N. 228 SENTENZA 26 settembre - 25 ottobre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica ‒ Mancata adozione dei provvedimenti
  di riequilibrio del bilancio dell'ente locale ‒  Attribuzione  alla
  Provincia autonoma di competenze spettanti alla Corte dei conti. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016,  n.  25
  (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e  delle  comunita'
  comprensoriali della Provincia di Bolzano), artt. 7 e 32, comma 3. 
-   
(GU n.44 del 2-11-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7  e  32,
comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12  dicembre
2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni  e  delle
comunita' comprensoriali della Provincia di  Bolzano),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-17
febbraio 2017, depositato in  cancelleria  il  15  febbraio  2017  ed
iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica del  26  settembre  2017  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Renate von Guggenberg per  la
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 14-17 febbraio 2017 e depositato il
15 febbraio 2017 (reg. ric.  n.  15  del  2017),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt.  7  e  32,  comma  3,  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016,  n.  25  (Ordinamento
contabile e finanziario dei comuni e delle  comunita'  comprensoriali
della Provincia di Bolzano), in riferimento agli artt. 11; 81, quarto
e sesto comma; 97, primo comma; 117, commi  primo,  secondo,  lettera
e), e terzo, della Costituzione e agli artt. 8,  9,  79,  commi  3  e
4-octies, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige). 
    Il ricorrente premette che il decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.  118  (Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio  2009,  n.  42),  disciplina  l'armonizzazione   dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5  maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). 
    Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 184 del 2016,  i
principi contabili di cui al d.lgs. n.  118  del  2011  sarebbero  al
centro di un «intreccio polidirezionale delle  competenze  statali  e
regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione» che
involge diversi parametri, oltre all'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., quali il principio  dell'equilibrio  di  bilancio  di  cui
all'art.  81  Cost.,  anche  nell'ottica  del  rispetto  dei  vincoli
comunitari di cui agli artt. 11 e  117  Cost.,  i  principi  di  buon
andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost.
e quello del coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.
117, terzo comma, Cost. 
    In particolare, l'utilizzo delle prerogative delle autonomie deve
avvenire preservando la sostanza del processo di armonizzazione senza
ridurne  la  portata   attraverso   l'introduzione   di   deroghe   o
integrazioni che finirebbero per riprodurre aspetti di disomogeneita'
nei conti degli enti territoriali (e' ancora citata  la  sentenza  n.
184 del 2016). 
    In questo contesto, anche la Provincia  autonoma  di  Bolzano  e'
tenuta a rispettare l'ambito di competenza esclusiva dello Stato e la
normativa statale interposta. 
    La Provincia autonoma avrebbe, infatti, l'obbligo di recepire con
propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi,
previste dal d.lgs. n. 118 del 2011,  nonche'  dagli  eventuali  atti
successivi e presupposti (in particolare dal decreto  legislativo  18
agosto   2000,   n.   267,   recante   «Testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali»),  in   modo   da   consentire
l'operativita'  e  l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei
termini previsti dal citato d.lgs. n. 118 del 2011 per le  Regioni  a
statuto ordinario, posticipati di un anno, secondo  quanto  previsto,
dall'art. 79, comma 4-octies, del d.P.R. n. 670 del 1972. 
    Detto obbligo consentirebbe, secondo il Presidente del  Consiglio
dei ministri, alla Provincia autonoma  di  Bolzano  di  regolare  gli
aspetti  contabili  non  disciplinati  dalla  richiamata   disciplina
statale,  o  da  questa  demandati  all'ente  e   alle   peculiarita'
statutarie. 
    Al  contrario,  la  legge   in   esame,   nel   provvedere   alla
regolamentazione della disciplina contabile applicabile ai  Comuni  e
alle   comunita'   comprensoriali   della   Provincia,    non    solo
contravverrebbe  all'obbligo  di  rinvio  recettizio,  ponendosi   in
contrasto con il citato art. 79, comma 4-octies, del  d.P.R.  n.  670
del 1972, ma introdurrebbe,  secondo  il  ricorrente,  una  peculiare
disciplina che opera deroghe, omissioni ed integrazioni, suscettibili
di determinare incertezza, in contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011
e con le successive modificazioni,  con  conseguente  violazione  dei
predetti parametri costituzionali. 
    1.1.- Cio' premesso, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
censura, specificamente, l'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del
2016, per violazione degli artt. 11, 81, quarto e  sesto  comma,  97,
primo comma, 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, Cost.  e
dell'art.  79,  comma  4-octies,  dello  Statuto  speciale   per   il
Trentino-Alto Adige. 
    La disposizione impugnata prevede che  la  mancata  adozione  dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193  del  d.lgs.  n.
267 del 2000, e successive modifiche, comporta il divieto di assumere
impegni e pagare spese per servizi  non  espressamente  previsti  per
legge, fatte salve le spese da sostenere a  fronte  di  impegni  gia'
assunti  nei  precedenti  esercizi.  Stabilisce,  inoltre,   che   le
deliberazioni assunte in violazione di detta norma sono nulle. A  sua
volta, il citato art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone  che  la
mancata  adozione,  da  parte   dell'ente,   dei   provvedimenti   di
riequilibrio previsti dal menzionato articolo e' equiparata  ad  ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione  di  cui
all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal  comma  2
del  medesimo  articolo,  vale  a  dire  della   procedura   per   lo
scioglimento del consiglio comunale e provinciale. 
    L'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016  introdurrebbe,
quindi, sanzioni in relazione ai provvedimenti di salvaguardia  degli
esercizi in modo  difforme  da  quanto  previsto  dalla  legislazione
nazionale. 
    Oltre a non  stabilire  l'«equiparazione  ad  ogni  effetto  alla
mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141»,
esso  non  prevederebbe  la  procedura  di  commissariamento  di  cui
all'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione  dei
provvedimenti di riequilibrio del bilancio da parte dell'ente locale,
ed in particolare il commissariamento, vale a dire  l'affidamento  ad
un soggetto terzo della cura e rispetto degli obblighi di bilancio in
sostituzione degli organi  ordinari  dell'ente  locale  -  a  cui  in
applicazione dell'art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale  la
Provincia autonoma avrebbe dovuto rinviare - sarebbe uno strumento di
garanzia indispensabile per assicurare il rispetto  della  disciplina
statale interposta di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e, in definitiva,
per assicurare l'armonizzazione dei criteri di gestione  dei  bilanci
pubblici (art. 117, secondo comma, Cost.); l'equilibrio  di  bilancio
di cui all'art. 81 Cost., anche in una dimensione  del  rispetto  dei
vincoli europei (artt.  11  e  117,  primo  comma,  Cost.);  il  buon
andamento finanziario e  della  programmazione  di  cui  all'art.  97
Cost.; e la corretta applicazione  del  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura,  inoltre,
l'art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano  n.  25  del  2016,  il
quale dispone che «Le  competenze  attribuite  dal  titolo  VIII  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modifiche,
alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di  cui  all'art.  79
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive  modifiche,  sono  svolte  dalla  Provincia  autonoma   di
Bolzano». 
    La disposizione in esame, dunque,  attribuirebbe  alla  Provincia
autonoma competenze in materia  di  controllo  dei  bilanci  pubblici
degli enti locali in dissesto attribuite alla  Corte  dei  conti  dal
d.lgs. n. 267 del 2000 (in particolare, quelle previste  dagli  artt.
243-bis e  243-quater).  Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, tale sostituzione, diversamente dal controllo  affidato  al
magistrato   contabile   in   ragione   della   natura   di    organo
giurisdizionale  di   quest'ultimo   e   della   sua   posizione   di
indipendenza, non assicurerebbe il rispetto  dell'armonizzazione  dei
criteri di gestione dei  bilanci  pubblici  previsto  dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., ai quali, in applicazione dell'art.
79, comma 4-octies, dello statuto di autonomia, la Provincia  avrebbe
dovuto rinviare; dei limiti e degli equilibri complessivi di  finanza
pubblica, presidiati dall'art. 81, quarto e sesto comma,  Cost.;  del
buon andamento e della programmazione nella  spesa  pubblica  di  cui
all'art. 97 Cost.; del coordinamento della finanza  pubblica  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost.  Cosi'  come  non  assicurerebbe  il
rispetto dei vincoli di bilancio assunti  nei  confronti  dell'Unione
europea, che la Corte dei conti sarebbe chiamata a far  correttamente
osservare nell'interesse dello Stato-Comunita'. 
    In proposito, rileva il ricorrente che questa Corte, con sentenza
n.  40   del   2014,   avrebbe   gia'   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale di una norma analoga a quella impugnata, vale  a  dire
l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano
20 dicembre 2012, n. 221, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il  triennio
2013-2015 (Legge finanziaria  2013)»,  che  sostituiva  il  controllo
della Corte dei conti con quello della Provincia sul  bilancio  degli
enti locali previsto dall'art. 148-bis del d.lgs. n.  267  del  2000,
per contrasto con gli artt. 81, quarto comma,  e  117,  terzo  comma,
Cost. e con gli artt. 8, 9 e  79  dello  statuto  di  autonomia,  «in
quanto  sottrae  -  per  acquisirlo  alla  sfera   funzionale   della
provincia, in assenza di  previsione  statutaria  -  alla  Corte  dei
conti, organo a cio' deputato dal legislatore statale,  il  sindacato
sulla legittimita' e regolarita' dei bilanci degli enti locali  della
Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto -  in  detto
ambito provinciale - dei limiti  e  degli  equilibri  complessivi  di
finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono». In tale
occasione, ha evidenziato che nello statuto regionale non vi  e'  una
norma che attribuisce detta competenza alla Provincia (artt. 8 e 9, e
79 dello statuto speciale). Anche nella  sentenza  n.  60  del  2013,
sempre riguardante i rapporti tra la Provincia autonoma di Bolzano ed
il giudice contabile, sarebbe stato rimarcato il  ruolo  della  Corte
dei conti ed evidenziata la funzione di presidio  per  assicurare  il
rispetto da parte  dello  Stato  italiano  dei  vincoli  di  bilancio
assunti in sede europea. 
    In conclusione, il ricorrente ritiene che,  con  la  disposizione
impugnata, la Provincia autonoma, sottraendo le competenze  assegnate
dal d.lgs. n. 267 del 2000 alla Corte dei  conti  e  modificando  una
funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura
contabile, sia incorsa nella violazione dei parametri  predetti,  dal
momento che il controllo affidato ad altro organo amministrativo  non
potrebbe assicurare con la  medesima  efficacia  «la  conformita'  ai
canoni nazionali, la neutralita',  l'imparzialita'  e  l'indipendenza
con  riguardo  agli  interessi  generali   della   finanza   pubblica
coinvolti» (e' citata la sentenza n. 40 del 2014). 
    2.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, con atto depositato il  23  marzo  2017,  chiedendo  che  il
ricorso sia  dichiarato  manifestamente  inammissibile  o,  comunque,
manifestamente infondato. 
    La Provincia resistente, dopo aver rammentato che la legge  della
Provincia autonoma 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e
contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali),  abrogata  da
quella oggetto dell'odierna impugnazione, e' stata gia' scrutinata da
questa Corte, sostiene che il ricorso presentato dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri si  fonderebbe  sull'asserita  violazione  del
d.lgs. n. 118 del 2011, in base al quale, secondo il  ricorrente,  la
Provincia autonoma di  Bolzano  avrebbe  l'obbligo  di  recepire  con
propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi
secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 4-octies,  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige. 
    Tale conclusione sarebbe errata  in  riferimento  all'ordinamento
finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali. 
    In forza del Titolo  VI  dello  statuto  speciale,  la  Provincia
autonoma di Bolzano godrebbe di una particolare autonomia in  materia
finanziaria, rafforzata dalla previsione di un  meccanismo  peculiare
per la modifica delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che
ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo
in presenza di una preventiva intesa con la  Regione  e  le  Province
autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto. Con  il
cosiddetto "Accordo di Milano"  del  30  novembre  2009,  la  Regione
autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la  modificazione
del Titolo VI dello  statuto  di  autonomia,  secondo  la  menzionata
procedura rinforzata. La predetta intesa avrebbe introdotto, ai sensi
dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», un  nuovo  sistema
di relazioni finanziarie  con  lo  Stato,  anche  in  attuazione  del
processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge n.  42
del 2009. 
    Successivamente sarebbe  intervenuto  l'accordo  del  15  ottobre
2014, c.d. "patto di garanzia", tra lo  Stato,  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, il quale avrebbe  portato  all'ulteriore  modificazione  del
Titolo VI dello statuto di autonomia, stipulato secondo la  procedura
rinforzata prevista dal menzionato  art.  104.  Tale  ultima  intesa,
recepita con legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita'  2015)»,  avrebbe  ulteriormente  rinnovato,  ai
sensi dell'art. l, commi da 407  a  413,  della  medesima  legge,  il
sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. 
    Sarebbe espressamente previsto che nei confronti della Regione  e
delle Province e degli  enti  appartenenti  al  sistema  territoriale
regionale integrato non sarebbero  applicabili  disposizioni  statali
che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve  all'erario  o
concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti  al  patto
di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello
statuto speciale di autonomia; che sarebbero la Regione e le Province
autonome  a  provvedere,  per  se'  e  per  gli  enti   del   sistema
territoriale  regionale  integrato  di  rispettiva  competenza,  alle
finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  contenute  in
specifiche disposizioni statali, adeguando, ai sensi dell'art. 2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la  potesta'  statale  di  indirizzo  e  coordinamento),  la  propria
legislazione ai principi dello statuto di  autonomia,  nelle  materie
individuate dal medesimo statuto; che,  conseguentemente,  dovrebbero
essere adottate autonome misure di razionalizzazione  e  contenimento
della spesa, anche orientate  alla  riduzione  del  debito  pubblico,
idonee  ad  assicurare  il  rispetto  delle  dinamiche  della   spesa
aggregata delle amministrazioni pubbliche del  territorio  nazionale,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, e,  per  converso,
non dovrebbero essere applicate le misure adottate per le  Regioni  e
per gli altri enti nel restante territorio nazionale. 
    In  particolare,  l'art.  79  dello  statuto  di  autonomia,  nel
definire i termini e le modalita' del concorso - da parte del sistema
territoriale regionale integrato,  costituito  dalla  Regione,  dalle
Province autonome e dagli enti locali, dai propri  enti  e  organismi
strumentali pubblici e privati e da quelli degli enti  locali,  dalle
aziende sanitarie, dalle universita', incluse quelle non  statali  di
cui all'art. 17, comma 120,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127
(Misure urgenti per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e
dei procedimenti di  decisione  e  di  controllo),  dalle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od
organismi a ordinamento  regionale  o  provinciale  finanziati  dalle
stesse in via ordinaria - al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, di perequazione  e  di  solidarieta'  e  all'esercizio  dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti,  nonche'  all'osservanza
dei  vincoli  economici  e  finanziari   derivanti   dall'ordinamento
dell'Unione europea, stabilirebbe  che  detto  concorso  avvenga  nel
rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per  l'attuazione  del  principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,  sesto  comma,  della
Costituzione), con la precisazione che  tali  misure  possono  essere
modificate esclusivamente con la  procedura  prevista  dall'art.  l04
dello stesso statuto e che fino  alla  loro  eventuale  modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  (comma
2). Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica  da  parte
dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., il comma 3  della  medesima
disposizione stabilirebbe  che  sono  le  Province  a  provvedere  al
coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti del loro  territorio  facenti  parte  del  sistema  territoriale
regionale integrato; che, al fine  di  conseguire  gli  obiettivi  in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione  e
alle Province  ai  sensi  dello  stesso  articolo,  spetterebbe  alle
Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli  enti
del sistema territoriale  integrato  di  rispettiva  competenza;  che
sarebbero le Province a vigilare sul raggiungimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica da parte  degli  enti  del  sistema  territoriale
integrato  di  rispettiva  competenza  e  che,  ai  soli   fini   del
monitoraggio dei  saldi  di  finanza  pubblica,  comunicherebbero  al
Ministero dell'economia e delle finanze gli  obiettivi  fissati  e  i
risultati conseguiti. 
    L'art. 80, comma 1, del medesimo statuto,  da  ultimo  sostituito
dall'art.1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», attribuirebbe, poi, al comma
4, alle Province autonome la potesta' legislativa primaria,  anziche'
concorrente, in materia di finanza locale,  potesta'  da  esercitarsi
nel rispetto dell'art. 4 dello stesso statuto e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    L'art. 81, comma 2, dello statuto prevederebbe inoltre che,  allo
scopo di adeguare le  finanze  dei  Comuni  al  raggiungimento  delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le
Province  autonome  corrispondono  ai  Comuni  stessi  idonei   mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della  relativa  Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    Infine, l'art. 83 dello statuto di autonomia prevederebbe che  la
Regione, le Province ed  i  Comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per
l'esercizio finanziario e che la Regione e le  Province  adeguano  la
propria  normativa  alla  legislazione  dello  Stato  in  materia  di
armonizzazione dei bilanci pubblici. Nella  normativa  di  attuazione
statutaria alle Province autonome sarebbe attribuita la  potesta'  di
emanare  norme   in   materia   di   bilanci,   di   rendiconti,   di
amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e  degli
enti da esse dipendenti (art. 16 del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige  in   materia   di   finanza   regionale   e
provinciale»);  dette  norme  di  attuazione  conterrebbero   inoltre
specifiche  disposizioni  per  quanto  attiene   all'attribuzione   e
all'esercizio delle funzioni in materia di finanza  locale  da  parte
delle Province autonome (artt. 17, 18, e 19). 
    Nel contesto  normativo  cosi'  descritto,  si  collocherebbe  il
regime dei  rapporti  finanziari  tra  Stato  e  autonomie  speciali,
dominato dal principio dell'accordo e dal principio di consensualita'
(sono citate le sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n.  98  del
2000 e n. 39 del 1984), definito,  per  quanto  riguarda  la  Regione
autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, dagli artt. 103, 104  e  107  dello  statuto  di
autonomia. In particolare, con riferimento al d.lgs. n. 118 del 2011,
questa Corte, nella sentenza n. 178 del 2012, avrebbe  precisato  che
tutte le censure proposte dalla ricorrente Regione autonoma muovevano
dall'erronea premessa interpretativa che la norma impugnata (art. 37,
comma l, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del  2011)  imponesse  agli
enti ad autonomia differenziata di adottare,  sia  pure  mediante  le
procedure di attuazione statutaria, il contenuto dell'intero  decreto
legislativo delegato. L'erroneita' di tale premessa discenderebbe dal
fatto che la previsione  di  una  procedura  "pattizia"  al  fine  di
applicare agli enti ad autonomia speciale una normativa in materia di
sistemi contabili e di  bilancio  implicherebbe  necessariamente  una
determinazione  paritetica  del  contenuto  di  detta  normativa   ed
escluderebbe,  percio',  l'automatica  recezione   della   disciplina
prevista dal decreto legislativo delegato per le  regioni  a  statuto
ordinario. 
    Dopo aver rammentato le sentenze n. 75 e  n.  184  del  2016,  la
resistente  sostiene  che  una  diversa  interpretazione,  nel  senso
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, comporterebbe una
lesione della gerarchia delle fonti, essendo la Provincia autonoma di
Bolzano unicamente vincolata al recepimento dei principi  enucleabili
dalla legge delega del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Peraltro, ove cio'  non  fosse  gia'  sufficiente,  la  Provincia
autonoma evidenzia che il medesimo d.lgs. n. 118 del 2011, con l'art.
74, comma 1, numero 4), lettera  a),  ha  modificato  l'art.  50  del
d.lgs. n. 267 del 2000, prevedendo che  l'ordinamento  finanziario  e
contabile degli enti locali e' riservato alla  legge  dello  Stato  e
stabilito non solo dalle disposizioni di principio del d.lgs. n.  267
del 2000, ma anche  del  d.lgs.  n.  118  del  2011.  Il  legislatore
delegato avrebbe dunque precisato che l'ordinamento  finanziario  dei
Comuni e delle comunita' comprensoriali  e'  retto  unicamente  dalle
disposizioni di principio enucleabili dal d.lgs. n. 118  del  2011  e
non da ogni norma di dettaglio  dello  stesso.  Le  disposizioni  del
predetto d.lgs. n. 267 del 2000 non si applicherebbero comunque  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione (art. l, comma 2,  del  d.lgs.  n.
267 del 2000). La Provincia autonoma di Bolzano rammenta, infine, che
in passato la competenza legislativa per la contabilita'  dei  Comuni
era in capo alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  (art.
4, numero 3, dello statuto di autonomia). 
    Sulla base di quanto previsto dall'art. 52-bis  del  d.P.G.R.  28
maggio 1999,  n.  4/L  (Approvazione  del  Testo  unico  delle  leggi
regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei  comuni  della
Regione Trentino-Alto Adige), la Provincia autonoma di  Bolzano,  nel
rispetto delle prescrizioni di  cui  all'art.  79  dello  statuto  di
autonomia, avrebbe provveduto  a  riassumere  le  disposizioni  della
previgente legge regionale 23 ottobre 1998,  n.  10  (Modifiche  alla
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo  ordinamento  dei  comuni
della Regione Trentino-Alto  Adige"),  del  testo  unico  di  cui  al
d.P.G.R. n. 4/L del 1999 e del  relativo  regolamento  di  attuazione
(d.P.R.G.  27  ottobre  1999,  n.  8/L,  recante  «Approvazione   del
regolamento di attuazione dell'ordinamento  finanziario  e  contabile
degli  enti  locali»),  modificando  e  aggiornando   la   disciplina
regionale, ora provinciale, alle disposizioni del d.lgs. n.  267  del
2000, come modificato dal d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Inoltre, la legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 avrebbe cercato di
ovviare alle censure mosse avverso la precedente legge prov.  Bolzano
n. 17 del 2015, oggetto di un precedente giudizio. 
    Attualmente, comunque, le  norme  statutarie  attribuiscono  alla
Provincia autonoma di Bolzano la potesta' legislativa esclusiva, e la
corrispondente potesta' amministrativa, in materia di finanza locale,
nonche' il  coordinamento  della  finanza  pubblica  provinciale  che
comprende la finanza locale (artt. 16, 79, 80 e 81,  in  particolare,
commi 3 e 4, dello statuto di autonomia, e artt. 17 e 18  del  d.lgs.
n. 268 del 1992). 
    2.1.- In relazione alla dedotta illegittimita' dell'art. 7  della
legge  prov.  n.  25  del  2016,  eccepisce,  in   via   preliminare,
l'acquiescenza, in  quanto  la  medesima  disposizione  sarebbe  gia'
contenuta nel previgente art. 36, comma 4, della legge  prov.  n.  17
del 2015, non impugnato, a sua volta riproduttivo dell'art. 20, comma
4, del d.P.G.R, n. 4/L del 1999. 
    Peraltro, nella Provincia autonoma di Bolzano  non  vi  sarebbero
casi di  deficit  strutturale  dei  Comuni  o  di  dissesto,  il  che
comporterebbe l'irrilevanza della portata della sanzione. 
    Infine, la Provincia autonoma resistente evidenzia che i casi  di
scioglimento del consiglio comunale - tra i  quali  vi  e'  anche  la
mancata approvazione nei termini del bilancio -  sarebbero  contenuti
nell'art. 83 del d.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L (Approvazione  del
testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei  comuni  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che non  e'  stato  modificato
dalla normativa sulla armonizzazione. Sarebbero  difatti  la  Regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  o  la   Provincia   autonoma
competenti a stabilire la sanzione adeguata  agli  enti  del  proprio
territorio e la disciplina del commissariamento e dello  scioglimento
del consiglio comunale. 
    2.2.- Quanto all'impugnato art. 32, comma 3,  della  legge  prov.
Bolzano n. 25 del 2016, la difesa provinciale ritiene  che  ne  debba
essere fornita un'interpretazione  costituzionalmente  orientata,  in
quanto esso non intende ledere le competenze spettanti alla Corte dei
conti, ma solo far salve le funzioni provinciali ricadenti  nell'art.
79 del d.P.R. n. 670 del 1972:  in  sede  di  concreta  applicazione,
dunque,  dovrebbe  verificarsi  la  competenza   della   magistratura
contabile o della Provincia in base al menzionato art. 79. 
    Ha   quindi   concluso   per   la   declaratoria   di   manifesta
inammissibilita' o per il rigetto del ricorso. 
    3.-  Nella  memoria  depositata   in   prossimita'   dell'udienza
pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, in  relazione  al
primo motivo di ricorso, ha  dedotto,  in  via  preliminare,  la  non
fondatezza dell'eccezione di avvenuta  acquiescenza  sollevata  dalla
resistente per non avere  lo  Stato  impugnato  analoga  disposizione
contenuta nella precedente legge prov. n. 17 del 2015 (art. 36, comma
4). Tale legge e' stata  difatti  abrogata  e  sostituita  da  quella
oggetto dell'odierna impugnazione «del tutto  autonoma  e  svincolata
dalla precedente». 
    Parimenti priva di pregio sarebbe l'affermazione per la quale non
vi sarebbero casi di deficitarieta'  strutturale  o  di  dissesto  di
Comuni,  trattandosi  di  argomenti  di   fatto   ininfluenti   sulla
legittimita' della disposizione. 
    Quanto al merito,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
distingue, in replica  alle  difese  avversarie,  tra  la  competenza
regionale  a  sciogliere  i  consigli  comunali  e   quella   statale
concernente il commissariamento dell'ente  per  ragioni  finanziarie,
misura,  quest'ultima,  temporanea  e   interinale   per   assicurare
l'uniformita' della disciplina  di  bilancio  ed  il  buon  andamento
finanziario fino all'eventuale scioglimento. 
    Peraltro, non parrebbe sussistere  l'antinomia  tra  legislazione
regionale e statale, dal momento che  solo  quest'ultima  (art.  141,
comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000) prevede la nomina di un  commissario
prima dello scioglimento del consiglio. 
    Inoltre, l'art. 83 del d.P.Reg.  n.  3L/2005  non  contemplerebbe
l'ipotesi della mancata adozione dei  provvedimenti  di  riequilibrio
che, invece, l'art. 193 del d.lgs. n.  267  del  2000  parifica  alla
mancata adozione del bilancio,  con  conseguente  applicazione  della
procedura di cui all'art. 141, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000. 
    Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il ricorrente richiama
la sentenza n. 80 del 2017 nella parte in cui individua i  compiti  e
le prerogative della Corte dei conti anche nelle Province autonome. 
    Ha insistito, quindi, per l'accoglimento del ricorso. 
    4.- Anche la Provincia autonoma  di  Bolzano  ha  depositato,  in
prossimita' dell'udienza pubblica, una memoria illustrativa. 
    Dopo aver insistito nelle conclusioni di  inammissibilita'  e  di
infondatezza  del   ricorso   introduttivo,   quanto   alla   dedotta
illegittimita'  dell'art.  7  della  legge  prov.  n.  25  del  2016,
evidenzia che l'art. 2 [recte: 1],  comma  2,  della  medesima  legge
provinciale  dispone  l'applicabilita'  degli  articoli  della  parte
seconda del d.lgs. n. 267 del 2000 «come ed in quanto modificati  dal
d.lgs. n. 118 del 2011», ad eccezione degli artt. 149, 155, 156, 158,
192, 197, 198, 198-bis, 201, 203, comma l, 204, 205, 206,  207,  214,
222, commi l e 2, e 223, la cui esclusione sarebbe  giustificata  dal
necessario adattamento delle  disposizioni  legislative  dello  Stato
alle caratteristiche peculiari degli enti locali altoatesini. 
    La mancata esclusione degli artt. 141 e 193 del d.lgs. n. 267 del
2000 comporterebbe la loro diretta  applicazione  nei  confronti  dei
Comuni e delle comunita' comprensoriali  siti  nel  territorio  della
Provincia di  Bolzano,  compatibilmente  con  le  disposizioni  dello
statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione. 
    L'art. 54, numero 5, dello statuto  di  autonomia,  riserverebbe,
difatti, alla Giunta provinciale  la  vigilanza  e  la  tutela  sulle
amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, sui consorzi e  sugli  altri  enti  o  istituti  locali,
compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in
base  alla  legge.  Nei  suddetti  casi   spetterebbe   alla   Giunta
provinciale il  potere  di  nomina  dei  commissari,  mentre  restano
riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di nomina allorche'
siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando  si  riferiscano  a
comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 
    Il  regime  sanzionatorio  previsto  dall'art.  7   della   legge
provinciale impugnata sarebbe dunque aggiuntivo e non  alternativo  a
quello previsto dalle corrispondenti norme  statali,  le  quali,  nei
termini appena precisati,  sarebbero  direttamente  applicabili  agli
enti locali altoatesini. 
    In altri termini, nel caso di mancata adozione dei  provvedimenti
di salvaguardia degli equilibri di bilancio gli enti locali siti  nel
territorio della Provincia autonoma sarebbero soggetti ad un  duplice
regime sanzionatorio: quello previsto dall'art.  193,  comma  4,  del
d.lgs. n. 267 del 2000 e quello introdotto dall'art.  7  della  legge
provinciale   impugnata,   il   quale   interverrebbe   nelle    more
dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 141 del d.lgs. n.
267 del 2000. 
    In  ordine  alla  compatibilita'  di   detto   ulteriore   regime
sanzionatorio con la  legislazione  statale,  la  Provincia  autonoma
rammenta  che  analoga  disciplina  e'  prevista  dall'art.   6   del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n.  155,  giustificata  dalla  differente  ratio   di   riduzione   e
contenimento  della  spesa  del  settore   della   finanza   pubblica
allargata. 
    Quanto, poi, all'art. 32, comma 3,  della  legge  provinciale  in
esame,  la  Provincia   autonoma   sostiene   che   dovrebbe   essere
interpretato in senso costituzionalmente orientato, dal  momento  che
assumerebbe un carattere meramente ricognitivo degli artt. 54, numero
5, e 79, comma 3,  dello  statuto  di  autonomia  e  della  norma  di
attuazione di cui all'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988,
n. 305 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle  sezioni  di  controllo
della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad
esse addetto), in base al quale spetta alla  Giunta  provinciale  «la
vigilanza sulle amministrazioni comunali». 
    La  funzione  di  vigilanza  sulle  amministrazioni  comunali  di
spettanza  della  Giunta  provinciale  nel  disegno  del  legislatore
provinciale assumerebbe, secondo la resistente, carattere aggiuntivo,
e non alternativo, alle analoghe funzioni attribuite alla  Corte  dei
conti da disposizioni legislative dello Stato. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale (e' citata  la  sentenza
n. 60 del 2013 richiamata dalla sentenza n. 80 del 2017),  l'art.  32
in esame riconoscerebbe alla «Provincia  autonoma  diverse  forme  di
controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie, ancorche'
declinate in forma differenziata rispetto ad altri enti  territoriali
secondo quanto previsto dalle peculiari condizioni dello  statuto  di
autonomia». 
    La disposizione censurata, dunque, fermo  restando  il  controllo
della Corte dei  conti,  quale  «garante  imparziale  dell'equilibrio
economicofinanziario del  settore  pubblico»,  costituirebbe  diretta
attuazione dell'art. 79, comma 3, ultimo periodo,  dello  statuto  di
autonomia, il quale statuisce che le Province autonome  vigilano  sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
enti  locali  appartenenti  al  sistema  territoriale  integrato   di
rispettiva competenza e,  ai  fini  del  monitoraggio  dei  saldi  di
finanza pubblica,  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obiettivi fissati e i risultati.  Funzione  di  vigilanza
che verrebbe compromessa  se  alla  Provincia  non  rimanesse  alcuna
attribuzione  in  ordine  al  controllo  sugli  stati  patologici  di
maggiore  rilievo  della  gestione  finanziaria  degli  enti  locali,
costituiti proprio dalle ipotesi di deficit strutturale e di dissesto
disciplinate dal Titolo VIII del d.lgs. 267 del 2000. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 7 e 32, comma  3,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e  finanziario
dei comuni  e  delle  comunita'  comprensoriali  della  Provincia  di
Bolzano), in riferimento agli artt. 11; 81, quarto e sesto comma; 97,
primo comma; 117, commi primo, secondo, lettera e),  e  terzo,  della
Costituzione e agli artt. 8, 9, 79, commi 3 e 4-octies,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    1.1.- L'Avvocatura generale dello  Stato  censura  specificamente
l'art. 7 della legge prov. Bolzano n.  25  del  2016  per  violazione
degli artt. 11, 81, quarto e sesto comma, 97, primo comma, 117, commi
primo, secondo, lettera e), e terzo, Cost.,  e  dell'art.  79,  comma
4-octies, del d.P.R. n. 670 del 1972. 
    La menzionata disposizione  prevede:  «La  mancata  adozione  dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche,  comporta
il divieto di  assumere  impegni  e  pagare  spese  per  servizi  non
espressamente previsti per  legge.  Sono  fatte  salve  le  spese  da
sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei  precedenti  esercizi.
Le deliberazioni assunte in  violazione  della  presente  norma  sono
nulle». A sua volta, il citato art. 193 del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali) - cosiddetto testo unico enti locali  (TUEL)  -  dispone
che la mancata adozione, da parte  dell'ente,  dei  provvedimenti  di
riequilibrio previsti  da  detto  articolo  e'  equiparata,  ad  ogni
effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di  cui
all'art. 141 del medesimo d.lgs. n. 267 del  2000,  con  applicazione
della procedura prevista dal comma 2 dello stesso  articolo,  per  lo
scioglimento del consiglio comunale e provinciale. 
    Secondo il ricorrente, l'art. 7 della legge prov. Bolzano  n.  25
del 2016 introdurrebbe sanzioni  in  relazione  ai  provvedimenti  di
salvaguardia degli esercizi in modo difforme da quanto previsto dalla
legislazione nazionale e  non  disporrebbe  l'equiparazione  ad  ogni
effetto dei meccanismi sanzionatori  alla  mancata  approvazione  del
bilancio di previsione, ignorando  in  particolare  la  procedura  di
commissariamento di cui all'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267  del
2000. 
    L'adozione dei provvedimenti  di  riequilibrio  del  bilancio  da
parte dell'ente locale, e in  particolare  il  suo  commissariamento,
vale a dire l'affidamento ad un soggetto terzo della cura e  rispetto
degli obblighi di bilancio  in  sostituzione  degli  organi  ordinari
dell'ente locale  -  a  cui,  in  applicazione  dell'art.  79,  comma
4-octies, dello  statuto  speciale,  la  Provincia  autonoma  avrebbe
dovuto rinviare - sarebbe uno strumento  di  garanzia  indispensabile
per assicurare il rispetto della disciplina statale interposta di cui
al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),  e,  in
definitiva, per assicurare l'armonizzazione dei criteri  di  gestione
dei bilanci pubblici (art. 117, secondo  comma,  lettera  e,  Cost.);
l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost., nel  rispetto  dei
vincoli europei (artt.  11  e  117,  primo  comma,  Cost.);  il  buon
andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost.
e la corretta applicazione del coordinamento della  finanza  pubblica
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.- La resistente, dopo aver  rammentato  che  la  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015,  n.  17  (Ordinamento
finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali),
abrogata dalla legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 oggi impugnata,  e'
gia' stata scrutinata da  questa  Corte,  evidenzia  che  il  ricorso
presentato dal Presidente del Consiglio dei  ministri  si  fonderebbe
sull'asserita violazione del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Tale  assunto  sarebbe  errato  in  riferimento   all'ordinamento
finanziario e contabile dei Comuni e delle comunita'  comprensoriali.
In forza del Titolo VI  dello  statuto  di  autonomia,  la  Provincia
autonoma di Bolzano godrebbe, difatti, di una  particolare  autonomia
in materia finanziaria, rafforzata dalla previsione di un  meccanismo
peculiare per la modifica  delle  disposizioni  recate  dal  medesimo
Titolo VI, che ammetterebbe l'intervento del legislatore statale  con
legge ordinaria solo in presenza di  una  preventiva  intesa  con  la
Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art.  104  dello
stesso statuto. Con il cosiddetto "Accordo di Milano" del 30 novembre
2009, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano avrebbero concordato con  il  Governo
la modificazione del Titolo VI dello statuto di autonomia, secondo la
menzionata procedura rinforzata. Il predetto accordo avrebbe, quindi,
portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a  126,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»,
ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato,  anche  in
attuazione del processo di riforma  in  senso  federalista  contenuto
nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione). 
    Successivamente, l'accordo  del  15  ottobre  2014  -  cosiddetto
"Patto di garanzia", tra lo Stato, la Regione autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  -
stipulato secondo la procedura  rinforzata  prevista  dal  menzionato
art. 104 dello statuto, avrebbe ulteriormente modificato il Titolo VI
dello statuto stesso. Tale accordo, recepito con  legge  23  dicembre
2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,
avrebbe, quindi, ulteriormente innovato, ai sensi dell'art. l,  commi
da  407  a  413,  della  medesima  legge,  il  sistema  di  relazioni
finanziarie con lo Stato di cui allo statuto speciale. 
    Sarebbe espressamente previsto che nei confronti  della  Regione,
delle  Province  autonome  e  degli  enti  appartenenti  al   sistema
territoriale  regionale  integrato  non  si  applichino  disposizioni
statali  che  prevedono  obblighi,  oneri,  accantonamenti,   riserve
all'erario  o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi   quelli
afferenti al patto di stabilita' interno, diversi da quelli  previsti
dal Titolo VI dello statuto  speciale  di  autonomia;  che  siano  la
Regione e le Province autonome a provvedere, per se' e per  gli  enti
del  sistema   territoriale   regionale   integrato   di   rispettiva
competenza, alle finalita' di coordinamento  della  finanza  pubblica
contenute in specifiche disposizioni  statali,  adeguando,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), la propria legislazione ai principi che costituiscono
limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di  autonomia,  nelle
materie da quest'ultimo individuate. 
    Spetterebbe quindi alle Province autonome definire i  concorsi  e
gli obblighi  nei  confronti  degli  enti  del  sistema  territoriale
integrato di rispettiva  competenza  e  vigilare  sul  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti stessi. 
    Infine,  l'art.  80  dello   statuto   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma
518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di  stabilita'  2014)»,  attribuirebbe  alle  Province  autonome   la
potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale,  potesta'
da esercitarsi nel rispetto dell'art. 4 dello statuto medesimo e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  censura  altresi'
l'art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano  n.  25  del  2016,  il
quale dispone che «Le  competenze  attribuite  dal  titolo  VIII  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modifiche,
alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di  cui  all'art.  79
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive  modifiche,  sono  svolte  dalla  Provincia  autonoma   di
Bolzano». 
    La disposizione demanderebbe alla Provincia  autonoma  competenze
in materia di controllo dei bilanci pubblici  degli  enti  locali  in
dissesto spettanti alla Corte dei conti ai sensi del TUEL. Secondo il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tale   sostituzione   non
garantirebbe la neutralita' e l'indipendenza del  controllo  affidato
alla magistratura contabile finalizzate  ad  assicurare  l'osservanza
dei vincoli di bilancio nazionali ed europei, che la Corte dei  conti
sarebbe chiamata a far correttamente rispettare nell'interesse  dello
Stato-comunita'. 
    Il ricorrente ritiene che,  con  la  disposizione  impugnata,  la
Provincia autonoma, sottraendo le competenze assegnate dal TUEL  alla
Corte dei conti e modificando una  funzione  di  controllo  assegnata
dalla legge statale alla magistratura contabile,  sia  incorsa  nella
violazione dei  parametri  evocati,  dal  momento  che  il  controllo
affidato  all'ente  provinciale  non   corrisponderebbe   ai   canoni
costituzionali sottesi alle disposizioni del TUEL. 
    1.4.-  La   resistente   ritiene   che   possa   essere   fornita
un'interpretazione costituzionalmente orientata  dell'impugnato  art.
32, comma 3, in quanto esso non  intenderebbe  ledere  le  competenze
spettanti alla Corte  dei  conti,  ma  solo  far  salve  le  funzioni
provinciali ricadenti nella previsione dell'art. 79 del d.P.R. n. 670
del 1972: in sede di concreta  applicazione  dei  controlli,  dunque,
dovrebbe essere verificata la competenza della magistratura contabile
o della Provincia autonoma in base al menzionato art. 79. 
    La  funzione  di  vigilanza  sulle  amministrazioni  comunali  di
spettanza  della  Giunta  provinciale  nel  disegno  del  legislatore
provinciale assumerebbe, secondo la resistente, carattere aggiuntivo,
e non alternativo, alle analoghe funzioni attribuite alla  Corte  dei
conti da disposizioni legislative dello Stato. 
    La norma censurata, dunque, fermo  restando  il  controllo  della
Corte  dei   conti,   quale   «garante   imparziale   dell'equilibrio
economicofinanziario del  settore  pubblico»,  costituirebbe  diretta
attuazione dell'art. 79, comma 3, ultimo periodo,  dello  statuto  di
autonomia, il quale statuisce che le Province autonome  vigilano  sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
enti  locali  appartenenti  al  sistema  territoriale  integrato   di
rispettiva competenza e,  ai  fini  del  monitoraggio  dei  saldi  di
finanza pubblica,  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obiettivi fissati e i risultati.  Funzione  di  vigilanza
che verrebbe compromessa se alla Provincia  autonoma  non  residuasse
alcuna attribuzione in ordine al controllo sugli stati patologici  di
maggiore  rilievo  della  gestione  finanziaria  degli  enti  locali,
costituiti proprio dalle ipotesi di deficit strutturale e di dissesto
disciplinate dal Titolo VIII del d.lgs. 267 del 2000. 
    2.- Ancorche' non eccepita dalla resistente, occorre esaminare la
mancata corrispondenza tra i  parametri  costituzionali  evocati  nel
ricorso e quelli contenuti nella delibera del Consiglio dei ministri. 
    Nell'atto introduttivo l'Avvocatura generale dello Stato menziona
gli artt. 11; 81, quarto e sesto comma; 97, primo comma;  117,  primo
comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., e  gli  artt.
8,  9,  79,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,  mentre   la
deliberazione del Consiglio dei ministri richiama espressamente  solo
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  afferente   alla
armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Questa Corte e' ferma nel ritenere «che l'omissione di  qualsiasi
accenno  ad   un   parametro   costituzionale   nella   delibera   di
autorizzazione  all'impugnazione   dell'organo   politico,   comporta
l'esclusione della volonta' del ricorrente di promuovere la questione
al riguardo, con conseguente inammissibilita'  della  questione  che,
sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel  ricorso»
(sentenza n. 239 del 2016; in senso conforme, ex multis, sentenze  n.
154 del 2017, n. 126 del 2017 e n. 265 del 2016). 
    Tuttavia  e'  stata  piu'  volte  riconosciuta  alla  difesa  del
ricorrente un'autonomia tecnica «nella piu' puntuale indicazione  dei
parametri del giudizio», dal momento che la delibera di  impugnazione
deve «"contenere l'indicazione  delle  disposizioni  impugnate  e  la
ragione dell'impugnazione medesima,  seppur  anche  solo  in  termini
generali", mentre eventualmente spetta all'Avvocatura generale  dello
Stato la  piu'  puntuale  indicazione  dei  parametri  del  giudizio,
giacche' la discrezionalita' della difesa tecnica ben puo'  integrare
una solo parziale individuazione dei motivi di censura  (sentenze  n.
365 e n. 98 del 2007, e n. 533 del 2002)» (sentenza n. 290 del  2009;
in senso sostanzialmente conforme sentenza n. 118 del 2017). 
    Detti criteri di valutazione sono complementari  e  si  integrano
reciprocamente  poiche',  tenendo  ferma  la  regola  generale  della
necessaria corrispondenza, quanto al petitum,  tra  deliberazione  ad
impugnare e ricorso, essi esprimono  una  relazione  di  specialita',
quando la chiarezza  e  l'univocita'  delle  ragioni  espresse  nella
delibera di impugnazione consentono una  sufficiente  identificazione
dei parametri costituzionali senza sconfinare nella mutatio libelli. 
    In  sostanza,  l'autonomia  tecnica  trova  il  suo  limite   nel
perimetro delle ragioni  espresse  nella  deliberazione  a  ricorrere
poiche' e' evidente che non possono essere introdotte censure diverse
o ulteriori rispetto  a  quelle  indicate  dall'organo  politico.  E'
questo il criterio sostanziale cui e' necessario ricorrere  nel  caso
in esame. 
    2.1.- Tanto premesso, e' sicuramente  inammissibile  il  richiamo
del ricorrente all'art. 81, quarto e sesto comma, Cost., poiche' tali
parametri  non  risultano,  ictu  oculi,  collegati  in  alcun  modo,
nell'articolazione del ricorso, alla fattispecie normativa impugnata. 
    2.2.- Sono invece ammissibili le censure proposte in  riferimento
agli altri parametri costituzionali, atteso che  nella  deliberazione
del Consiglio dei ministri  sono  contenuti  appropriati  riferimenti
logico-giuridici: a) allo statuto del Trentino Alto-Adige poiche'  il
ricorrente sostiene che lo  statuto  stesso  non  consentirebbe  alla
resistente alcun margine  di  variazione  nella  trasposizione  delle
norme  impugnate;  b)  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  perche'
l'uniformita' della disciplina sarebbe coessenziale al  coordinamento
della finanza pubblica; c) agli artt. 97,  primo  comma,  11  e  117,
primo e terzo comma, Cost., in quanto  collegati  all'«armonizzazione
dei bilanci pubblici in virtu' della legge costituzionale  n.  1  del
2012»,   la   quale,   oltre   all'armonizzazione,   ha    introdotto
nell'ordinamento il cosiddetto principio del pareggio di bilancio. 
    3.-   Venendo   al   merito,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25  del  2016
e' fondata, sia in  riferimento  all'art.  79,  comma  4-octies  ,del
d.P.R. n. 670 del 1972, sia in riferimento agli artt. 11,  97,  primo
comma, 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo, Cost.,  poiche'
la Provincia non ha recepito «mediante rinvio formale recettizio»  la
disciplina statale posta  a  garanzia  delle  situazioni  di  mancato
riequilibrio dei bilanci. 
    3.1.- Occorre precisare al  riguardo  che  non  e'  rilevante  il
lapsus calami in cui e' incorsa l'Avvocatura generale dello Stato, la
quale invoca quale parametro interposto il d.lgs. n.  118  del  2011,
anziche' il d.lgs. n. 267 del 2000, nel cui ambito si colloca  l'art.
193 - peraltro incidentalmente menzionato  nel  ricorso  -  afferente
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
    Tale   erronea   indicazione   non   pregiudica    la    corretta
individuazione della doglianza e  la  conseguente  delimitazione  del
thema decidendum (in senso conforme, ex multis, sentenza  n.  14  del
2017), posto che il ricorrente ha testualmente richiamato proprio  il
contenuto dell'art.  193  del  TUEL,  nonche'  gli  atti  legislativi
«successivi e presupposti» al fine di consentire «l'applicazione e la
operativita'» dei principi dell'armonizzazione. Ed  in  effetti  tale
lapsus trova spiegazione nel fatto che l'art. 193 del d.lgs.  n.  267
del 2000 e' stato effettivamente modificato dal  d.lgs.  n.  118  del
2011, sebbene in parti diverse da quelle che  equiparano  la  mancata
ricerca del riequilibrio alle ipotesi di scioglimento  e  sospensione
dei Consigli comunali e  provinciali  per  mancata  approvazione  del
bilancio. 
    Peraltro, dette variazioni riguardano i commi dell'art.  193  del
TUEL  inerenti  a  profili   procedimentali   della   disciplina   di
salvaguardia,  utili  ad  attuare  in  concreto   il   principio   di
indefettibilita' degli adempimenti e delle scadenze di  bilancio.  Lo
scioglimento del Consiglio comunale, attraverso cui  detto  principio
trova  garanzia  e   sanzione,   costituisce   regola   risalente   e
fondamentale  del  diritto  del  bilancio,  in   quanto   strumentale
all'effettivita' di adempimenti primari del mandato elettorale.  Cio'
comporta che l'art. 193 del TUEL assume il valore di norma interposta
nel  presente  giudizio  in   relazione   ai   richiamati   parametri
costituzionali poiche' - sotto l'enunciato profilo teleologico  -  il
corretto funzionamento dell'ente locale e'  indissolubilmente  legato
alla cura dei sottesi interessi finanziari. 
    3.2.- La norma impugnata va, dunque, a  disciplinare  -  in  modo
diverso dall'art. 193 del TUEL - un settore, quello del  riequilibrio
dei bilanci degli  enti  locali  e  delle  sanzioni  per  il  mancato
perseguimento del riequilibrio stesso, che  e'  fortemente  connotato
dal principio di uniformita' sull'intero territorio  nazionale.  Cio'
sia con riguardo al concetto unitario di equilibrio del bilancio, sia
in relazione agli effetti che il suo mancato perseguimento produce. 
    Mentre l'art. 193, comma 4, del  TUEL  dispone  che  «La  mancata
adozione, da  parte  dell'ente,  dei  provvedimenti  di  riequilibrio
previsti dal presente articolo e' equiparata  ad  ogni  effetto  alla
mancata approvazione del bilancio di previsione di  cui  all'articolo
141, con applicazione  della  procedura  prevista  dal  comma  2  del
medesimo articolo» - e l'art. 141, comma 1, prevede che  «I  consigli
comunali e provinciali vengono sciolti  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno  [...]  quando
non sia approvato nei termini il bilancio» -, l'art.  7  della  legge
prov. in esame stabilisce che «La mancata adozione dei  provvedimenti
di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, comporta il  divieto  di
assumere  impegni  e  pagare  spese  per  servizi  non  espressamente
previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere  a  fronte
di impegni gia' assunti nei  precedenti  esercizi.  Le  deliberazioni
assunte in violazione della presente norma sono nulle». A  sua  volta
l'art. 79, comma 4-octies, dello statuto, aggiunto dall'art. 1, comma
407, lettera e), n. 4), della legge n. 190 del 2014, prevede che  «La
regione e le province si obbligano a recepire con  propria  legge  da
emanare  entro  il  31  dicembre  2014,   mediante   rinvio   formale
recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, previste  dal  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali  atti  successivi  e  presupposti
[...]». 
    Rispetto alla prescritta formale recezione della  norma  statale,
l'impugnato art. 7 si discosta, dunque, sia per la mancata previsione
dello scioglimento, sia  per  la  determinazione  di  nullita'  delle
delibere assunte in violazione della legge provinciale. 
    Le  suddette  varianti  non  sono  costituzionalmente   legittime
perche' - come detto - il contenuto e gli effetti dell'art.  193  del
TUEL   si    ricollegano    a    un'esigenza    sistemica    unitaria
dell'ordinamento,  secondo  cui  sia  la  mancata  approvazione   dei
bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono -
in virtu' di una presunzione assoluta  -  il  legame  fiduciario  che
caratterizza il mandato elettorale e  la  rappresentanza  democratica
degli eletti. La ragione di tale istituto risiede nel  principio  per
cui costituisce presupposto  del  mandato  elettivo  la  salvaguardia
statica e dinamica degli equilibri finanziari ed e' per questo che la
norma statutaria, concordata in sede di "Patto di  garanzia",  a  sua
volta fatto proprio dalla legge n. 190 del 2014,  contempla  il  mero
recepimento della norma statale interposta, alla quale, nel  caso  di
specie, il legislatore provinciale non si e' attenuto. 
    In  tale  prospettiva  ermeneutica  risulta   peraltro   evidente
l'interdipendenza dei parametri evocati dal ricorrente  e  il  limite
che la loro sinergica azione  pone  alla  competenza  provinciale  in
materia di finanza  locale.  E'  stato  in  proposito  affermato  che
«l'autonomia della Regione in questo settore normativo trova  il  suo
limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della
salvaguardia degli interessi finanziari  riconducibili  ai  parametri
precedentemente richiamati» (sentenza n. 184 del 2016). E tale limite
riguarda anche le autonomie speciali (sentenza n. 6 del 2017). 
    Il  collegamento  uniforme  previsto  dal  TUEL  tra  il  mandato
elettorale e il  sistema  sanzionatorio  del  mancato  perseguimento,
sotto il profilo statico e dinamico, degli equilibri di  bilancio  e'
sorretto da  elementi  sistemici  di  razionalita'  intrinseca  prima
ancora  che  logico-giuridici:  un  bilancio  non  in  equilibrio   e
l'assenza   di   bilancio   costituiscono   analoghi   vulnera   alla
programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle quali  e'
svolto il mandato elettorale. Quest'ultimo,  indipendentemente  dalle
scelte di cui e' espressione, ha quale presupposto  indefettibile  la
puntuale e corretta redazione  e  gestione  del  bilancio  secondo  i
canoni dell'art. 97, primo comma, Cost. 
    4.- Le  questioni  promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nei confronti dell'art.  32,  comma  3,  della  legge  prov.
Bolzano n. 25 del 2016 sono  fondate  in  riferimento  all'art.  117,
commi primo, secondo, lettera e), e terzo, Cost. 
    In fattispecie assimilabili alla presente  (sentenze  n.  80  del
2017, n. 39 e n. 40 del 2014 e n.  60  del  2013),  questa  Corte  ha
affermato, proprio nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano,
che i controlli di legittimità-regolarita' della Corte dei conti  sui
bilanci pubblici esulano dal genere dei controlli sulla  gestione  e,
per loro intrinseca natura,  non  possono  essere  intestati  ad  una
autonomia speciale.  In  tale  contesto  e'  stato  precisato  che  i
controlli  di  legittimità-regolarita'  della  Corte  dei  conti,   a
differenza  di  quelli  di  natura  collaborativa,   «hanno   assunto
progressivamente caratteri  cogenti  nei  confronti  dei  destinatari
(sentenza n. 60  del  2013),  proprio  per  prevenire  o  contrastare
gestioni   contabili   non   corrette,   suscettibili   di   alterare
l'equilibrio del bilancio (art.  81  Cost.)  e  di  riverberare  tali
disfunzioni sul conto consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,
vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato
finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque, tale  tipo
di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera
di attribuzioni della Provincia autonoma di  Bolzano,  e'  esercitato
nell'interesse dello Stato per finalita' che  riguardano  la  finanza
pubblica nel suo complesso e non puo' essere confuso e sovrapposto  a
controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale»  (sentenza  n.
40 del 2014). 
    I controlli di legittimita' sui bilanci degli  enti  locali  -  a
differenza di quelli collaborativi sulla gestione - sono  strumentali
al rispetto degli «obblighi che lo Stato  ha  assunto  nei  confronti
dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.  In  questa
prospettiva,  funzionale  ai   principi   di   coordinamento   e   di
armonizzazione dei conti pubblici», detti controlli «si  giustificano
in ragione dei caratteri di neutralita' e indipendenza del  controllo
di legittimita' della Corte dei conti» (sentenza n. 39 del 2014). 
    Venendo alla specifica questione in esame, appare evidente che  i
controlli che la norma impugnata vorrebbe  intestare  alla  Provincia
autonoma di Bolzano - quelli del titolo VIII del TUEL (artt.  243-bis
rubricato  «Procedura  di  riequilibrio   finanziario   pluriennale»;
243-quater rubricato «Esame del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale e controllo  sulla  relativa  attuazione»;  243-quinquies
rubricato «Misure per garantire la stabilita' finanziaria degli  enti
locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento  di
tipo  mafioso»;  243-sexies  rubricato  «Pagamento  di  debiti»,  246
«Deliberazione  di  dissesto»;  248  rubricato   «Conseguenze   della
dichiarazione di dissesto») -  consistono  appunto  in  controlli  di
legittimità-regolarita' se non addirittura in attribuzioni di  natura
giurisdizionale. 
    Appartengono alla prima categoria: a) la determinazione di misure
correttive per gli  enti  in  predissesto  (art.  243-bis,  comma  6,
lettera a, del TUEL); b) l'approvazione o il  diniego  del  piano  di
riequilibrio  (art.  243-quater,  comma  3,   del   TUEL);   c)   gli
accertamenti  propedeutici  alla  dichiarazione  di  dissesto   (art.
243-quater,  comma  7,  del  TUEL).  Riguardano  funzioni  di  natura
giurisdizionale: a) la  giurisdizione  delle  Sezioni  riunite  della
Corte dei conti in speciale composizione avverso  le  delibere  della
sezione regionale di controllo (art. 243-quater, comma 5, del  TUEL);
b) l'attivita' requirente della Procura  regionale  sulle  cause  del
dissesto (art. 246, comma  2,  del  TUEL);  c)  l'accertamento  delle
responsabilita' degli amministratori e dei revisori dei conti ai fini
dell'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art.  248,
commi 5 e 5-bis, del TUEL). 
    Dunque, nessuna di tali funzioni contenute nel  Titolo  VIII  del
d.lgs. n. 267 del 2000 e' ascrivibile alle funzioni di  cui  all'art.
75 del d.P.R. n. 670 del 1972 rivendicate dalla Provincia resistente.
Si tratta di funzioni - siano esse relative  al  controllo  che  alla
giurisdizione - in cui l'attivita'  della  Corte  dei  conti  risulta
rigorosamente ancorata  a  parametri  legali,  tanto  che  la  stessa
attivita' di controllo e' sottoponibile al sindacato  giurisdizionale
delle Sezioni riunite in speciale  composizione,  in  conformita'  ai
principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 di questa Corte. 
    Non  puo'  essere  neppure  condivisa  la  tesi  della  Provincia
resistente secondo cui l'art. 32, comma 3, della legge provinciale n.
25 del 2016 non sarebbe ablativo delle prerogative  della  Corte  dei
conti ma semplicemente «ricognitivo del quadro  normativo  risultante
dalle disposizioni degli art. 54, comma  5,  e  79,  comma  3,  dello
Statuto speciale e dalla norma  di  attuazione  recata  dall'art.  6,
comma 3-bis, del d.P.R n. 305 del 1988, a mente  delle  quali  spetta
alla  Giunta  provinciale   "la   vigilanza   sulle   amministrazioni
comunali"». 
    Il testo letterale della disposizione impugnata  appare  talmente
inequivocabile da precludere qualsiasi diversa operazione ermeneutica
(«le competenze attribuite dal titolo VIII del d.lgs. 18 agosto  2000
n. 267, e successive modifiche,  alla  Corte  dei  conti  [...]  sono
svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano»). 
    Peraltro,  l'interpretazione   suggerita   dalla   difesa   della
Provincia non ovvierebbe ai vizi denunciati, poiche' le  disposizioni
contenute  nel  citato  titolo  VIII  del  TUEL,   significativamente
rubricato  «Enti  locali   deficitari   o   dissestati»,   riguardano
particolari procedimenti normativamente vincolati in  caso  di  gravi
patologie della gestione  finanziaria  degli  enti  locali.  In  tali
procedimenti  non  sarebbe  praticabile   il   coinvolgimento   della
Provincia autonoma di Bolzano che - oltre a  non  essere  contemplato
dalla legge - sconterebbe la  naturale  eterogeneita'  teleologica  e
strutturale delle  funzioni  attribuite  all'autonomia  speciale.  E'
stato in proposito affermato  che  in  detti  procedimenti  non  puo'
assumere decisioni «un singolo ente autonomo territoriale,  ancorche'
a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformita'  ai
canoni nazionali, la neutralita',  l'imparzialita'  e  l'indipendenza
con  riguardo  agli  interessi  generali   della   finanza   pubblica
coinvolti.   Questi   ultimi   trascendono   l'ambito    territoriale
provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto  dialettico
con gli interessi della  Provincia  autonoma  sotto  il  profilo  del
concreto riscontro  delle  modalita'  con  cui  i  singoli  enti  del
territorio provinciale rispettano  i  limiti  di  contenimento  della
spesa» (sentenza n. 40 del 2014). 
    In definitiva,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  continua  a
confondere  «la  disciplina  delle  modalita'  di  conformazione  dei
rapporti  finanziari  tra  Stato  e  autonomie  speciali  -   profili
suscettibili di accordo,  fermo  restando  il  doveroso  concorso  di
queste ultime  al  raggiungimento  degli  obiettivi  in  materia  (ex
multis, sentenza n. 425 del 2004) - con quella afferente al sindacato
uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del  rispetto
dei limiti complessivi di finanza  pubblica  anche  in  relazione  ai
vincoli comunitari, che il  legislatore  statale  ha  assegnato  alla
Corte dei conti in ragione  della  sua  natura  di  organo  posto  al
servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del
2012 e n. 267 del 2006). Acclarato che il  contenuto  e  gli  effetti
delle pronunce della Corte dei conti non possono essere  disciplinati
dal  legislatore  regionale   (sentenza   n.   39   del   2014),   e'
conseguentemente fuor di dubbio che la Provincia autonoma  non  possa
impadronirsi di tale conformazione del controllo,  assumendolo  nella
propria sfera funzionale» (sentenza n. 40 del 2014). 
    Cio' non vuol dire che i controlli della  Corte  dei  conti,  pur
nella loro teleologica diversita', precludano alla Provincia autonoma
di Bolzano le attivita' previste dall'invocato art. 79, terzo  comma,
del testo unico contenente lo statuto  del  Trentino-Alto  Adige.  E'
stato anzi sottolineato come «gli accordi con le  Regioni  a  statuto
speciale,  riguardando  le  peculiari  modalita'  di  attuazione  dei
vincoli comunitari e nazionali nell'ambito del territorio provinciale
e regionale, assumono  sotto  tale  profilo  carattere  di  parametro
normativo  primario  per   la   gestione   finanziaria   degli   enti
subregionali tra i quali, appunto, gli enti  locali  territorialmente
interessati,  mentre  non  possono  riguardare  la   disciplina   del
sindacato sulla gestione finanziaria  degli  enti  locali,  che  deve
essere  uniforme,  neutro  ed   imparziale   nell'intero   territorio
nazionale e che - in ragione di tale esigenza -  e'  stato  assegnato
alla Corte dei conti» (sentenza n. 40 del 2014). 
    Se e' indubbio che lo  statuto  non  attribuisce  alla  Provincia
autonoma di Bolzano un sindacato di legittimità-regolarita' sui conti
degli enti locali, esso demanda tuttavia alla  Provincia  stessa  una
particolare  funzione  di  coordinamento  e  vigilanza   sugli   enti
provinciali  secondo  modalita'  concordate  in  sede  di  "Patto  di
garanzia" (Accordo del 15 ottobre 2014, trasfuso nell'art.  1,  comma
407, lettera e, n. 2, della legge n. 190 del 2014). L'art. 79,  comma
3, come modificato  dal  suddetto  accordo,  assegna  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, «fermo restando il coordinamento  della  finanza
pubblica da parte dello Stato  ai  sensi  dell'art.  117  Cost.»,  il
coordinamento della  finanza  provinciale  al  fine  di  ripartire  i
concorsi e gli obblighi inerenti ai vincoli finanziari  nazionali  ed
europei tra gli enti del sistema territoriale integrato, la vigilanza
sul raggiungimento degli obiettivi cosi' attribuiti e il monitoraggio
dell'andamento complessivo della finanza provinciale. 
    E' evidente il  collegamento  di  tale  norma  con  il  controllo
assegnato dal legislatore statale alla Corte dei conti.  Infatti  gli
adempimenti attribuiti alla Provincia autonoma di Bolzano in tema  di
coordinamento della finanza provinciale, ed in particolare il riparto
dei «concorsi e degli obblighi nei confronti degli enti  del  sistema
territoriale integrato», costituiscono - in ragione della  richiamata
disposizione   statutaria    -    parametri    del    sindacato    di
legittimità-regolarita' esercitato dalla Corte dei conti  sugli  enti
locali e sulle aziende  sanitarie  della  Provincia.  Cosi'  pure  le
risultanze  della  vigilanza  provinciale  sul  raggiungimento  degli
obiettivi di  finanza  pubblica  da  parte  degli  enti  soggetti  al
coordinamento, costituiscono, tra l'altro,  utile  fonte  istruttoria
per il sindacato individuale su detti enti esercitato dalla Corte dei
conti, la quale - insieme al Ministero dell'economia e delle  finanze
- risulta naturalmente destinataria di tali rapporti. 
    In questa prospettiva e' stato  gia'  affermato  il  collegamento
teleologico tra le funzioni  assegnate  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano e il «controllo assegnato dal legislatore statale alla  Corte
dei conti: [le comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano alla
competente sezione di controllo dalla Corte dei conti sono disposte],
al  fine  di  integrare  in   modo   appropriato   l'istruttoria   di
quest'ultima» (sentenza n. 40 del 2014). 
    In  definitiva,  l'invasione  -  da  parte   della   disposizione
impugnata  -  delle  competenze  attribuite  dal   legislatore   alla
magistratura contabile contrasta con gli artt. 8, 9 e  79,  comma  3,
del d.P.R. n. 670 del 1972,  atteso  che  le  funzioni  della  stessa
attribuite  alla  Provincia  autonoma  di   Bolzano   esulano   dalle
competenze a questa spettanti. 
    L'art. 32, comma 3, della legge prov.  Bolzano  n.  25  del  2016
risulta, infine, in contrasto con l'art. 117, primo  e  terzo  comma,
Cost., in quanto l'armonizzazione e la neutralita' del sindacato  sui
bilanci  degli  enti  locali   sono   funzionalmente   collegati   al
coordinamento della finanza pubblica, in particolare sotto il profilo
della cura degli equilibri della finanza pubblica allargata  e  degli
altri vincoli assunti dallo Stato in  sede  europea  (in  tal  senso,
sentenza n. 184 del 2016). 
    4.1.-  Restano  assorbite  le  ulteriori  censure  proposte   nei
confronti dell'art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25  del
2016. 
    5.- Alla luce delle ragioni precedentemente esposte, sia l'art. 7
che l'art. 32, comma 3, della legge prov.  Bolzano  n.  25  del  2016
devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 7  e  32,
comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12  dicembre
2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni  e  delle
comunita' comprensoriali della Provincia di Bolzano); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del  2016,
promossa, in riferimento all'art. 81, quarto e  sesto  comma,  Cost.,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA