N. 115 ORDINANZA 8 marzo - 19 maggio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura  di  fondi  ministeriali
  mediante la corrispondente  riduzione  della  quota  nazionale  del
  Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per
  l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
  digitalizzazione  del  paese,   la   semplificazione   burocratica,
  l'emergenza del dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
  attivita' produttive) - convertito, con modificazioni, dalla  legge
  11 novembre 2014, n. 164 - artt. 3, comma 4, lettera f),  7,  comma
  9-septies, e 40, comma 2. 
-   
(GU n.21 del 24-5-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2,  del  decreto-legge
12 settembre  2014,  n.  133,  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
promosso  dalla  Regione  Campania  con  ricorso   spedito   per   la
notificazione il 12 gennaio 2015, depositato  in  cancelleria  il  21
gennaio 2015 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2017  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il  12  gennaio
2015, depositato il successivo 21  gennaio  e  iscritto  al  registro
ricorsi n. 13 del 2015, la Regione Campania ha promosso questione  di
legittimita' costituzionale in via  principale,  fra  l'altro,  degli
artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2,  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, per  violazione  degli
artt. 3, secondo comma, 5, 119, quinto comma, 120, secondo  comma,  e
117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo in  relazione  agli
artt. 11 e 15 del regolamento  (CE)  11  luglio  2006,  n.  1083/2006
(Regolamento del Consiglio recante disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul  Fondo
di coesione  e  che  abroga  il  regolamento  CE  n.  1260/1999),  al
regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE  (Regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il  regolamento  CE  n.
1083/2006 del Consiglio) e anche in relazione all'art.  4,  comma  3,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per
la  promozione  dell'occupazione,  in  particolare  giovanile,  della
coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul  valore  aggiunto
IVA  e   altre   misure   finanziarie   urgenti),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2013,  n.
99; 
    che la ricorrente impugna gli artt. 3, comma 4,  lettera  f),  7,
comma 9-septies, e 40, comma 2, nella parte in cui hanno  individuato
la copertura di alcuni fondi ministeriali (il Fondo  istituito  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, il Fondo per le  emergenze  nazionali,  nonche'  il  Fondo
sociale per occupazione  e  formazione)  mediante  la  corrispondente
riduzione della quota nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione (FSC) - programmazione 2014-2020 - di cui all'art. 1,  comma
6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  «(Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
di stabilita' 2014)»; 
    che, ad avviso della ricorrente, i  predetti  articoli  sarebbero
lesivi, in primo luogo, dell'art. 119, quinto comma, Cost., in quanto
la riduzione della quota nazionale per il Fondo per lo sviluppo e  la
coesione, in assenza di ogni indice da cui  possa  desumersi  che  le
risorse  indicate  siano  esclusivamente  indirizzate  a  favore  dei
medesimi  territori  sottoutilizzati  e  con   la   medesima   chiave
percentuale di riparto (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20
per cento per le  aree  del  Centro-Nord),  si  risolverebbe  in  una
diminuzione  del  complesso  delle  risorse  destinate  a   sostenere
interventi per lo sviluppo delle predette aree  sottoutilizzate,  con
un conseguente effetto sperequativo implicito  e  in  violazione  del
principio di tipicita' delle ipotesi  e  dei  procedimenti  attinenti
alla perequazione regionale, prescritto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42  (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in
attuazione dell'articolo  119  della  Costituzione),  e  dal  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi  speciali  per  la  rimozione  di  squilibri
economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della  legge  5  maggio
2009, n. 42); 
    che la Regione ritiene che le medesime  disposizioni  contrastino
anche  con  l'art.  120  Cost.  e   con   il   principio   di   leale
collaborazione,  in  quanto,  nella  parte  in  cui  stabiliscono  la
riduzione del Fondo per la sviluppo e la coesione unilateralmente, in
difformita' rispetto a quanto prescritto dal d.lgs. n. 88  del  2011,
vanificherebbero la bilateralita' della procedura prevista  da  norme
interposte, attraverso la  statuizione  della  forza  decisiva  della
volonta' di una sola parte; 
    che anche l'art. 3, secondo comma, Cost.  sarebbe  violato  dalle
citate   disposizioni,   che   configurerebbero   una   irragionevole
sottrazione di risorse dall'ambito  delle  azioni  positive  volte  a
rimuovere gli squilibri economici e sociali in determinati  territori
svantaggiati; 
    che, con specifico riguardo all'art. 40, comma 2, del citato d.l.
n. 133 del 2014, che dispone il rifinanziamento degli  ammortizzatori
sociali in  deroga,  mediante  la  riduzione  della  dotazione  degli
incentivi  straordinari  per  la   promozione   dell'occupazione   in
particolare  per  le  Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,   Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (art. 1, comma 12, lettera a
del d.l. n. 76  del  2013),  la  Regione  Campania  deduce  anche  la
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.
11 e 15 del regolamento CE n.  1083  del  2006,  al  regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303 del  2013  e  all'art.  4,
comma 3, del d.l. n. 76 del 2013, che ha recepito  il  principio  del
partenariato nel nostro ordinamento; 
    che, infatti, la predetta disposizione determinerebbe  -  secondo
la ricorrente - una rimodulazione di risorse  (di  cui  al  Fondo  di
rotazione per le politiche comunitarie istituito con legge 16  aprile
1987, n. 183,  recante  «Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
l'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee  ed  adeguamento
dell'ordinamento  interno  agli  atti  normativi  comunitari»),  gia'
destinate   all'attuazione   dei   Programmi   operativi   finanziati
dall'Unione  europea  e  cofinanziati  dallo  Stato  per  il  periodo
2007-2013, in vista dell'obiettivo della promozione  dell'occupazione
giovanile, in particolare nelle Regioni svantaggiate,  in  violazione
del principio di "territorialita'", al  rispetto  del  quale  sarebbe
vincolata la riprogrammazione delle risorse del  Piano  di  azione  e
coesione non utilizzate, in base all'accordo tra  Governo  e  Regioni
meridionali sulla revisione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali europei 2007-2013 (Piano nazionale per il Sud: Sud  2020,
siglato il  3  novembre  2011)  e  quindi  anche  in  violazione  del
principio di leale collaborazione fondato sugli artt. 5,  118  e  120
Cost.; 
    che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e
comunque infondate; 
    che, con atto depositato in  data  28  luglio  2016,  la  Regione
Campania, a seguito della delibera 21 giugno 2016 n. 300 della Giunta
regionale, ha rinunciato, tra l'altro, all'impugnativa degli artt. 3,
comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2, del  d.l.  n.
133 del 2014; 
    che, con atto depositato in data 11 ottobre 2016,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, a seguito della delibera del 15 settembre
2016 del Consiglio  dei  ministri,  ha  dichiarato  di  accettare  la
rinuncia parziale al ricorso. 
    Considerato che la Regione  Campania  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale in via  principale,  fra  l'altro,  degli
artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2,  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, per  violazione  degli
artt. 3, secondo comma, 5, 119, quinto comma, 120, secondo  comma,  e
117, primo comma, della Costituzione; 
    che, previa delibera della Giunta  regionale  della  Campania  21
giugno 2016 n. 300,  la  ricorrente  ha  rinunciato  al  ricorso  nei
confronti dei citati articoli; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  accettato  tale
rinuncia parziale; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia
accettata dalla controparte costituita,  determina  l'estinzione  del
processo (ex plurimis, ordinanze n. 65 e n. 49 del 2017); 
    che resta  riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle
questioni vertenti su altre disposizioni impugnate  con  il  medesimo
ricorso. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara estinto il  processo  relativamente  alle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 4 lettera f) 7 comma
9-septies e 40 comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita'  produttive)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA