N. 210 ORDINANZA 7 giugno - 7 agosto 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace -  Modifica
  dell'imputazione nel corso del dibattimento - Rimessione in termini
  dell'imputato ai  fini  dell'estinzione  del  reato  conseguente  a
  condotte riparatorie. 
- Decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
  competenza penale del giudice di pace,  a  norma  dell'articolo  14
  della legge 24 novembre 1999, n. 468) art. 35. 
-   
(GU n.32 del 9-8-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  35  del
decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso  dal  Giudice  di  pace  di
Sulmona, nel procedimento penale a carico di A. D.C.,  con  ordinanza
del 23 dicembre 2015, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2016 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,  prima
serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  7  giugno  2017  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Sulmona, con ordinanza del  23
dicembre 2015 (r.o. n. 75 del 2016),  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di  legittimita'
costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28  agosto  2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a
norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); 
    che il giudice rimettente premette che, con decreto del 13 maggio
2011, la Procura della Repubblica presso il  Tribunale  ordinario  di
Sulmona aveva disposto la citazione a giudizio di A. D.C. per i reati
di cui agli artt. 110, 612 e 594 del codice penale; 
    che nell'udienza del 3 maggio  2013,  in  seguito  all'esame  dei
testimoni indicati dal pubblico  ministero,  questi  aveva  proceduto
alla modificazione dell'imputazione relativa al  reato  di  minaccia,
addebitando all'imputato  fatti  nuovi  noti  sin  dall'inizio  delle
indagini preliminari, perche' analiticamente descritti nella  querela
presentata dalla persona offesa; 
    che nella successiva udienza  il  difensore  dell'imputato  aveva
chiesto   che   fossero   sollevate   questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, in  relazione
agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede che, in
caso di modifica del capo d'imputazione, l'imputato non debba [recte:
debba] essere rimesso nei termini per la definizione del  giudizio  a
seguito di condotte riparatorie»; 
    che ad avviso  del  giudice  rimettente  le  questioni  sarebbero
rilevanti, «dovendo il risarcimento  del  danno  ed  i  comportamenti
adeguati intervenire prima dell'udienza di comparizione e considerato
altresi' che in relazione al reato di minaccia non e' applicabile  il
disposto dell'articolo 599 del codice penale»; 
    che  pertanto,  se  le  questioni  fossero  accolte,   l'imputato
verrebbe rimesso in termini «per la scelta della  speciale  causa  di
estinzione in seguito alla modifica del capo d'imputazione»; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto che le questioni siano  dichiarate  inammissibili
o, comunque, non fondate; 
    che ad avviso della difesa dello  Stato  le  questioni  sarebbero
inammissibili perche' formulate in  modo  indeterminato  e  generico,
senza fornire un'adeguata descrizione della fattispecie concreta; 
    che mancherebbe inoltre  un'autonoma  e  sufficiente  motivazione
sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, e che non sarebbe
stato esperito il  tentativo  di  interpretazione  costituzionalmente
orientata della norma censurata; 
    che, nel merito, le questioni sarebbero infondate. 
    Considerato che il Giudice di pace di Sulmona, con ordinanza  del
23 dicembre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art.  35  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.   274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); 
    che,   facendo   riferimento   alla   richiesta   della    difesa
dell'imputato, il giudice  rimettente  ha  censurato  l'art.  35  del
d.lgs. n. 274 del 2000, «nella parte in cui non prevede che, in  caso
di modifica del capo  d'imputazione,  l'imputato  non  debba  [recte:
debba] essere rimesso nei termini per la definizione del  giudizio  a
seguito di condotte riparatorie»; 
    che la difesa dello Stato ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle
questioni, sia perche' formulate in modo  indeterminato  e  generico,
senza fornire un'adeguata descrizione della fattispecie concreta, sia
perche' prive di un'autonoma e sufficiente motivazione in ordine alla
rilevanza e alla non manifesta infondatezza; 
    che l'eccezione e' fondata; 
    che infatti nell'ordinanza  di  rimessione  manca  del  tutto  la
descrizione del fatto oggetto del giudizio e sono  riportati  solo  i
capi di imputazione; 
    che l'omessa o insufficiente descrizione del  fatto  preclude  il
necessario controllo in punto  di  rilevanza  e  rende  la  questione
manifestamente inammissibile (ex multis, ordinanze n. 187  del  2017,
n. 237, n. 196 e n. 55 del 2016, n. 147 del 2015 e n. 16 del 2014); 
    che inoltre l'ordinanza di rimessione  e'  priva  di  motivazione
sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate; 
    che infatti il giudice rimettente si  e'  limitato  a  richiamare
genericamente l'eccezione di illegittimita' costituzionale formulata,
nei termini sopra riportati, dal difensore dell'imputato in  udienza,
con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,  senza  in  alcun  modo
indicare le ragioni dell'asserita violazione di queste disposizioni; 
    che le  questioni  sono  pertanto  manifestamente  inammissibili,
anche perche' prospettate in termini generici e apodittici. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 35 del decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.
468), sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  111  della
Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di  Sulmona,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA