N. 155 ORDINANZA 7 giugno - 4 luglio 2017

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Immunita' parlamentare - Procedimento civile a carico di  senatore  -
  Conflitto  sollevato  dal  Tribunale  ordinario  di   Cosenza   nei
  confronti del Senato della Repubblica. 
- Deliberazione del Senato della Repubblica (doc. IV-ter, n. 7-A). 
-   
(GU n.28 del 12-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica (doc.
IV-ter, n. 7-A) relativa alla insindacabilita',  ai  sensi  dell'art.
68, primo comma, della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dal
senatore Antonio Gentile nei confronti di Franco Petramala,  promosso
dal Tribunale ordinario  di  Cosenza,  seconda  sezione  civile,  con
ordinanza-ricorso depositata in  cancelleria  l'8  febbraio  2017  ed
iscritta al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato  2017,
fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del  7  giugno  2017  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Cosenza,  seconda  sezione
civile, in composizione monocratica,  con  ordinanza-ricorso  del  17
gennaio 2017 (d'ora in avanti: ricorso), depositata il  successivo  8
febbraio 2017, ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato in ordine alla deliberazione del 16 settembre  2015,  con
cui il Senato della Repubblica, approvando la proposta  della  Giunta
delle elezioni e delle immunita' parlamentari (doc. IV-ter, n.  7-A),
ha affermato che le dichiarazioni rese da Antonio  Gentile,  senatore
all'epoca dei fatti, nei confronti di Franco Petramala - per le quali
pende, davanti a detto giudice, giudizio civile di risarcimento danni
-  concernono  opinioni  espresse  da  un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    che il ricorrente premette di essere  investito  di  un  giudizio
civile per il risarcimento dei danni conseguenti  «a  diffamazione  a
mezzo stampa» instaurato da Franco Petramala e dall'Azienda sanitaria
provinciale di Cosenza nei confronti, tra  gli  altri,  del  senatore
Antonio Gentile; 
    che secondo quanto riferito dal medesimo giudice:  a)  il  dottor
Petramala ha proposto domanda di risarcimento dei danni derivati  dal
contenuto, da lui ritenuto diffamatorio, dell'editoriale  dal  titolo
«Le gravi colpe della politica sul sistema  sanitario  calabrese»,  a
firma del convenuto Antonio Gentile e pubblicato  su  «Il  Quotidiano
della Calabria» del 30 luglio 2009, del comunicato ANSA del 3  agosto
2009, poi in parte riportato in  un  articolo  dal  titolo  «Gentile:
Petramala sia rimosso», a firma dello stesso senatore e pubblicato su
«Il  Quotidiano  della  Calabria»  del   4   agosto   2009,   nonche'
dell'editoriale, a firma del citato parlamentare e pubblicato su  «Il
Quotidiano della Calabria» del 28 agosto 2009; b) in particolare,  ad
avviso dell'attore, sarebbero  state  lesive  della  sua  immagine  e
onorabilita'  le  affermazioni  (analiticamente  riportate  nell'atto
introduttivo)  del   senatore   Gentile   concernenti   la   presunta
insussistenza dei requisiti di legge per la  nomina  dello  stesso  a
direttore generale dell'Azienda  sanitaria  provinciale  di  Cosenza,
nonche'  la  gestione  dell'azienda   medesima;   c)   al   riguardo,
nell'editoriale del 30 luglio 2009, il senatore Gentile,  aveva,  tra
l'altro, scritto «Ci sono due direttori, due  manager,  a  Cosenza  e
Catanzaro, che amministrano senza avere i requisiti. Uno, addirittura
e' stato finanche candidato alle elezioni regionali, in spregio  alla
normativa vigente [...] E perche' mai  un  direttore  generale  senza
alcun requisito continua a governare nell'illegalita' se non  per  il
senso di impunita' che lo pervade?»; nel comunicato Ansa del 3 agosto
2009, poi in parte riportato in un articolo de «Il  Quotidiano  della
Calabria» del 4 agosto 2009, il senatore Gentile, aveva, tra l'altro,
affermato: «La eco data dal piu' importante giornale  italiano  e  da
altri quotidiani nazionali alla gestione clientelare  dell'Asp,  alle
autoassunzioni, agli accreditamenti facili, alle spese folli  e  alla
veridicita' di quanto piu' volte affermato  dal  centrodestra  fa  il
paio con l'assenza di requisiti del direttore generale. Noi chiediamo
che  si  interrompa  subito  questa  gestione  disastrosa  e  che  si
annullino, successivamente, tutti  gli  atti  illegittimi  che  hanno
prodotto benefici per persone senza titoli  e  senza  diritti  e  che
hanno   dilatato   ulteriormente   la   spesa   sanitaria»;   infine,
nell'editoriale pubblicato su «Il Quotidiano della  Calabria»  il  28
agosto 2009,  il  senatore  Gentile,  aveva,  tra  l'altro,  scritto:
«Manager senza titoli e senza  requisiti,  protagonisti  peraltro  di
violazioni  aperte  di  legge,  lasciati  impunemente  a  gestire  un
territorio malato e  senza  alcuna  interlocuzione  degna  di  questo
nome»;  d)  a  seguito  dell'eccezione  d'insindacabilita'  ai  sensi
dell'art. 68 Cost. sollevata dal senatore Gentile, previa separazione
della  domanda  risarcitoria  proposta  dal  dottor   Petramala   nei
confronti del parlamentare dalle altre e  sospensione  del  giudizio,
gli atti venivano trasmessi al Senato  della  Repubblica  che,  nella
seduta del  16  settembre  2015,  deliberava  che  le  dichiarazioni,
indicate dall'attore nel giudizio civile come generatrici del  danno,
costituivano  opinioni  espresse  da   un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni ed erano percio', insindacabili, ai
sensi dell'art. 68, primo  comma,  Cost.;  e)  nella  proposta  della
Giunta,  approvata  dal  Senato  della  Repubblica  con  delibera  di
insindacabilita' del 16 settembre 2015, le dichiarazioni extra moenia
in oggetto erano state funzionalmente collegate all'atto di sindacato
ispettivo del 16 settembre 2009 - nel quale il senatore Gentile aveva
sostenuto l'insussistenza dei requisiti di legge per  la  nomina  del
dottor Petramala a direttore generale dell'ASP  di  Cosenza,  essendo
stato candidato alle elezioni regionali tenutesi  nel  distretto  nel
quale svolgeva i propri  compiti  dirigenziali  -  che,  pur  essendo
successivo rispetto agli articoli di stampa, sarebbe stato, tuttavia,
prevedibile, sulla base di  elementi  «embrionali»  contenuti  in  un
precedente atto di sindacato ispettivo del 28 luglio 2009; 
    che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  non  sussisterebbero   i
presupposti della  prerogativa  di  insindacabilita'  deliberata  dal
Senato della  Repubblica,  non  potendosi  individuare  lo  specifico
«nesso funzionale» tra l'attivita' parlamentare  e  le  dichiarazioni
rese extra moenia che, alla luce della giurisprudenza costituzionale,
e' ravvisabile solo se sussista: a) un «legame  di  ordine  temporale
fra l'attivita' parlamentare e l'attivita' esterna», tale che  questa
venga ad assumere una  finalita'  divulgativa  della  prima;  b)  una
sostanziale «corrispondenza di significato tra le  opinioni  espresse
nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni», al  di  la'  delle
formule letterali usate, non  essendo  sufficiente  ne'  un  semplice
collegamento tematico o una corrispondenza  contenutistica  parziale,
ne' un mero «contesto politico»  entro  cui  le  dichiarazioni  extra
moenia possano collocarsi, ne', infine, il riferimento alla  generica
attivita' parlamentare o  l'inerenza  a  temi  di  rilievo  generale,
seppur dibattuti in Parlamento (e' richiamata, ex multis, la sentenza
n. 144 del 2015); 
    che nel caso in esame, secondo il  ricorrente,  difetterebbe,  in
primo   luogo,   il   legame   temporale   ovvero   la   «sostanziale
contestualita'» tra l'atto funzionale  e  le  dichiarazioni  esterne,
cio' in quanto l'attivita' parlamentare ritenuta rilevante dal Senato
(l'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009)  si  colloca  a
distanza di 48 giorni dalla prima esternazione e di 19 dall'ultima; 
    che,  peraltro,  il  giudice  a  quo   ritiene,   nella   specie,
insussistente   quel   rapporto   di   «sostanziale   contestualita'»
ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia  e  atti  tipici  ad
esse successivi, allorquando questi ultimi siano  gia'  preannunciati
nelle prime o prevedibili sulla base di una specifica situazione, non
essendo sufficiente la brevita' del lasso temporale intercorrente tra
le opinioni espresse al  di  fuori  del  Parlamento  e  gli  atti  di
funzione (e' richiamata la sentenza n. 335 del 2006); 
    che il Tribunale  ricorrente  -  diversamente  dal  Senato  della
Repubblica - non ravvisa alcuna «connessione  oggettiva»  tra  l'atto
ispettivo del 16 settembre 2009 e  quello  del  28  luglio  2009,  in
quanto, mentre in quest'ultimo, il senatore Gentile ha denunciato una
specifica condotta asseritamente non  imparziale  tenuta  dal  dottor
Petramala nel  concreto  espletamento  delle  funzioni  di  direttore
generale dell'ASP di Cosenza (ovvero la mancata stabilizzazione di un
addetto  stampa,  «impegnato  in  politica  con   il   Popolo   della
liberta'»), nell'atto ispettivo del 16 settembre  2009,  il  senatore
Gentile  ha  denunciato  l'illegittimita'  della  nomina  del  dottor
Petramala a direttore generale per  insussistenza  dei  requisiti  di
legge,  in  considerazione   di   una   precedente   candidatura   di
quest'ultimo alle elezioni regionali; 
    che, pertanto, ad avviso del giudice ricorrente, difetterebbe  il
requisito della prevedibilita' dell'atto ispettivo del  16  settembre
2009 sulla base dell'atto ispettivo del 28  luglio  2009  e,  dunque,
anche   nell'interpretazione    estensiva    datane    dalla    Corte
costituzionale nella sentenza n.  335  del  2006,  il  requisito  del
«collegamento  temporale»   tra   l'attivita'   parlamentare   e   le
dichiarazioni espresse extra moenia; 
    che il Tribunale ritiene, altresi', insussistente, nella  specie,
il requisito della  «corrispondenza  contenutistica»  -  che  non  e'
sufficiente  se  solo   parziale   -   tra   le   opinioni   espresse
nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni; 
    che - osserva il ricorrente -  mentre  l'atto  ispettivo  del  16
settembre 2009 affronta unicamente la  tematica  della  insussistenza
dei requisiti di legge per la nomina del dottor Petramala a direttore
generale dell'ASP di Cosenza, le esternazioni che hanno originato  la
pretesa risarcitoria presentano un contenuto piu'  ampio,  investendo
vari  aspetti  dell'attivita'  gestoria   svolta   in   concreto   da
quest'ultimo nella detta qualita'; 
    che,  quindi,  ad  avviso  del  ricorrente,  la   «corrispondenza
contenutistica»  sarebbe  solo  parziale,  essendo  affermata   nella
relazione della Giunta esclusivamente con riferimento  alle  opinioni
espresse extra moenia - concernenti i «manager senza titoli e assunti
illegalmente»  -  tralasciando  il   raffronto   con   le   ulteriori
dichiarazioni; 
    che,  infine,  secondo  il  Tribunale  ricorrente,  non   sarebbe
ravvisabile alcun  collegamento  funzionale,  stante  la  consistente
distanza temporale, tra le esternazioni extra moenia in oggetto e gli
altri atti di sindacato ispettivo  del  9  febbraio  2010  e  del  26
ottobre 2010, pure menzionati nella proposta della Giunta (dei  quali
non e' riportato il contenuto); 
    che il ricorrente conclude chiedendo che venga dichiarato che non
spettava al Senato della Repubblica deliberare che quelle manifestate
dal  senatore   Gentile   negli   articoli   di   stampa   menzionati
costituiscono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle
sue funzioni ai sensi dell'art. 68,  primo  comma,  Cost.  e  che  la
deliberazione di insindacabilita' venga annullata. 
    Considerato che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'
chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), a deliberare,  senza  contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un  conflitto
la cui risoluzione  spetti  alla  sua  competenza»,  sussistendone  i
requisiti soggettivo ed  oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che la forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo puo'
ritenersi idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano, come nella
specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso (tra le  ultime,
ordinanze n. 139 e 91 del 2016, n. 137 del 2015); 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione del Tribunale  ordinario  di  Cosenza  a  sollevare
conflitto,  in  quanto  organo  giurisdizionale,  in   posizione   di
indipendenza costituzionalmente garantita,  competente  a  dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene; 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta  la  legittimazione  del
Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in  ordine  all'applicazione  dell'art.  68,   primo   comma,   della
Costituzione; 
    che,  per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il   giudice
ricorrente lamenta la lesione della propria  sfera  di  attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art.  37  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri  dello
Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Cosenza,  seconda  sezione
civile, in composizione monocratica nei confronti  del  Senato  della
Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dispone: 
    a) che la cancelleria della Corte  costituzionale  dia  immediata
comunicazione  della  presente  ordinanza  al  ricorrente   Tribunale
ordinario  di  Cosenza,  seconda  sezione  civile,  in   composizione
monocratica; 
    b) che il ricorso e la presente  ordinanza  siano  notificati,  a
cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona  del  suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  24,  comma  3,  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE