N. 138 ORDINANZA 24 maggio - 12 giugno 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Energia - Rimodulazione delle tariffe incentivanti concordate, con il
  Gestore  dei  servizi  elettrici  spa,  dai  titolari  di  impianti
  fotovoltaici di potenza superiore ai 200 kw. 
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il
  settore  agricolo,  la  tutela   ambientale   e   l'efficientamento
  energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio  e
  lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la  definizione  immediata   di
  adempimenti derivanti dalla normativa europea)  -  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - art. 26,  commi
  2 e 3. 
-   
(GU n.24 del 14-6-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi  2
e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91  (Disposizioni  urgenti
per il settore agricolo, la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle
tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione   immediata   di
adempimenti  derivanti  dalla  normativa  europea),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,  promossi  dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio con una ordinanza del  3
agosto 2015, tre ordinanze del 28 dicembre 2015, due ordinanze del 14
gennaio 2016, una ordinanza del 28 dicembre 2015, una  ordinanza  del
25 novembre 2015, sette ordinanze del 28 dicembre 2015, tre ordinanze
del 25 novembre 2015, quattro ordinanze del  28  dicembre  2015,  una
ordinanza del 14 gennaio 2016, tre ordinanze del 28 dicembre  2015  e
una ordinanza del 25  febbraio  2016,  rispettivamente,  iscritte  ai
numeri da 182 a 187, da 198 a 203, da 213 a 215, da 222 a  226,  231,
232, 238, 239, 266, 267 e 269  del  registro  ordinanze  del  2016  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri  40,  41,
42, 43, 45, 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno  2016,  2  e  3,
prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione di  3B  srl,  di  Officine  Solari
Kaggio srl e altra, di Societa'  Agricola  Pecollo  Isidoro  srl,  di
Sinergie Sardegna sas di Green Utility Italia & C srl, di  CGE  Palea
Arsa srl, di Meet One-So sas di Zeng Junshu e C., di Energo  srl,  di
Top Sun 2 srl e altra, di Gesuina Energy srl e  altra  e  del  GSE  -
Gestore dei Servizi Energetici spa, nonche' quello fuori  termine  di
Zetasolar srl e altre, e gli atti di intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24  maggio  2017  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto  che,  con  le  ventisette  ordinanze  in  epigrafe,  il
Tribunale regionale amministrativo del Lazio, sezione terza  ter,  ha
sollevato,  con  pressoche'  identica   motivazione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,
la tutela ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle  imprese,
il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,  nonche'
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione  ed  agli
artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  1  del
Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955,  n.  848,  e  all'art.  6,  paragrafo  3,  del  Trattato
sull'Unione europea, e per contrasto, altresi', con l'art. 77 Cost.; 
    che, in cinque di tali ordinanze (numeri 186, 187, 225, 238 e 267
del 2016), il rimettente denuncia il contrasto del suddetto  comma  3
dell'art. 26 del d.l. n. 91 del 2014 anche con gli artt. 25,  secondo
comma, e 97 Cost.; 
    che, inoltre, con diciassette ordinanze (numeri  183,  185,  200,
201, 202, 203, 213, 214, 215, 222, 224, 226, 231, 232, 239, 266 e 269
del 2016), estende le censure di violazione degli artt. 3,  41  e  77
Cost. al precedente comma 2 dello stesso richiamato art. 26; 
    che,  nella  coincidente  prospettazione   delle   ordinanze   di
rimessione, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 26  del  d.l.
n. 91 del 2014 -  sulla  rimodulazione  (in  senso,  che  si  assume,
riduttivo) degli incentivi concordati, con  il  Gestore  dei  servizi
elettrici spa (GSE), dai titolari di impianti con  potenza  superiore
ai 200 kw - e' sospettata di contrasto, appunto, con gli artt. 3 e 41
Cost., in quanto lesiva del principio del legittimo affidamento,  per
la sua incidenza su posizioni di vantaggio consolidate acquisite  dai
suddetti imprenditori e perche' ingiustificatamente penalizzante  nei
confronti dei soli titolari di impianti di  maggiore  dimensione;  di
violazione, altresi', degli artt. 11 e 117, primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1  della  CEDU,  e
all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato  sull'Unione  europea,  per  la
ragione che l'operata sottrazione di parte dei crediti  spettanti  ai
produttori di energia da impianti fotovoltaici si risolverebbe in una
interferenza statale non  giustificata  da  un  preminente  interesse
generale; e  di  elusione,  infine,  anche  dei  presupposti  cui  e'
subordinata l'adozione del decreto-legge, di cui all'art. 77 Cost.; 
    che, nelle sole ordinanze iscritte ai numeri 186, 187, 225, 238 e
267 del 2016, il rimettente  censura  la  suddetta  disposizione  per
violazione  anche  degli  artt.  25,  secondo  comma,  e  97   Cost.,
rispettivamente   per   l'assunta   lesione    del    principio    di
irretroattivita'  dei  trattamenti  sanzionatori  e  per   l'asserita
lesione  del   principio   di   buon   andamento,   imparzialita'   e
proporzionalita' dell'azione amministrativa; 
    che, a  sua  volta,  la  disposizione  di  cui  al  comma  2  del
summenzionato  art.  26  -  che   interviene   sulle   modalita'   di
corresponsione delle tariffe incentivanti - e' raggiunta  da  censure
di violazione degli artt.  3,  41  e  77  Cost.,  con  argomentazioni
sostanzialmente coincidenti con quelle riferite al successivo comma 3
della stessa norma, per il profilo del vulnus a tali parametri; 
    che, innanzi a questa Corte, si sono  costituite  numerose  parti
ricorrenti   nei   giudizi   a   quibus,   aderendo,   con    diffuse
argomentazioni,  alla  prospettazione  e   alle   conclusioni   delle
rispettive ordinanze di  rimessione:  argomentazioni  poi  illustrate
anche con memoria dalle societa' costituite nei giudizi relativi alle
ordinanze numeri 198, 199, 200 e 223 del 2016; 
    che, in particolare, nel giudizio cui si riferisce l'ordinanza n.
200 del 2016, la Meet One-SO sas di Zeng Junshu e C., in persona  del
socio accomandatario, oltre ad  insistere,  anche  con  memoria,  per
l'accoglimento della questione cosi' come sollevata, ha chiesto che -
in ragione della inclusione, nella  sua  compagine  sociale,  di  una
partecipazione societaria di maggioranza di Hong Kong  oltre  ad  una
quota di minoranza della Repubblica Popolare Cinese - la Corte valuti
la possibilita' di esaminare la censura di violazione degli artt. 117
e 11 Cost. in relazione  anche  al  parametro  interposto  costituito
dagli accordi di protezione degli investimenti stipulati tra lo Stato
italiano con Hong Kong e la Repubblica popolare cinese; 
    che, nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte  ai  numeri  182,
201 e 213 del 2016, si e' costituito anche il GSE,  che  ha  concluso
nel senso, invece, della non fondatezza di  ogni  censura  in  quelle
ordinanze formulate e tale conclusione ha  ribadito  con  altrettante
successive memorie; 
    che, in  tutti  i  giudizi,  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, a sua volta eccependo - e argomentando  anche
con memoria - l'inammissibilita' e, in subordine, la  non  fondatezza
delle questioni sollevate. 
    Considerato che, per l'identita'  e  connessione  delle  riferite
questioni,  i  correlativi   giudizi   vanno   riuniti   per   essere
contestualmente decisi; 
    che   vanno   preliminarmente   respinte    le    eccezioni    di
inammissibilita', formulate dall'Avvocatura generale dello Stato, per
asseriti  difetto  di  incidentalita'  delle  questioni  sollevate  e
carattere additivo, non a rima obbligata, dell'intervento auspicato; 
    che, infatti, contrariamente a quanto eccepito, per un verso,  il
petitum proposto  a  questa  Corte  non  assorbe  quello  rivolto  al
rimettente, in quanto l'eventuale caducazione delle  norme  censurate
costituisce solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento
della  duplice  domanda  proposta   dai   ricorrenti   nel   giudizio
principale, volta all'annullamento  dei  provvedimenti  impugnati  ed
all'accertamento del conseguente  loro  diritto  alla  corresponsione
degli  incentivi  al  fotovoltaico  nella   misura   indicata   nelle
convenzioni stipulate con il GSE (sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del
2009 e n. 303 del 2007). E, per altro verso, quello che il giudice  a
quo auspica e' non gia' un  intervento  "additivo",  che  affermi  il
diritto dei titolari degli impianti fotovoltaici  alla  conservazione
degli incentivi rimodulati in peius dalla normativa censurata, bensi'
un intervento "demolitorio" di tale normativa, ossia un provvedimento
che proprio (e solo) a questa Corte compete di adottare; 
    che, sempre in limine, deve escludersi che possa  accogliersi  la
richiesta, avanzata dalla difesa della Meet One-SO sas di Zeng Junshu
e  C.,  di  «riformulazione  della  questione  di   costituzionalita'
formulata dal giudice a quo», nel senso  auspicato  di  estendere  la
censura di violazione degli artt. 11 e 117 Cost. «anche al  parametro
interposto costituito dagli Accordi bilaterali  di  Protezione  degli
Investimenti stipulati tra lo Stato Italiano con [...] Hong Kong e la
Repubblica Popolare Cinese». E cio' perche'  -  secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa  Corte  -  l'oggetto   del   giudizio   di
costituzionalita' in via incidentale e'  limitato  alle  norme  e  ai
parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo  essere
prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati,  ulteriori
questioni o censure di costituzionalita' dedotte dalle parti, sia che
siano eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che  siano
dirette ad ampliare o modificare successivamente il  contenuto  delle
stesse ordinanze (sentenza n. 327 del 2010 e  ordinanza  n.  469  del
1992); 
    che - in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 41 e 77 ed
agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1  del
Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e all'art. 6, paragrafo 3,  del
Trattato   sull'Unione   europea   -   questioni   di    legittimita'
costituzionale del suddetto art. 26, comma 3,  del  d.l.  n.  91  del
2014,  del  tutto  identiche  a  quelle  odierne,  sono  gia'   state
dichiarate non fondate con la recente sentenza n. 16 del 2017; e,  in
riferimento agli artt. 3, 41 e 77 Cost., del pari  non  fondate  sono
state dichiarate, con la stessa sentenza, anche le connesse questioni
relative all'art. 26, comma 2, del medesimo decreto-legge; 
    che, pertanto, nel  merito  -  in  ragione  dell'assoluta  (anche
testuale) identita' di contenuto  tra  le  questioni  decise  con  la
richiamata sentenza n. 16 del  2017  e  quelle  qui  riproposte,  dal
medesimo TAR Lazio, senza alcun argomento nuovo che possa condurre ad
una diversa soluzione -  dette  odierne  questioni  vanno  dichiarate
manifestamente infondate (ex plurimis, ordinanze n. 72 del  2016,  n.
275 del 2015 e n. 67 del 2004); 
    che, ancorche' nuova, e', a sua volta,  manifestamente  infondata
anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma
3, del d.l. n. 91 del 2014  per  contrasto  con  l'art.  25,  secondo
comma,  Cost.  E  cio'  per  l'evidente  erroneita'  del  presupposto
interpretativo - l'asserita natura sanzionatoria della  rimodulazione
dell'incentivo recata dalla disposizione denunciata - da cui muove il
sospetto di violazione del citato parametro costituzionale; 
    che,  infine,  l'ulteriore  nuova  violazione   prospettata   con
riguardo al parametro di cui all'art.  97  Cost.  e'  da  dichiararsi
manifestamente inammissibile per  mancanza  di  adeguata  motivazione
sulla lesione asserita. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 26, comma 2,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3,  41  e  77  della
Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
sezione terza ter, con le ordinanze iscritte ai numeri 183, 185, 200,
201, 202, 203, 213, 214, 215, 222, 224, 226, 231, 232, 239, 266 e 269
del 2016; 
    2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 26, comma  3,  del  d.l.  n.  91  del  2014,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,  sezione
terza ter - in riferimento agli artt. 3, 41, 77, nonche'  11  e  117,
primo  comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.   1   del   Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848 e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea  -
con tutte le ordinanze indicate in epigrafe; e, in riferimento  anche
all'art. 25, secondo comma, Cost., con le sole ordinanze iscritte  ai
numeri 186, 187, 225, 238 e 267 del 2016. 
    3)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del
2014, sollevata dal Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
sezione terza ter -  in  riferimento  all'art.  97  Cost.  -  con  le
ordinanze iscritte ai numeri 186, 187, 225, 238 e 267 del 2016; 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA