamento del  ruolo  unico
della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico,
al fine di consentirne l'attribuzione nei  casi  in  cui,  a  seguito
dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli  incarichi
dirigenziali, non vengano presentate istanze. 
    Viceversa, le modifiche apportate al citato comma 17 dell'art. 49
dall'impugnato art. 31 della legge  regionale  n.  8  del  2016,  nel
prevedere la possibilita'  di  conferire  incarichi  dirigenziali  ai
«dirigenti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge  regionale  10
ottobre 1994, n. 38 e dell'art. 48 della legge regionale 10  dicembre
2001, n. 21», sia pure in via subordinata rispetto ai dirigenti  gia'
titolari  di  incarico,  che  abbiano  presentato  istanze   per   il
conferimento degli  stessi  ovvero  siano  inseriti  nell'elenco  dei
dirigenti di ruolo privi di incarico, sarebbero volte  a  determinare
il sostanziale inquadramento del personale ex  ITALTER  e  SIPAR  nel
ruolo dei dirigenti regionali, in violazione dell'art. 97  Cost.,  in
base al quale l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
avviene mediante concorso e l'organizzazione dei pubblici uffici deve
assicurare il buon andamento e  l'imparzialita'  dell'amministrazione
stessa,   come   ripetutamente   affermato    dalla    giurisprudenza
costituzionale. 
    Il ricorrente ritiene che la norma impugnata, nella parte in  cui
prevede  l'attribuzione  di  incarichi  dirigenziali   al   personale
proveniente dalle societa' ITALTER e  SIRAP  poste  in  liquidazione,
equiparandolo, di fatto, ai dirigenti di  ruolo  dell'amministrazione
regionale, violi  il  principio  dell'indefettibilita'  del  concorso
pubblico come canale di accesso pressoche' esclusivo nei ruoli  delle
pubbliche amministrazioni, nonche' i principi  di  eguaglianza  e  di
imparzialita'  e  buon  andamento  dell'amministrazione,  di  cui  e'
espressione  l'obbligo  del  pubblico  concorso  quale  strumento  di
selezione del personale da assumere. 
    2.- All'udienza pubblica  la  difesa  statale  ha  insistito  nel
chiedere l'accoglimento del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 31 della  legge  della  Regione
siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia.
Norme in materia di personale. Disposizioni  varie),  in  riferimento
agli artt. 3 e 97  della  Costituzione  principi  di  ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
gli artt. 3 e 97 Cost., per  violazione  della  regola  del  pubblico
concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
e dei principi di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento
della pubblica amministrazione. 
    La norma censurata modifica l'art.  49,  comma  17,  della  legge
regionale  7  maggio  2015,  n.  9  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive  per  l'anno  2015.  Legge  di  stabilita'  regionale)   e
introduce la possibilita' di conferire,  in  via  diretta,  incarichi
dirigenziali ai «dirigenti equiparati  ai  sensi  dell'art.  7  della
legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e  dell'art.  48  della  legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 21», sia pur in subordine rispetto  ai
dirigenti regionali privi di incarico, nei casi in  cui  non  vengano
presentate  istanze.  Tale   previsione,   secondo   il   ricorrente,
determinerebbe la sostanziale equiparazione del personale proveniente
dalle societa' ITALTER e SIRAP, poste in liquidazione,  ai  dirigenti
di   ruolo   dell'amministrazione    regionale,    con    conseguente
inquadramento  dei  medesimi  nel  relativo   ruolo   dei   dirigenti
regionali, in  violazione  del  principio  dell'indefettibilita'  del
concorso pubblico come principale canale di accesso  ai  ruoli  delle
pubbliche  amministrazioni  e  dei  principi   di   eguaglianza,   di
imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, di cui l'obbligo
del pubblico concorso, quale strumento di selezione del personale  da
assumere, costituisce espressione. 
    2.- La questione e' fondata. 
    La disposizione oggetto dell'impugnativa statale  si  colloca  in
una complessa vicenda, che occorre, pur brevemente,  richiamare,  per
dare  conto  delle  travagliate  scelte   legislative   che   l'hanno
determinata. 
    2.1.- Tale vicenda risale  alla  messa  in  liquidazione  di  due
societa' per azioni  a  partecipazione  pubblica,  ITALTER  e  SIRAP,
create negli anni ottanta, operanti rispettivamente nel  settore  dei
servizi di ingegneria e delle opere pubbliche. 
    A seguito della liquidazione delle stesse societa', il  personale
e' stato destinatario di vari interventi del legislatore regionale  e
del legislatore statale. 
    Anzitutto, l'art. 76 (rubricato  «Provvidenze  per  i  dipendenti
dell'ITALTER e della SIRAP») della legge della Regione  siciliana  1°
settembre 1993, n.  25  (Interventi  straordinari  per  l'occupazione
produttiva in Sicilia), ha autorizzato l'amministrazione regionale  a
«avvalersi  del  personale  dell'ITALTER  S.p.A.   ai   sensi   della
convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonche'  del  personale
della SIRAP S.p.A., mediante  contratti  a  termine,  di  durata  non
superiore ad un biennio per  coadiuvare  l'assolvimento  dei  compiti
propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti  per
lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'articolo 71
della  legge  regionale  29  ottobre   1985,   n.   41»,   in   vista
dell'obiettivo specifico di «portare a compimento le opere  destinate
a sopperire alle necessita' di realizzazione di infrastrutture urbane
ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico  verificatosi  il
13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale» (comma  1).  Si  stabiliva,
inoltre, al comma 2, che al personale in questione  fosse  attribuito
il  trattamento  economico  corrispondente  a  quello   proprio   del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. 
    Su tale previsione e' intervenuto l'art. 7 della legge  regionale
10 ottobre 1994, n.  38  (Recepimento  della  normativa  statale  sul
dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della
Sicilia),   che,   da   un   lato,    estendeva    la    possibilita'
dell'amministrazione regionale di avvalersi dell'ex personale ITALTER
e SIRAP in relazione al ben  piu'  generico  scopo  di  «sopperire  a
specifiche eventuali carenze di unita' lavorative negli uffici  della
Regione».  Dall'altro  lato,  esso  precisava  che   il   trattamento
economico del medesimo personale non avrebbe  potuto  «in  ogni  caso
essere superiore a quello attribuito al personale della Regione,  con
pari qualifica e pari anzianita' di servizio, individuato  applicando
la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge». 
    Si sono poi succeduti altri interventi del legislatore regionale.
In un caso si mirava a  disporre  direttamente  la  trasformazione  a
tempo  indeterminato  dei  rapporti  di  lavoro  costituiti  in  base
all'art. 76 della legge regionale n. 25  del  1993,  senza  esito,  a
causa dell'omessa promulgazione delle disposizioni regionali  recanti
tale previsione a seguito dell'impugnativa promossa in via principale
dal Commissario dello Stato per violazione, fra l'altro, dell'art. 97
Cost. (ordinanza n. 60 del 1997). Successivamente, si e' provveduto a
prorogare i contratti  a  tempo  determinato  in  essere,  estendendo
ulteriormente la possibilita' di impiego del suddetto personale anche
per  l'espletamento  di  attivita'   permanenti,   con   disposizioni
legislative regionali dichiarate  costituzionalmente  illegittime  da
questa  Corte  (sentenza   n.   153   del   1997).   Esse,   infatti,
irragionevolmente  prevedevano  assunzioni  a  tempo  determinato  in
assenza di «riscontri obiettivi circa le dimensioni della  perdurante
esigenza di personale» e «di valutazioni sull'idoneita' del personale
beneficiario delle norme impugnate rispetto all'insieme  dei  compiti
cui esse lo  assegnano»,  con  un  «rovesciamento  di  priorita'  tra
interesse dell'istituzione alla funzione e  interesse  delle  persone
all'impiego che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare». 
    La vicenda e' venuta all'attenzione del legislatore statale  che,
con  l'art.  23-quater  del  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6
(Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate  delle
regioni  Marche  e  Umbria  e  di  altre  zone  colpite   da   eventi
calamitosi), convertito,  con  modificazioni,  dall'art.1,  comma  1,
della legge 30 marzo 1998, n. 61, ha autorizzato la Regione siciliana
a stipulare  contratti  a  tempo  determinato  con  il  personale  in
questione, attingendo ai fondi stanziati con  la  legge  31  dicembre
1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita  delle
zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania  e  Ragusa)  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
indicate dalla medesima legge n. 433 del 1991 e dall'art. 3, comma 3,
del decreto-legge 26 luglio  1996,  n.  393  (Interventi  urgenti  di
protezione civile), convertito con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, della legge 25 settembre 1996, n. 496,  inerenti  alla  protezione
civile. 
    Il legislatore  regionale  ha  poi  provveduto  a  equiparare  il
trattamento economico dell'ex personale ITALTER e  SIPAR,  assunto  a
tempo determinato, a quello dei dipendenti regionali, «a  parita'  di
qualifica e di anzianita' di servizio» (art. 48 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti  e  variazioni  al
bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001),  con  decorrenza
dalla stipulazione dei contratti in essere. Il  legislatore  statale,
viceversa,  quasi  contemporaneamente,  ha  stabilito,  all'art.   20
(rubricato «Disposizioni particolari  in  materia  di  assunzioni  di
personale nella regione Sicilia») della legge 28  dicembre  2001,  n.
448  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il  2002)  che  «[l]a
regione Sicilia e gli enti locali della regione  medesima  provvedono
alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di
lavoro a tempo determinato»  instaurati  «dalla  regione  medesima  e
dagli enti locali delle  province  di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa,
colpiti dagli  eventi  sismici  del  dicembre  1990,  sulla  base  di
apposite  procedure  selettive,  nell'ambito   della   programmazione
triennale del fabbisogno di personale,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche» (comma 1) e  «a  valere  sulle  disponibilita'  dei  fondi
assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1  della  legge
31  dicembre  1991,  n.  433,   e   successive   modificazioni».   In
quell'occasione si e' inoltre disposta la  proroga  dei  contratti  a
tempo  determinato  «in  attesa  della  definizione  delle  procedure
selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002» (comma 2). 
    Poiche', nonostante quanto stabilito dall'art. 20 della legge  n.
448 del 2001, la Regione non ha provveduto alla  stabilizzazione  nei
termini e alle condizioni richiamate, ma e' intervenuta a prorogare i
contratti  a  tempo  determinato  in  essere,   «nelle   more   della
definizione del processo di stabilizzazione del personale  assunto  a
tempo determinato dalla Regione» (art. 1 della  legge  della  Regione
siciliana 21 agosto 2007, n. 15,  recante  «Disposizioni  finanziarie
urgenti  in  materia  di  protezione  civile  e  vigilanza  dei  siti
culturali.  Disciplina  comunitaria   applicabile   in   materia   di
agevolazioni "de minimis". Abrogazione  di  norme»),  il  legislatore
statale e' tornato sul tema con l'art. 2, comma 553, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato-  legge  finanziaria  2008)  e  ha
autorizzato  la  Regione  siciliana  «alla  trasformazione  a   tempo
indeterminato dei contratti stipulati con il personale di  protezione
civile proveniente  da  organismi  di  diritto  pubblico  individuato
dall'articolo 76 della legge regionale  della  Regione  siciliana  1º
settembre 1993, n. 25,  e  successive  modificazioni  [...]»,  questa
volta «in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma  1,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio». 
    2.2.- In questo complesso e, come si e' gia'  detto,  travagliato
quadro normativo si inserisce l'art. 31 della legge  regionale  n.  8
del 2016, oggetto del presente giudizio. 
    Tale norma modifica l'art. 49, comma 17, della legge regionale n.
9 del 2015,  rubricato  «Norme  di  armonizzazione,  contenimento  ed
efficientamento della Pubblica amministrazione», volto a determinare,
in vista del fine della «razionalizzazione e  riduzione  della  spesa
pubblica»,   una   riorganizzazione   dell'apparato    amministrativo
regionale,  tesa  a  «conseguire  una   riduzione   delle   strutture
intermedie e delle unita' operative di base»  (comma  1).  In  questa
prospettiva il comma 17, nel testo originario, ha disposto che  «[i]l
dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale
aggiorna il ruolo unico  della  dirigenza  con  l'individuazione  dei
dirigenti privi di incarico» in un apposito elenco  che  i  dirigenti
generali utilizzano, in vista del conferimento diretto di  incarichi,
nelle ipotesi di mancata presentazione di istanze. 
    Con l'impugnato art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016 si e'
specificato che, nel caso di mancata presentazione delle istanze,  al
fine  di  provvedere  al   conferimento   diretto   degli   incarichi
dirigenziali, i dirigenti generali utilizzano, in subordine  rispetto
all'elenco dei dirigenti regionali privi di  incarico,  «i  dirigenti
equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10  ottobre
1994, n. 38 e dell'articolo 48  della  legge  regionale  10  dicembre
2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, tenendo  conto  del  curriculum  vitae,  delle
esperienze maturate e degli incarichi ricoperti». 
    Dal  resoconto  dei  lavori   dell'assemblea   regionale   emerge
chiaramente che si tratta di una previsione volta a far  si'  che  il
personale costituito dagli ex dirigenti ITALTER e SIRAP, assunti  con
contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla  Regione,
ma che ancora non hanno ottenuto il  riconoscimento  di  «mansione  e
qualifica del dipendente regionale», vengano equiparati al  personale
di ruolo della Regione siciliana (cosi' nell'o.d.g. n. 594 intitolato
«Iniziative a tutela del personale in servizio presso  la  Protezione
civile di Palermo che impegnava il Governo della Regione  ad  evitare
disparita' di trattamento nei confronti del personale di cui all'art.
2,  c.  533,  della  Legge  244/2007»);  piu'  precisamente  di   una
previsione finalizzata all'inserimento del personale  nel  ruolo  dei
dirigenti  regionali  (discussione   sull'emendamento   A84   -   poi
tradottosi nella disposizione in esame - del ddl n. 1133 I intitolato
«Disposizioni  per  l'economia.  Norme  in  materia   di   personale.
Disposizioni varie», seduta n. 334  del  10  maggio  2016,  Assemblea
regionale siciliana). 
    2.3.- Questa Corte ha  affermato  ripetutamente  che  «la  regola
costituzionale della necessita' del pubblico concorso  per  l'accesso
alle pubbliche  amministrazioni  va  rispettata  anche  da  parte  di
disposizioni che regolano il passaggio da soggetti  privati  ad  enti
pubblici » (sentenza n. 248 del 2016; nello stesso senso, sentenze n.
7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013). 
    Con specifico riguardo alla  possibilita'  di  inquadramento  nel
ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo  indeterminato  di
personale proveniente da una societa' a partecipazione pubblica,  che
svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha precisato che
«un interesse pubblico  per  la  deroga  al  principio  del  pubblico
concorso, al fine di valorizzare pregresse  esperienze  professionali
dei  lavoratori  assunti,  puo'   ricorrere   solo   in   determinate
circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando,  in  particolare,
che  la  legge  «subordini  la  costituzione  del  rapporto  a  tempo
indeterminato all'accertamento di  specifiche  necessita'  funzionali
dell'amministrazione e preveda procedure di  verifica  dell'attivita'
svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante,  sentenza  n.  189
del 2011 e n. 215 del 2009) e che  la  deroga  sia  «contenuta  entro
determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167 del 2013). In
altri termini, si e' ripetutamente osservato che,  se  «il  principio
dettato  dall'art.  97  Cost.  puo'  consentire  la   previsione   di
condizioni di  accesso  intese  a  consolidare  pregresse  esperienze
lavorative maturate nella stessa amministrazione»  (sentenza  n.  189
del 2011), occorre, tuttavia, che «l'area delle eccezioni alla regola
del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una
indiscriminata e non previamente verificata immissione  in  ruolo  di
personale esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n.  227
del 2013). 
    Questa Corte, muovendo da  tali  presupposti,  ha,  tra  l'altro,
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma di una  legge
regionale che disponeva il trasferimento automatico del personale  di
una societa' a totale partecipazione pubblica nel ruolo dei dirigenti
regionali, in quanto non erano stati forniti «elementi  precisi»  (si
prevedeva solo una «ricognizione dei requisiti per accedere ai  ruoli
dell'amministrazione regionale ed ipotetica prova selettiva»), idonei
a «indurre a ritenere  piu'  adeguato  al  fine  del  buon  andamento
dell'amministrazione regionale il reclutamento diretto dei dipendenti
gia' utilizzati dalla disciolta  societa'  in  house  [...],  facendo
esclusivo assegnamento,  per  la  dimostrazione  dell'assunto,  sulla
ratio  di  tutela  dei  lavoratori   occupati   nella   societa'   in
liquidazione»,  ritenuta  non  «  [...]  idonea  a  giustificare  una
deviazione dal principio generale del pubblico concorso (sentenze  n.
52 del 2011 e n. 195 del 2010)» (sentenza n. 227 del 2013). 
    2.4.- Analoghi caratteri rivela l'impugnato art. 31  della  legge
della Regione siciliana n. 8 del 2016. 
    Tale norma, parte di una complessa evoluzione normativa, come  si
desume dai lavori preparatori, e' chiaramente  volta  a  stabilizzare
gli ex dipendenti delle societa' ITALTER e SIPAR  in  violazione  dei
requisiti   indicati   dalla   giurisprudenza   costituzionale   come
indispensabili a consentire  una  deroga  alla  regola  del  pubblico
concorso. 
    Essa, infatti, nel prescrivere genericamente che, nel caso in cui
non risultino istanze, i dirigenti generali, al fine del conferimento
diretto degli incarichi, prendono  in  considerazione,  sia  pure  in
subordine rispetto  ai  dirigenti  regionali  privi  di  incarico,  i
dirigenti ex ITALTER e SIRAP, non  rispetta  le  condizioni  ritenute
idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso.  Un
simile "inserimento" non e' ne' rigorosamente delimitato, in  termini
percentuali,  ne'  subordinato  allo  svolgimento  di  procedure   di
valutazione dell'attivita' svolta dal  dirigente,  data  la  assoluta
genericita'  del  riferimento  alla  considerazione  del  «curriculum
vitae, delle esperienze maturate e degli  incarichi  ricoperti»,  ne'
tantomeno  collegato  alla  soddisfazione  di  specifiche  necessita'
funzionali  dell'amministrazione,   e,   quindi,   a   «peculiari   e
straordinarie esigenze di interesse  pubblico»  (sentenza  n.  7  del
2015). 
    La norma, in altri termini, obbedisce  essenzialmente  alla  sola
ratio di  tutela  del  personale  delle  citate  societa'  liquidate,
personale gia' legato all'amministrazione regionale  da  rapporti  di
lavoro a tempo determinato, prorogati numerose volte, mediante il suo
surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti  regionali.  Questa
Corte (da ultimo sentenza n. 248 del 2016)  ha  sempre  ritenuto  una
tale  ratio  inidonea,  in   quanto   isolatamente   considerata,   a
giustificare la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost. 
    Restano assorbite le ulteriori censure. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
della Regione siciliana  17  maggio  2016,  n.  8  (Disposizioni  per
favorire l'economia. Norme  in  materia  di  personale.  Disposizioni
varie) che ha modificato l'art.  49,  comma  17,  della  legge  della
Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche  e
correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il giorno 11 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA