N. 133 SENTENZA 22 marzo - 7 giugno 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia di  circolazione  stradale  (disciplina
  comunale delle zone a traffico limitato), impiego pubblico (proroga
  dei contratti di lavoro subordinato a tempo  determinato),  tributi
  (tributo speciale per  il  conferimento  e  tassa  di  circolazione
  forfettaria) e  idrocarburi  (norme  metriche  per  la  vendita  di
  carburanti; divieto, per  i  depositi  commerciali,  di  immissione
  diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi). 
- Legge della Regione siciliana 17 marzo  2016,  n.  3  (Disposizioni
  programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di  stabilita'
  regionale), artt. 12; 27, comma  9;  34,  commi  1,  7,  12,  terzo
  periodo, e 13; 49, commi 5 e 7; 50, commi 1, 2, 3 e 6. 
-   
(GU n.24 del 14-6-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, terzo
periodo; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo,  e  13;  49,
commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3  e  6,  della  legge  della  Regione
siciliana  17  marzo  2016,  n.  3  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
17-23 maggio 2016, depositato in cancelleria il  24  maggio  2016  ed
iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Beatrice  Fiandaca  per  la
Regione siciliana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 17-23 maggio 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il
24 maggio 2016, ha impugnato gli artt. 12; 27, comma 9; 34, commi  1,
7, 12, [recte: terzo periodo], e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi  1,
2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17  marzo  2016,  n.  3
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, supplemento ordinario  n.
1, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 81, terzo comma,  97,
117, secondo comma, lettere e), h) ed s), e 119, secondo comma, della
Costituzione, e all'art. 14 dello statuto  della  Regione  siciliana,
approvato con il regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana). 
    2.- L'art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016, la cui rubrica
reca «Principi di regolamentazione delle Zone a  traffico  limitato»,
stabilisce che «I comuni che hanno istituito o che istituiscono  zone
a  traffico  limitato   (ZTL)   approvano,   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  un  regolamento  che
preveda: 
    a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL; 
    b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti; 
    c) l'accesso gratuito alle ZTL per le persone  disabili,  le  cui
autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a
trazione elettrica; 
    d) le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro  ZTL
e l'applicazione agli stessi  di  tariffe  differenziate  rispetto  a
quelle applicate ai non residenti; 
    e)  le  misure  necessarie  volte  ad  incentivare  il  trasporto
pubblico e la lotta all'inquinamento; 
    f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice  della
strada,    nonche'     appositi     strumenti     di     monitoraggio
sull'inquinamento». 
    2.1.- Ad  avviso  del  ricorrente,  la  norma  eccederebbe  dalle
competenze di cui  all'art.  14  dello  statuto  siciliano,  che  non
contempla la competenza legislativa in materia di «ordine pubblico  e
sicurezza» e di «sicurezza stradale». 
    2.2.- L'art. 12 della legge regionale n. 3 del  2016  violerebbe,
altresi', gli artt. 117, secondo comma, lettera h), 3  (principio  di
eguaglianza) e 97 (principio di buon andamento) Cost. 
    2.3.- La difesa dello Stato  richiama  l'art.  7,  comma  9,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), rubricato «Regolamentazione della  circolazione  nei  centri
abitati», che prevede, tra  l'altro:  «I  comuni,  con  deliberazione
della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e  le  zone  a
traffico limitato tenendo conto  degli  effetti  del  traffico  sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio  [...].  I  comuni
possono subordinare  l'ingresso  o  la  circolazione  dei  veicoli  a
motore,  all'interno  delle  zone  a  traffico  limitato,  anche   al
pagamento di una somma [...]». 
    In attuazione di tale disposizione e' stata adottata la circolare
del Ministro dei lavori pubblici 21 luglio  1997,  n.  3816,  recante
«Direttive per l'individuazione dei comuni  che  possono  subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno  delle
zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonche'  per  le
modalita' di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli
a motore esentati». 
    2.4.- La norma regionale,  invadendo  gli  ambiti  di  competenza
attribuiti alla legislazione esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
«ordine pubblico  e  sicurezza»,  contrasterebbe  con  la  disciplina
statale che e' volta a garantire esigenze di uniformita' su tutto  il
territorio nazionale. 
    2.5.- In via subordinata il ricorrente deduce che il  legislatore
regionale avrebbe: 
    -  individuato  i  criteri  per  l'emanazione   dei   regolamenti
comunali, per disciplinare le zone a traffico limitato, in  contrasto
con la disciplina statale che rimette cio'  alla  diretta  competenza
dei Comuni; 
    - enunciato principi che  si  discostano  da  quelli  statali  in
quanto, da un lato non determinano le categorie esentate ed agevolate
come sancito nella circolare del  1997,  non  ricomprendendo  tra  le
categorie esentate i veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco  e
servizi di soccorso, i veicoli per il trasporto delle merci, i  taxi,
i ciclomotori, e i motocicli di cilindrata non superiore a  125  cc.;
dall'altro, non prevedono tra le categorie agevolate anche i  veicoli
per  il  trasporto  delle  merci  (vincolati  comunque  ad  orari   e
percorsi), i ciclomotori, in relazione  alla  minore  occupazione  di
spazio, dinamico e statico, rispetto alle autovetture, i  domiciliati
in analogia ai residenti. 
    3.- L'art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n.  3
del 2016, che interviene in  materia  di  personale  precario,  nella
parte in cui modifica il comma 4 dell'art. 32 (rubricato «Proroghe  e
stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio  presso
la Regione») della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014,  n.
5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di
stabilita' regionale), sostituendo le parole «e fino al  31  dicembre
2016» con «e fino al 31 dicembre 2018», contrasterebbe con i commi  9
e 9-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
(Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013,  n.
125, che fissano il termine per la proroga dei contratti di lavoro  a
tempo determinato al 31 dicembre 2016. 
    Inoltre, poiche' i fondi per le finalita' di stabilizzazione  del
personale precario  venivano  previsti  ed  alimentati  solo  per  il
triennio 2014-2016 e non anche per il  biennio  2017-2018,  la  norma
impugnata contrasterebbe con l'art. 81, terzo  comma,  Cost.,  i  cui
principi si applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  ne
vincolano la legislazione. 
    4.- L'art. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13,  della  legge
regionale siciliana n. 3 del 2016, che disciplina il tributo speciale
per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi,  violerebbe  gli
artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s),  e  119,  secondo  comma,
Cost. 
    4.1.- L'art. 34, comma 1, eccederebbe le  competenze  legislative
sancite dall'art. 14 dello statuto speciale,  che  non  contempla  la
materia «tutela della  concorrenza»,  che  appartiene  alla  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato. 
    La norma regionale stabilisce  che  «i  soggetti  conferitori  in
discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'articolo 184 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  [Norme  in  materia  ambientale],
corrispondono alla Regione, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la
disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo  1997,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di  seguito
indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata  su
base annua». 
    4.2.- Il  citato  comma  1,  nel  disciplinare  la  soggettivita'
passiva del tributo, non sarebbe conforme  alla  disciplina  statale,
che all'art. 3, comma 26,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)  individua  come
soggetto passivo del tributo il gestore  dell'impresa  di  stoccaggio
definitivo. 
    Peraltro, anche la legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n.
6 (Programmazione delle risorse  e  degli  impieghi.  Contenimento  e
razionalizzazione della spesa e altre  disposizioni  aventi  riflessi
finanziari sul bilancio della Regione), all'art. 2, comma  3,  rinvia
alla disciplina nazionale del tributo. 
    4.3.- L'art. 34, comma 1, inoltre, fissando la  misura  minima  e
massima del tributo, variandone gli importi in base alla  percentuale
di raccolta differenziata del Comune, sarebbe  in  contrasto  con  il
comma 29 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995. 
    4.4.-  La  norma  regionale,  pertanto,  lederebbe  la   potesta'
legislativa statale in materia di tutela della  concorrenza,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e,  nel  dettare  una
diversa  determinazione  del  tributo,   travalicherebbe   i   limiti
stabiliti dall'art. 119,  secondo  comma,  Cost.,  che  subordina  il
potere delle Regioni e degli  enti  locali  di  stabilire  entrate  e
tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento del  sistema
tributario. 
    4.5.- L'art. 34, comma 7, della legge della Regione siciliana  n.
3 del 2016, prevede che «Per gli scarti, i sovvalli, i  fanghi  anche
palabili, dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti e' pari al venti per cento del tributo  di  cui
al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta». 
    La disposizione esorbiterebbe dalle competenze statutarie di  cui
all'art. 14 dello statuto regionale. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva  che  il  tributo
speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica e'  istituito
e disciplinato dal comma 24 dell'art. 3 della legge n. 549 del  1995,
e che il successivo  comma  27  (recte:  29)  rimette  la  fissazione
dell'ammontare dell'imposta alla legge della Regione,  indicando  una
serie di criteri. 
    Al successivo comma 40 del medesimo art.  3,  si  stabilisce  una
premialita' per gli «scarti ed i sovvalli di  impianti  di  selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio», in  relazione  ai  quali  il
tributo e' dovuto  nella  misura  del  20  per  cento  dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 29 dell'art. 3 citato. 
    4.6.- Alla luce di questo quadro normativo, la  norma  regionale,
non riferendo il termine «scarti e sovvalli» ai  materiali  derivanti
da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio  (che
rappresentano la quantita' residuale  e  non  piu'  utilizzabile  del
rifiuto trattato, una volta esaurite dette  operazioni),  applica  la
riduzione del tributo anche a tipologie di rifiuti non previste dalla
normativa nazionale, eccedendo i limiti e i principi  previsti  dalla
legge n. 549 del 1995, e violando l'art. 117, secondo comma,  lettera
e), nonche' l'art. 119 Cost., nel determinare un minore  gettito  del
tributo. 
    La premialita', che trova  applicazione  solo  per  quei  residui
derivanti da un complesso trattamento finalizzato alla separazione di
quella frazione di materiale da riutilizzare, non potrebbe estendersi
a una mera separazione automatica di rifiuti indifferenziati,  ovvero
a rifiuti che non abbiano ancora subito il trattamento, dato  che  lo
scopo della legge n. 549 del 1995 e' di favorire la minore produzione
di rifiuti e il recupero degli stessi. 
    La  norma  regionale,  intervenendo  in   materia   di   rifiuti,
inciderebbe anche sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  alla
quale e' riconducibile la disciplina dei rifiuti. 
    4.7.- L'art. 34, comma 12, della legge della Regione siciliana n.
3  del  2016,  prevede  delle  agevolazioni  applicabili  durante  il
triennio dalla data di entrata in vigore della norma. 
    In particolare, il terzo periodo, oggetto di censura,  stabilisce
che l'addizionale del venti per cento al tributo per il  deposito  in
discarica non si applichi ai Comuni che, avendo raggiunto nell'ultimo
triennio almeno il trentacinque per cento di raccolta  differenziata,
realizzano un incremento anche inferiore a dieci  punti  percentuali,
cosi'  derogando  a  quanto  stabilito  dall'art.  205  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
    La disposizione contrasterebbe con quanto previsto dall'art. 205,
commi  1  e  1-bis,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,   secondo   cui
l'addizionale al tributo di  conferimento  in  discarica  si  applica
nell'ipotesi in cui non  siano  state  raggiunte  le  percentuali  di
raccolta differenziata stabilite dal comma  1,  la  cui  deroga  puo'
essere autorizzata solo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (comma 1-bis). 
    La norma regionale pertanto lederebbe l'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    4.8.-  Il  comma  13  dell'art.  34  della  legge  della  Regione
siciliana n. 3 del 2016, per il primo triennio dalla data di  entrata
in vigore della legge, destina ai Comuni, in presenza di  determinate
condizioni (un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta
differenziata su base  annua)  una  quota  del  gettito  del  tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. 
    La previsione contrasterebbe con quanto  stabilito  dall'art.  3,
comma 27, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'art.  34,
comma 2, della legge  28  dicembre  2015,  n.  221  (Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), secondo cui  il
gettito del tributo confluisce in un apposito fondo di bilancio della
regione, destinato a favorire la minore  produzione  di  rifiuti,  le
attivita' di recupero di materie prime e di  energia,  con  priorita'
per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle
discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi
comprese  le  aree  industriali  dismesse,  il  recupero  delle  aree
degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per
l'ambiente e  la  istituzione  e  manutenzione  delle  aree  naturali
protette. 
    Pertanto la disposizione  regionale  violerebbe  gli  artt.  117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    5.- L'art. 49 della legge regionale  n.  3  del  2016  interviene
sulle norme metriche per la vendita dei carburanti. 
    La norma eccederebbe le competenze statutarie di  cui  al  citato
art.  14,  incidendo  sulle  materie  «tutela  della  concorrenza»  e
«sistema tributario», attribuite alla potesta' legislativa  esclusiva
dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    La disposizione  regionale  prevede,  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 21, comma 14, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
504  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative),  l'installazione  di  un  apposito  dispositivo   di
misurazione della temperatura e della  pressione  del  carburante  in
fase di erogazione che permetta l'esatta  quantizzazione  del  prezzo
del prodotto venduto, ponendo il  relativo  obbligo  a  carico  delle
aziende  distributrici  di  carburante,  nonche'  degli  impianti  di
distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione. 
    La norma statale cosi' richiamata disciplina la sottoposizione ad
imposizione, secondo le previste aliquote  di  accisa,  dei  prodotti
energetici e, al comma 14, stabilisce che «Le aliquote  a  volume  si
applicano con riferimento alla temperatura di  15°  Celsius  ed  alla
pressione normale». 
    La disciplina regionale, nel richiamare la suddetta  disposizione
statale rispetto a soggetti che non sono obbligati a fini accise,  in
quanto detengono prodotto che ha gia' assolto l'imposizione,  sarebbe
priva di fondamento, e potrebbe  ingenerare  l'erroneo  convincimento
che si tratti di previsione connessa alla liquidazione dell'imposta. 
    Il riferimento, oltre che agli impianti di distribuzione, anche a
non meglio precisate aziende  distributrici  di  carburanti,  qualora
queste ultime fossero  intese  come  depositi  energetici  ad  accisa
assolta,  sarebbe,  altresi',  lesivo  della   disciplina   contenuta
nell'art. 25 del  d.lgs.  n.  504  del  1995,  relativa  ai  depositi
commerciali di prodotti energetici, per i quali non  e'  prevista  la
misurazione della temperatura e della pressione dei prodotti esitati. 
    Infine, in ragione  delle  variazioni  a  cui  e'  sottoposto  il
prodotto, durante le diverse fasi della filiera,  un  dispositivo  di
misurazione solo nella fase di erogazione dello  stesso  risulterebbe
inefficace alla quantizzazione del prodotto venduto  e  quindi  anche
alla corretta determinazione del prezzo. 
    5.1.- L'art. 49,  comma  7,  nel  prevedere  il  divieto,  per  i
depositi commerciali di «oli minerali»,  da  intendersi  di  prodotti
energetici, di immissione diretta del carburante nei  serbatoi  degli
automezzi, afferma che  esso  non  trova  applicazione  nel  caso  di
rifornimento delle macchine agricole strumentali all'agricoltura. 
    La norma contrasterebbe con le disposizioni vigenti in materia di
accise,  che  devono  considerarsi  come  tributi  erariali,  la  cui
disciplina ricade nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Ed infatti, oltre a stabilire, nel primo periodo, il divieto  con
riguardo ai depositi di «oli minerali» e non di prodotti  energetici,
sancisce,  al  secondo  periodo,  un  esonero  in  contrasto  con  la
disciplina statale. 
    La definizione statale di impianto di distribuzione (art.  2  del
d.P.R. 27 ottobre 1971, n.  1269,  recante  «Norme  per  l'esecuzione
dell'art.  16  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,   numero   745,
convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  18  dicembre
1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori  automatici
di carburante per autotrazione»: un  unitario  complesso  commerciale
costituito da uno o  piu'  apparecchi  di  erogazione  automatica  di
carburanti per uso di autotrazione con  le  relative  attrezzature  e
accessori) evidenzia  che  gli  stessi  sono  privi  dei  presupposti
essenziali  per  il   rifornimento   diretto   delle   macchine   per
l'agricoltura. 
    Inoltre, il carburante destinato al rifornimento  delle  macchine
agricole beneficia  di  una  agevolazione  (decreto  ministeriale  14
dicembre 2001, n. 454, recante «Regolamento concernente le  modalita'
di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali  impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella  silvicoltura  e
piscicoltura  e  nella  florovivaistica»),  che   richiede   che   il
rifornimento da parte degli utilizzatori avvenga previa emissione del
documento di accompagnamento semplificato. 
    6.- L'art. 50, comma 1, della legge della Regione siciliana n.  3
del 2016 prevede «I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli  adibiti
ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri  degli  enti
certificatori previsti dal  decreto  ministeriale  17  dicembre  2009
[...] appartenenti a proprietari residenti nel territorio  siciliano,
a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla  loro
costruzione,  sono  assoggettati,  in  caso  di  utilizzazione  sulla
pubblica strada, ad una tassa di circolazione  forfettaria  annua  di
euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli». 
    La  norma  vincola  il  pagamento  della  tassa  di  circolazione
forfettaria all'iscrizione nei registri degli enti  certificatori  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  17
dicembre 2009 (Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di
interesse storico e collezionistico nei registri, nonche' per la loro
riammissione  in  circolazione  e  la  revisione  periodica),   cosi'
limitando la portata della disciplina  statale  di  cui  all'art.  63
della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale). 
    6.1.- L'art. 50, commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana
n. 3 del 2016 disciplina completamente la tassazione dei  veicoli  di
particolare interesse storico e collezionistico  che  hanno  compiuto
venti anni dalla costruzione, prevedendo l'introduzione di una  nuova
tassa automobilistica di  circolazione  forfettaria  in  sostituzione
della tassa automobilistica, e si porrebbe cosi' in contrasto con gli
artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    6.2.- L'art. 50, comma 6, della legge della Regione siciliana  n.
3 del 2016 estende  l'agevolazione  (esenzione  dal  pagamento  della
tassa automobilistica) prevista dall'art. 17 del  d.P.R.  5  febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle  tasse  automobilistiche),
in favore di «autocarri e [...] autoscafi  esclusivamente  destinati,
per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie,  al  servizio  di
estinzione degli incendi»,  anche  agli  «autoveicoli  di  proprieta'
delle associazioni di volontariato di protezione civile  iscritte  ai
sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al
registro  regionale  delle  organizzazioni  di   volontariato   della
protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per  le  finalita'  di
assistenza  sociale,  sanitaria,  soccorso,  protezione  civile»,   e
lederebbe cosi' gli artt. 117, secondo  comma,  lettera  e),  e  119,
secondo comma, Cost. 
    7.- Si e' costituita in giudizio la Regione siciliana,  con  atto
depositato  il  23  giugno  2016,  eccependo,  in  via   preliminare,
l'inammissibilita' del ricorso, di cui ha  chiesto,  nel  merito,  il
rigetto. 
    8.- Quanto all'impugnazione dell'art. 12 della legge regionale n.
3 del 2016, la Regione ha dedotto l'inammissibilita' delle censure in
quanto assertive e, nel  merito,  la  riconducibilita'  alla  materia
«regime degli enti locali e delle  circoscrizioni  relative»  di  cui
all'art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia. 
    9.- In relazione all'art. 27, comma 9, la Regione ricorda che  la
proroga al 31 dicembre 2018 trova corrispondenza in  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)».  La  censura  di  violazione
dell'art. 81, terzo comma, Cost. sarebbe apodittica, in quanto  priva
di adeguata  motivazione.  Comunque,  proprio  l'art.  27,  comma  9,
prevede la richiesta copertura finanziaria. 
    10.- In relazione all'art. 34, commi 1, 7, 12, terzo  periodo,  e
13, della legge regionale impugnata, la difesa  regionale  rileva  la
genericita' delle censure,  e  deduce  che  l'espressione  «soggetti»
conferitori deve essere interpretata  alla  luce  dell'art.  2  della
legge reg.  Sicilia  n.  6  del  1997,  risultando  cosi'  legittima.
Soggetto passivo non potrebbe che essere il gestore  dell'impresa  di
stoccaggio definitivo, con  obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  del
soggetto conferitore (come previsto dal comma 26  dell'art.  3  della
legge n. 549 del 1995). 
    Qualora  non  si  dovesse  accogliere  tale  interpretazione,  la
censura di incostituzionalita' dovrebbe essere limitata  alle  parole
«conferitori in discarica di rifiuti di cui al comma 2 dell'art.  184
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», senza  comprendervi  l'espressione
«i  soggetti»,  atteso  che  il  mero  riferimento  a  «i  soggetti»,
unitamente al successivo richiamo all'art. 2 della legge reg. Sicilia
n. 6 del 1997, non puo' che essere inteso «ai gestori dell'impresa di
stoccaggio definitivo». 
    In merito alla determinazione del tributo assume  la  Regione  di
aver previsto una mera rimodulazione, nel rispetto del minimo  e  del
massimo previsti dal legislatore statale,  senza  incidere  sui  suoi
elementi costitutivi. 
    Analoghe disposizioni erano state adottate da altre Regioni. 
    In riferimento alla disciplina  degli  "scarti  e  sovvalli",  la
Regione riconosce che non e' piu' in linea con la disciplina statale,
come risultante dalle modifiche introdotte dalla  legge  n.  221  del
2015 che ha modificato il comma 40 dell'art. 3 della legge n. 549 del
1995. 
    Con riguardo al regime premiale si pone in rilievo  la  finalita'
di promuovere la raccolta differenziata  e  il  limitato  periodo  di
applicazione,  cosi'  come  la  previsione  sulla  destinazione   del
tributo, per cui decorso il primo triennio di entrata in vigore della
legge, si applichera' la disciplina a regime prevista dalla  medesima
legge regionale. 
    11.- La difesa regionale, nel vagliare  l'impugnazione  dell'art.
49, commi 5 e 7, della legge regionale, deduce la  genericita'  delle
censure, nonche' la circostanza che in Sicilia vi sono situazioni  in
cui all'attivita' di deposito si aggiunge, come attivita' accessoria,
quella di distribuzione di prodotti energetici. 
    Tale comportamento sarebbe stato legittimato dalla giurisprudenza
amministrativa, che avrebbe, di fatto, equiparato per il  consumatore
finale i depositi e gli impianti. 
    12.-  In  merito  all'impugnazione  dell'art.  50   della   legge
regionale, si deduce il  carattere  apodittico  delle  argomentazioni
dell'Avvocatura dello Stato con  conseguente  inammissibilita'  delle
censure. 
    13.- La Regione siciliana ha depositato memoria  il  28  febbraio
2017 con la quale ha ribadito le difese svolte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
numerose disposizioni della legge della Regione  siciliana  17  marzo
2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.
Legge di stabilita' regionale), contenute negli artt. 12;  27,  comma
9; 34, commi 1, 7, 12, [recte: terzo periodo], e 13; 49, commi 5 e 7;
e 50, commi 1, 2, 3 e 6, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3,
81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere e), h) ed s), e 119,
secondo comma, della Costituzione, e all'art. 14 dello statuto  della
Regione siciliana, approvato con  il  regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), che regola la competenza normativa primaria della Regione
autonoma. 
    2.- La Regione siciliana si e' costituita in  giudizio  chiedendo
che il ricorso sia dichiarato  inammissibile  o  non  fondato,  e  ha
depositato memoria con la quale ha ribadito le difese svolte. 
    3.- L'art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3  del  2016
sancisce che i Comuni che hanno istituito o che istituiscono  zone  a
traffico  limitato  (ZTL)  devono  approvare,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della  stessa  legge,  un  regolamento,  e  ne
indica alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuita',
agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in  base  al  codice
della strada, misure di incentivazione all'uso dei mezzi  pubblici  e
lotta all'inquinamento). 
    3.1.- La norma eccederebbe dalle competenze di  cui  all'art.  14
dello statuto della Regione siciliana, e violerebbe  gli  artt.  117,
secondo comma, lettera h), 3 e 97  Cost.,  invadendo  gli  ambiti  di
competenza attribuiti alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  in
materia di «ordine pubblico e sicurezza», in contrasto con l'art.  7,
comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), rubricato  «Regolamentazione  della  circolazione  nei
centri abitati», e con la circolare del Ministro dei lavori  pubblici
21 luglio 1997, n. 3816, recante «Direttive per l'individuazione  dei
comuni che possono  subordinare  l'ingresso  o  la  circolazione  dei
veicoli a motore, all'interno delle  zone  a  traffico  limitato,  al
pagamento di una somma, nonche' per le modalita' di riscossione della
tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati». 
    3.2.- La questione e' inammissibile in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost., in quanto le relative  censure  sono  prospettate  in  modo
generico. 
    3.3.- La questione non e' fondata in  relazione  alla  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. 
    La previsione che  i  Comuni  debbano  regolamentare  le  zone  a
traffico limitato costituisce esercizio  della  potesta'  legislativa
primaria invocata dalla Regione, attenendo alla materia «regime degli
enti locali e delle circoscrizioni relative». 
    L'individuazione regionale di ambiti di esercizio della  potesta'
regolamentare comunale, infatti, e' volta a  dettare  una  disciplina
uniforme  delle  fonti  normative  nella  materia,  disciplina   che,
incidendo sul riparto delle attribuzioni  fra  gli  organi  comunali,
rientra nella competenza esclusiva regionale in  questa  materia,  in
vista di un assetto ordinamentale unitario, a livello regionale. 
    Quanto al previsto contenuto dei regolamenti, le indicazioni date
dalla legge regionale costituiscono misure minime, e in  quanto  tali
non  esonerano  i  Comuni  dal  rispetto  della  disciplina   statale
richiamata dal ricorrente, che impinge profili di ordine  pubblico  e
sicurezza  e  di  tutela  dell'ambiente.  In  questa  prospettiva   i
provvedimenti amministrativi attuativi  dei  Comuni  potranno  essere
vagliati in sede giurisdizionale quanto alla  loro  conformita'  alla
normativa statale. 
    4.- L'art. 27, comma 9,  della  legge  regionale  impugnata,  nel
modificare  il  comma  4  dell'art.  32  della  legge  della  Regione
siciliana 28  gennaio  2014,  n.  5  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive  per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'  regionale),  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  ha  prorogato  fino  al  31
dicembre 2018 il termine (inizialmente fissato al 31  dicembre  2016)
entro cui,  nelle  more  delle  procedure  di  reclutamento  speciale
transitorio, l'amministrazione regionale e' autorizzata a prorogare i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge della legge regionale
n. 5 del 2014, tra l'altro, per la proroga dei  contratti  a  termine
per il triennio 2014-2016, come stabilita  dal  comma  4,  nel  testo
originario, era autorizzata «la spesa  di  28.616  migliaia  di  euro
annui». 
    4.1.- Ad avviso del ricorrente la norma impugnata  contrasterebbe
con i commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101 (Disposizioni urgenti per il  perseguimento  di  obiettivi  di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013,  n.
125, che fissano il termine per la proroga dei contratti di lavoro  a
tempo determinato al 31 dicembre 2016. 
    Inoltre, la  disposizione  prevederebbe  la  maggiore  durata  in
proroga dei contratti  senza  la  necessaria  copertura  finanziaria,
cosi' ledendo l'art. 81,  terzo  comma,  Cost.,  i  cui  principi  si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale. 
    4.2.- La norma impugnata e' stata abrogata dall'art. 3 (rubricato
«Disposizioni per la stabilizzazione del personale  precario»)  della
legge della Regione siciliana 29 dicembre 2016, n.  27  (Disposizioni
in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale
precario), a decorrere dal 31 dicembre 2016  e  con  effetto  dal  1°
gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della
medesima legge). 
    Il comma 9 del suddetto art. 3 ha stabilito che «In  armonia  con
la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, il termine  del  31  dicembre  2016,  previsto
dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della  legge  regionale
n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni,  per  le  finalita'
volte al superamento del precariato e' prorogato al 31 dicembre 2018.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere  di
Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della  legge  regionale  17
marzo 2016, n. 3 sono soppressi». 
    Il successivo comma 12 dello stesso art. 3 della legge  regionale
n. 27 del 2016 ha poi previsto «Per le  finalita'  di  cui  ai  commi
precedenti [...] e' autorizzata, per il biennio 2017-2018,  la  spesa
di 27.425 migliaia di euro per la proroga  dei  contratti  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato   stipulati   dall'Amministrazione
regionale». 
    Tuttavia il differimento del termine, di cui si duole  lo  Stato,
e' previsto anche dalla norma  sopravvenuta,  su  cui,  quindi,  deve
trasferirsi la questione. 
    4.3.- Quanto al contrasto con la disciplina statale, la questione
e'  inammissibile,  poiche',  oltre  a  non  indicare  il   parametro
costituzionale  che   sarebbe   leso,   il   ricorrente   opera   una
ricostruzione parziale del quadro  normativo  statale,  limitando  il
confronto al d.l. n. 101 del 2013, senza  considerare  la  successiva
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», il cui art. 1, comma  426,  peraltro,  prevede  lo
stesso termine indicato dalla legge regionale. 
    4.4.- La questione e' invece  infondata  quanto  alla  violazione
dell'art. 81, terzo comma, Cost., considerando che,  per  la  proroga
dei contratti per il biennio 2017-2018, l'art.  3,  comma  12,  della
legge reg. Sicilia n. 27 del 2016, ha destinato specifiche risorse, e
che sulla adeguatezza delle stesse il  ricorrente  non  ha  formulato
specifiche osservazioni. 
    5.- I commi 1, 7, 12, terzo periodo,  e  13  dell'art.  34  della
legge regionale impugnata n. 3 del  2016,  nel  disciplinare  diversi
profili del tributo speciale per il  conferimento  in  discarica  dei
rifiuti solidi, violerebbero, nel complesso, gli artt.  117,  secondo
comma, lettere e) ed s), e 119, secondo comma, Cost. 
    Il comma 1, nello  stabilire  una  modifica  della  soggettivita'
passiva del tributo, contrasterebbe con l'art.  3,  comma  34,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica), che indica i limiti in cui e' ammessa la  potesta'
legislativa regionale. 
    Inoltre esso fissa  la  misura  minima  e  massima  del  tributo,
variandone  gli  importi  in  base  alla  percentuale   di   raccolta
differenziata  del   Comune,   e   tale   modalita'   di   variazione
contrasterebbe con il comma 29 dell'art. 3 della  legge  n.  549  del
1995. 
    La disposizione,  pertanto,  lederebbe  la  potesta'  legislativa
statale in materia di tutela della concorrenza, ex art. 117,  secondo
comma,  lettera  e),  Cost.,  nonche',  nel   dettare   una   diversa
determinazione  del  tributo,  travalicherebbe  i  limiti   stabiliti
dall'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina  il  potere  delle
Regioni e degli enti locali a stabilire entrate e tributi propri,  al
rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario. 
    Il comma 7,  nell'estendere  il  beneficio  della  riduzione  del
tributo, previsto dall'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del  1995
per gli scarti e sovvalli relativi ai materiali derivanti da impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, a  tipologie  di
rifiuti non previste dalla  normativa  nazionale,  esorbiterebbe  dai
limiti e dai principi previsti dalla legge n. 549 del 1995,  violando
gli artt. 117, secondo comma,  lettera  e),  e  119,  secondo  comma,
Cost., a causa del minore gettito del tributo. 
    La norma, intervenendo in materia di rifiuti, inciderebbe, anche,
sulla  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,   alla   quale   e'
riconducibile la disciplina dei rifiuti. 
    Il comma 12, terzo periodo, prevede l'esenzione  dall'addizionale
in contrasto con l'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152  (Norme  in  materia  ambientale)  (d'ora   in   avanti:   codice
dell'ambiente). 
    La norma pertanto lederebbe l'art. 117,  secondo  comma,  lettera
s), Cost. 
    Il comma  13  destina  ai  Comuni,  in  presenza  di  determinate
condizioni (un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta
differenziata su base  annua)  una  quota  del  gettito  del  tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. 
    Tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito dall'art.  3,
comma 27, della legge n. 549 del 1995, ledendo  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e), e l'art. 119, secondo comma, Cost. 
    5.1.- Le questioni sono fondate. 
    5.2.- Con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge n.  549  del
1995, e' stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. 
    Questa Corte ha affermato che l'articolo «istituisce e disciplina
il tributo speciale per il deposito in discarica dei  rifiuti  solidi
(comma 24), devolvendone il gettito alle  regioni  ed  alle  province
(comma 27)», statuendo che tale tributo «va considerato statale e non
gia' "proprio" della Regione [...] senza che  in  contrario  rilevino
ne'  l'attribuzione  del  gettito  alle   regioni   [...],   ne'   le
determinazioni espressamente attribuite alla  legge  regionale  dalla
citata norma statale» (sentenza n. 397 del 2005; nello stesso  senso,
sentenze n. 412 del 2006 e n. 335 del 2005). 
    L'istituzione  del  tributo,  infatti,   risponde   a   finalita'
ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di  rifiuti,
il recupero dagli stessi di materia prima e di energia,  la  bonifica
di siti contaminati  e  il  recupero  di  aree  degradate,  finalita'
rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost.,  in  relazione  all'art.  119,
secondo comma, Cost. 
    Con la  sentenza  n.  121  del  2013,  si  e'  poi  chiarito  che
osservazioni  analoghe  valgono  per  i  tributi  locali  «derivati»,
istituiti e regolati  dalla  legge  statale  ed  il  cui  gettito  e'
attribuito agli enti locali.  La  disciplina  di  questi  tributi  -,
analogamente a quella  delle  addizionali  regionali,  istituite  con
leggi statali,  sulle  basi  imponibili  di  tributi  erariali  -  e'
riservata, dunque, alla legge statale, con la conseguenza che, da  un
lato, il legislatore  statale  puo'  introdurre  norme  non  solo  di
principio, ma anche di dettaglio,  e,  dall'altro,  l'intervento  del
legislatore regionale puo' integrare detta disciplina  solo  entro  i
limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa. 
    5.3.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,
comma 1, alla stregua di questi principi,  relativamente  al  profilo
della modifica della soggettivita' passiva del tributo,  e'  fondata,
in relazione alla assorbente  violazione  degli  artt.  117,  secondo
comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    La norma impugnata fa riferimento  «ai  soggetti  conferitori  in
discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'art.  184,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (rifiuti urbani) per individuare i
soggetti passivi del tributo. In tal modo essa e'  in  contrasto  con
l'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, secondo  cui  e'  il
gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo  che  ha  l'obbligo  di
versamento del tributo, salva la rivalsa nei confronti di  colui  che
effettua il conferimento dei rifiuti. 
    Del resto la stessa difesa  regionale  ammette  la  "non  felice"
formulazione della disposizione. 
    5.4.- Anche la questione di legittimita' costituzionale  relativa
alla riduzione del tributo in relazione all'aumento della percentuale
di raccolta differenziata, previsto dallo stesso comma,  e'  fondata.
La norma contrasta con l'art. 3, comma 29, della  legge  n.  549  del
1995. 
    La disposizione statale, al  primo  e  al  secondo  periodo,  nel
prevedere una possibilita' di fissazione  dell'imposta  entro  limiti
massimi e minimi, stabilisce: «L'ammontare dell'imposta  e'  fissato,
con legge della regione entro il 31 luglio di ogni  anno  per  l'anno
successivo, per chilogrammo  di  rifiuti  conferiti:  in  misura  non
inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01  per  i  rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica  per  i  rifiuti  inerti  ai
sensi  dell'articolo  2  del  D.M.  13  marzo   2003   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  [...];  in  misura  non
inferiore ad euro 0,00517 e non  superiore  ad  euro  0,02582  per  i
rifiuti ammissibili al conferimento  in  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto. In caso di  mancata  determinazione  dell'importo  da  parte
delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno  successivo,
si intende prorogata la misura vigente». 
    Cio', tuttavia, non  autorizza  ad  usare  tale  possibilita'  di
modulazione   per   incidere   sulla   disciplina   della    raccolta
differenziata, le cui modalita' di attuazione  costituiscono  oggetto
di specifica disciplina statale. L'art. 205 del codice dell'ambiente,
infatti,  detta  una   disciplina   puntuale   scandendo   in   tempi
prestabiliti le crescenti percentuali di  raccolta  differenziata,  e
rinviando al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, su domanda del Comune interessato,  l'eventuale  deroga  al
rispetto degli obblighi cosi' stabiliti. 
    Si tratta di una disciplina puntuale ispirata a rigorosi  criteri
di  tutela  ambientale,  criteri  che  la  legge   regionale   viola,
autorizzando implicitamente un abbassamento dell'impegno  dei  Comuni
al riguardo. 
    5.5.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,
comma 7, della legge regionale n.  3  del  2016  e'  fondata  per  la
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera  e),  e  dell'art.
119, secondo comma, Cost. 
    L'impugnato comma 7 introduce  una  riduzione  generalizzata  del
tributo speciale dal 1° gennaio 2017 per gli scarti,  i  sovvalli,  i
fanghi anche palabili. 
    Al contrario, come riconosce la stessa Regione, l'art.  3,  comma
40, della legge n. 549 del  1995,  come  modificato  dalla  legge  28
dicembre  2015,  n.  221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali), prevede la riduzione del tributo solo
per gli scarti ed i sovvalli di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio. 
    La disciplina e'  dunque  in  contrasto  con  la  norma  statale,
espressione della competenza esclusiva ex art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. (in tal senso, sentenza n. 85 del 2017). 
    5.6.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,
comma 12, terzo periodo, della legge regionale  n.  3  del  2016,  e'
fondata, atteso che la norma attiene, oltre che alla materia  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla  disciplina  del
sistema tributario, in relazione all'art. 119, secondo comma, Cost. 
    La disposizione regionale esclude l'addizionale di cui al comma 4
(prevista in misura del venti per cento per il mancato raggiungimento
della  percentuale  di  raccolta  differenziata)  per  i  Comuni  che
nell'ultimo triennio, avendo raggiunto  almeno  il  trentacinque  per
cento di  raccolta  differenziata,  realizzino  un  incremento  anche
inferiore a dieci punti percentuali. 
    Essa, dunque, contrasta con l'art. 205, commi 3 e 3-septies,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono  l'esclusione  dell'addizionale
in presenza di puntuali e diverse condizioni. 
    5.7.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,
comma 13, della legge  regionale  n.  3  del  2016,  e'  fondata,  in
relazione alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e),
e 119, secondo comma, Cost. 
    La norma modifica la destinazione del tributo, indirizzandone una
quota ai Comuni, per i primi tre anni  di  applicazione  della  legge
regionale, in contrasto con l'art. 3, comma 27, della  legge  n.  549
del 1995, come modificato dall'art. 34, comma 2, della legge  n.  221
del 2015,  che  nell'escluderne  la  destinazione  alle  Province  ha
stabilito che il  gettito  derivante  dal  tributo  affluisce  in  un
apposito fondo del bilancio della Regione. 
    6.- L'art. 49 della legge regionale n.  3  del  2016,  rubricato:
«Misure in materia di impianti di distribuzione  di  carburanti»,  al
comma 5,  intervenendo  sulle  norme  metriche  per  la  vendita  dei
carburanti, inciderebbe sulla tutela della concorrenza e sul  sistema
tributario, materie attribuite alla  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Il  comma  7  dello  stesso  articolo,  oltre  a  non  utilizzare
l'espressione   "prodotti    energetici",    ma    «oli    minerali»,
nell'introdurre il divieto per i depositi commerciali  di  immissione
diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, fa eccezione nel
caso di rifornimento delle macchine strumentali all'agricoltura. 
    La deroga contrasterebbe con le disposizioni vigenti  in  materia
di accise, che devono considerarsi  come  tributi  erariali,  la  cui
disciplina ricade nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Ed infatti, la definizione statale di impianto  di  distribuzione
(art. 2 del d.P.R. 27 ottobre  1971,  n.  1269,  recante  «Norme  per
l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre  1970,  numero
745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre
1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori  automatici
di carburante per autotrazione»: un  unitario  complesso  commerciale
costituito da uno o  piu'  apparecchi  di  erogazione  automatica  di
carburanti per uso di autotrazione con  le  relative  attrezzature  e
accessori) evidenzia che i  depositi  in  questione  sono  privi  dei
presupposti essenziali per il rifornimento diretto delle macchine per
l'agricoltura. 
    L'intera disciplina della materia, e in particolare l'art. 25 del
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e  amministrative)  (d'ora  in
avanti:  t.u.  sulle  accise),   si   basa   sulla   regolamentazione
amministrativa degli impianti di distribuzione di  carburante  ed  e'
incompatibile con il rifornimento diretto ad utilizzatori  finali  di
carburanti ad accisa assolta da deposito commerciale. 
    6.1.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  49,
comma 5, della legge regionale impugnata n. 3 del 2016,  e'  fondata,
in relazione alla violazione degli artt. 117, secondo comma,  lettera
e), e 119, secondo comma, Cost. 
    La norma regionale, prevedendo la misurazione  di  temperatura  e
pressione a carico  di  soggetti  che  non  sono  obbligati  ai  fini
dell'accisa,  perche'  detengono  prodotto  che   ha   gia'   assolto
l'imposta, da una parte, ingenera l'erroneo convincimento  che  anche
costoro siano tenuti alla liquidazione dell'imposta, in contrasto con
la potesta' legislativa statale in materia di  sistema  tributario  e
contabile,  dall'altra,  addossa  ad  essi  un  onere  amministrativo
ingiustificato  e  lesivo  della  par   condicio   e   quindi   della
concorrenza. 
    6.2.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  49,
comma 7, della  legge  regionale  n.  3  del  2016,  e'  fondata,  in
relazione alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e
119, secondo comma, Cost. 
    La censura e' rivolta sia all'uso dell'espressione «oli minerali»
e non "prodotti energetici", sia alla  deroga  prevista  nel  secondo
periodo,  che  contrasta  con   la   definizione   di   impianti   di
distribuzione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1269  del  1971  e  con
l'art. 25 del t.u. sulle accise. 
    6.3.- La direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (Direttiva  del
Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita')  ha  ampliato  il  campo  di
applicazione  della  direttiva  92/12/CEE  del   25   febbraio   1992
(Direttiva  del  Consiglio  relativa   al   regime   generale,   alla
detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei  prodotti  soggetti
ad accisa), con la sostituzione per i prodotti sottoposti  ad  accisa
della categoria «oli minerali» con quella piu'  estesa  di  «prodotti
energetici». 
    Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26  (Attuazione  della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il  quadro  comunitario  per  la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'), all'art.  1,
comma 1, ha cosi' previsto che «Nel testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  nelle  altre  disposizioni
tributarie in materia di accisa le parole:  "oli  minerali",  ovunque
ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prodotti  energetici"
[...]». 
    Pertanto, in relazione alle implicazioni in tema  di  accisa,  il
divieto di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 49 della  legge
della Regione siciliana  n.  3  del  2016  deve  essere  riferito  ai
depositi commerciali di "prodotti energetici", ed in tali termini  va
accolta la censura dello Stato. 
    6.4.- L'esercizio da parte del titolare di  deposito  commerciale
dell'attivita' di  rifornimento  di  prodotti  energetici  denaturati
(quelli per le macchine agricole) altera la  disciplina  dell'accisa,
che e'  delineata  sul  presupposto  della  distinzione  tra  le  due
attivita', ed inoltre  comporta  una  differenziazione  tra  depositi
commerciali di prodotti energetici e depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati,  che  non  ha  alcuna  base  nella  disciplina
statale. 
    E' inutile sottolineare in proposito che le  statuizioni  assunte
in ordine a fattispecie  concrete  dal  giudice  comune  non  possono
modificare l'assetto costituzionale del riparto delle competenze  tra
lo Stato e le Regioni, come pretenderebbe la Regione siciliana. 
    6.5.- La norma comporta, fra l'altro,  il  rischio  di  evasione,
poiche'  il  carburante  destinato  al  rifornimento  delle  macchine
agricole  beneficia  di  una  agevolazione  (decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze  14  dicembre  2001,  n.  454,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  gestione  dell'agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli,
in  allevamento,  nella   silvicoltura   e   piscicoltura   e   nella
florovivaistica») che richiede che il  rifornimento  da  parte  degli
utilizzatori   avvenga   previa   emissione    del    documento    di
accompagnamento semplificato. 
    7.- L'art. 50, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 3 del 2016 e'
censurato anzitutto nella parte  in  cui  vincola  il  beneficio  del
pagamento della tassa di circolazione  forfettaria,  a  decorrere  da
quando  si  compie  il  trentesimo  anno  dalla   loro   costruzione,
all'iscrizione nei  registri  degli  enti  certificatori  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre
2009  (Disciplina  e  procedure  per  l'iscrizione  dei  veicoli   di
interesse storico e collezionistico nei registri, nonche' per la loro
riammissione  in  circolazione  e  la  revisione  periodica),   cosi'
limitando la portata della disciplina statale, che  non  prevederebbe
tale condizione. 
    L'art. 50, commi 2 e  3,  della  legge  regionale  disciplina  la
tassazione  dei  veicoli   di   particolare   interesse   storico   o
collezionistico,  che  hanno  compiuto  venti  anni  dalla  data   di
costruzione, prevedendo l'introduzione di una  tassa  automobilistica
forfettaria  contrastante  con  la  disciplina   statale,   che   non
prevederebbe il beneficio. 
    Le disposizioni, pertanto, violerebbero gli  artt.  117,  secondo
comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    Il  comma  6  dello  stesso  articolo,   infine,   nell'estendere
l'agevolazione (esenzione dal pagamento della tassa  automobilistica)
prevista dall'art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo  unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche), lederebbe gli  artt.  117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    7.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale sono fondate in
relazione a tutti i profili indicati per violazione degli artt.  117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    7.2.- Con piu' pronunce (ex multis, da ultimo, sentenze n. 242  e
n. 199  del  2016)  la  Corte  costituzionale  ha  affermato  che  la
cosiddetta tassa automobilistica non e'  qualificabile  come  tributo
proprio della Regione, ma rientra nella  competenza  esclusiva  dello
Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo  attribuito
il gettito della tassa, l'attivita'  di  riscossione  e  un  limitato
potere di variazione dell'importo - non puo' disporre esenzioni. 
    7.3.- Il comma 1 dell'art.  50  contrasta  con  i  commi  1  e  4
dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in  materia
fiscale), che  prevedono  l'esclusione  della  tassa  per  i  veicoli
ultratrentennali,  salvo  quelli  adibiti  ad  uso  professionale,  e
l'assoggettamento, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad
una tassa di circolazione forfettaria annua, e cio'  senza  ulteriori
condizioni. 
    Ebbene, la norma  regionale,  da  un  lato,  non  fa  riferimento
all'esenzione, e, dall'altro, subordina il pagamento della tassa, non
solo al superamento dei  trenta  anni,  ma  anche  all'iscrizione  in
specifici registri. 
    7.4.- La disciplina dei commi 2 e 3 dell'art. 50 e' in  contrasto
con la normativa statale a seguito dell'abrogazione dei commi 2  e  3
dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall'art. 1, comma
666, della legge n. 190 del  2014,  con  la  conseguenza  che  per  i
veicoli "ultraventennali" la tassa va assolta nelle misure ordinarie. 
    7.5.-Analogamente e' lesivo della  potesta'  statale  l'art.  50,
comma  6,  che  concede  l'esenzione  dal   pagamento   della   tassa
automobilistica ad una serie di veicoli piu' ampia di quella prevista
dall'art. 17 del d.P.R. n. 39 del 1953. 
    8.- All'accoglimento delle  questioni  di  costituzionalita',  in
riferimento ai  parametri  indicati,  consegue  l'assorbimento  delle
ulteriori censure prospettate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 34, commi
1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7,  primo  periodo,
nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3
e 6, della  legge  della  Regione  siciliana  17  marzo  2016,  n.  3
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione siciliana n.  3
del  2016,  promossa,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97   della
Costituzione, dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27,  comma  9,  della  legge  della  Regione
siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo  vigente  dell'art.  3,
comma 9, della legge della Regione siciliana 29 dicembre 2016, n.  27
(Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione
del personale precario), promossa, in riferimento ai commi 9 e  9-bis
dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101  (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione siciliana n.  3
del 2016, promossa,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27,  comma  9,  della  legge  della  Regione
siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo  vigente  dell'art.  3,
comma 9,  della  legge  della  Regione  siciliana  n.  27  del  2016,
promossa,  in  riferimento  all'art.  81,  terzo  comma,  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA