N. 235 SENTENZA 11 ottobre - 10 novembre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Equilibrio  dei  bilanci  delle
  Regioni e degli enti locali - Concorso dello Stato al finanziamento
  dei livelli essenziali e delle  funzioni  fondamentali  nelle  fasi
  avverse  del  ciclo  o  al  verificarsi  di  eventi  eccezionali  -
  Modalita' da definirsi con legge ordinaria. 
- Legge 12 agosto 2016, n. 164  (Modifiche  alla  legge  24  dicembre
  2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni  e
  degli enti locali), art. 3, comma 1, lettera a). 
(GU n.46 del 15-11-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma  1,
lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla  legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle
regioni e degli enti locali), promossi  dalle  Province  autonome  di
Bolzano  e  di   Trento,   dalle   Regioni   autonome   Trentino-Alto
Adige/Südtirol e  Friuli-Venezia  Giulia,  e  dalle  Regioni  Veneto,
Lombardia e Liguria,  con  ricorsi  notificati  il  27  ottobre  -  2
novembre, il 28 ottobre, il 28 ottobre - 2 novembre ed il 28  ottobre
2016, depositati in cancelleria il 31 ottobre, il 4 e il  7  novembre
2016 e iscritti ai nn. da 68 a 74 del registro ricorsi 2016. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica  dell'11  ottobre  2017  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi  gli  avvocati  Renate  Von  Guggenberg  per  la  Provincia
autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e per  le  Regioni  autonome  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e
Friuli-Venezia Giulia, Fabio Cintioli  per  le  Regioni  Lombardia  e
Liguria, Ezio Zanon per la Regione Veneto e  l'avvocato  dello  Stato
Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato  il  31  ottobre  2016,  la  Provincia
autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, l'art. 3,  comma  1,
lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla  legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle
regioni e degli enti locali). 
    In  primo  luogo,  la  ricorrente  lamenta  che  la  disposizione
impugnata, modificando l'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), rinvia a una
legge ordinaria la definizione delle modalita' secondo  le  quali  lo
Stato concorre  al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  e  delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o  al  verificarsi
di   eventi   eccezionali.   Tale   rinvio   alla   legge   ordinaria
contrasterebbe con l'art. 5  della  legge  costituzionale  20  aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale), che invece demanda a  una  legge  approvata  a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto
dei principi definiti  con  legge  costituzionale,  l'attuazione  del
predetto principio del pareggio di bilancio. Inoltre, la nuova  norma
si  limita  a   riprodurre   quanto   gia'   previsto   dalla   legge
costituzionale senza declinare i principi ai quali la legge ordinaria
dovrebbe dare attuazione. 
    La  violazione  della  legge  costituzionale,  ad  avviso   della
ricorrente, comporterebbe  una  ricaduta  sull'autonomia  finanziaria
delle Province autonome disciplinata  dal  titolo  VI  dello  statuto
speciale, che nelle proprie materie  provvedono  autonomamente  senza
oneri a carico del bilancio statale, avendo abolito la partecipazione
a fondi statali ripartiti tra le Regioni ai sensi dell'art. 2,  commi
da  106  a  125  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)», approvata in  base  all'intesa
raggiunta ai sensi dell'art. 104 dello statuto di autonomia. 
    2.- Con memoria depositata il 9 dicembre 2016, si  e'  costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  il  rigetto  del
ricorso. 
    In primo luogo, la difesa dello Stato ha osservato che  la  legge
costituzionale n. 1 del 2012 richiede solo che  la  legge  rinforzata
rechi la disciplina generale, di tal che' la disciplina di  dettaglio
ben puo' essere contenuta nella legge ordinaria. In tal senso avrebbe
provveduto  la  disposizione  impugnata,  la   quale,   dunque,   non
violerebbe in alcun modo la norma costituzionale  invocata.  Inoltre,
la disposizione impugnata  non  avrebbe  significativamente  innovato
l'art. 11 della legge n. 243 del 2012, gia' passato al  vaglio  della
Corte costituzionale  che,  con  la  sentenza  n.  88  del  2014,  ha
dichiarato  non  fondata  la  precedente  questione  di  legittimita'
promossa con riferimento al principio di leale collaborazione.  Nulla
escluderebbe, infine, che nella pratica attuazione della disposizione
censurata si proceda con  l'approvazione  a  maggioranza  qualificata
prescritta dalla citata disposizione della legge costituzionale n.  1
del 2012, con la  conseguenza  che  il  ricorso  sarebbe  affetto  da
carenza di interesse, posto  che  la  lamentata  violazione  potrebbe
essere dedotta solo in un momento successivo,  qualora,  in  sede  di
attuazione, tale procedura qualificata di approvazione non  venga  in
concreto adottata. 
    3.- Con ricorso depositato  il  4  novembre  2016,  la  Provincia
autonoma di Trento ha impugnato, tra gli altri, l'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge n. 164 del 2016, che ha modificato l'art.  11
della legge n. 243 del 2012. 
    Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata  violerebbe
l'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale  n.  1  del
2012, in quanto rinvierebbe a una legge  ordinaria,  anziche'  a  una
legge rinforzata, la definizione delle modalita' secondo le quali  lo
Stato concorre  al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  e  delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o  al  verificarsi
di eventi eccezionali. La violazione risulterebbe ancor piu' grave in
quanto  si  tratterebbe  di  un  rinvio  in  bianco,  non  risultando
esplicitati i principi cui la legge attuativa dovrebbe attenersi. 
    La ricorrente osserva che  il  rinvio  ad  una  legge  rinforzata
avrebbe inteso una maggiore condivisione in ambito parlamentare e una
maggiore stabilita' di disciplina, anche  nell'interesse  degli  enti
destinatari delle regole finanziarie in questione  e,  dunque,  anche
nell'interesse  della  Provincia  autonoma,   sulla   cui   autonomia
finanziaria,   legislativa    e    amministrativa    la    violazione
costituzionale  si  ripercuoterebbe.   La   disposizione   censurata,
infatti, riguarda i livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali e  le  funzioni  fondamentali  degli  enti
territoriali relative a tali diritti, cosi' da incidere  su  numerose
competenze  provinciali,  quali  quelle  primarie   in   materia   di
assistenza  e  beneficenza  pubblica,  scuola   materna,   assistenza
scolastica per i settori di  istruzione  in  cui  le  Province  hanno
competenza legislativa ed edilizia scolastica (art. 8, numeri 25, 26,
27 e 28 dello statuto di autonomia o, se piu' favorevole,  art.  117,
quarto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante «Modifiche al  titolo  V
della parte  seconda  della  Costituzione»);  quelle  concorrenti  in
materia di igiene e sanita' (art. 9,  numero  10,  dello  statuto  di
autonomia o, se piu' favorevole, art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in
combinato disposto con la legge costituzionale n. 3 del 2001); quelle
inerenti alle corrispondenti funzioni amministrative  assegnate  alle
Province ai sensi dell'art. 15 dello statuto di autonomia. 
    Sotto altro profilo, la  disposizione  statale  impugnata,  nella
parte in cui autorizza una legge ordinaria a prevedere una  sorta  di
finanziamento  vincolato,  interferirebbe  con  la  regolazione   dei
rapporti finanziari tra la  Provincia  autonoma  e  lo  Stato,  quale
stabilita dall'art.  79,  comma  1,  lettera  a),  dello  statuto  di
autonomia - che ha soppresso le assegnazioni  a  valere  sulle  leggi
statali di settore, a  seguito  dell'abrogazione  dell'art.  5  della
legge 30 novembre 1989, n. 386  (Norme  per  il  coordinamento  della
finanza della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome
di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), a opera  dell'art.
2, comma 109, della legge n. 191 del 2009,  approvata  con  procedura
negoziata ai sensi dell'art. 104, comma 1, dello statuto  speciale  -
che  sarebbe  cosi'  parimenti  violato,  unitamente   al   principio
dell'accordo in  materia  di  rapporti  finanziari  ricavabile  anche
dall'art. 107 del medesimo statuto e dall'art. 27 della legge  n.  42
del 2009. 
    4.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si  e'  costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
dichiarato inammissibile o infondato. 
    In particolare non vi sarebbe violazione dell'art. 5 della  legge
costituzionale n. 1 del 2012, in quanto lo stesso richiede  solo  che
la legge rinforzata rechi la  disciplina  generale,  ben  potendo  la
disciplina di dettaglio essere contenuta nella legge ordinaria,  come
gia' prevedeva l'art. 11 della legge n. 243 del  2012,  sotto  questo
profilo non significativamente innovato e  gia'  passato  indenne  al
vaglio della Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2014. Le
censure sarebbero, quindi, inammissibili per  difetto  del  requisito
della lesivita'. 
    In via subordinata, il resistente osserva che il generico  rinvio
alle leggi dello Stato risulta idoneo a comprendere  anche  le  leggi
rinforzate,  con  la  conseguenza  che  la  lesione  potrebbe  essere
lamentata solo ove in sede di attuazione non si adotti  la  procedura
di   approvazione   qualificata.   Il   ricorso,   dunque,    sarebbe
inammissibile per carenza di interesse. 
    Alla  conclusione  secondo  cui  il  rinvio  alla   legge   debba
intendersi  come  rinvio  alla  legge  rinforzata  dovrebbe  altresi'
condurre,  secondo   la   difesa   dello   Stato,   l'interpretazione
conservatrice e l'interpretazione conforme a Costituzione. 
    5.- Con  ricorso  depositato  il  4  novembre  2016,  la  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha impugnato,  fra  gli  altri,
l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del  2016,  che  ha
sostituito  l'art.  11,  comma  1,  della  legge  n.  243  del  2012,
denunciando, con analoghe argomentazioni, le medesime  violazioni  di
cui al ricorso depositato dalla Provincia autonoma di Trento. 
    6.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si  e'  costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
dichiarato inammissibile o infondato per le medesime ragioni  esposte
nella  memoria  depositata  nel  giudizio  promosso  dalla  Provincia
autonoma di Trento. 
    7.- Con  ricorso  depositato  il  4  novembre  2016,  la  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, fra gli altri, l'art. 3,
comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che  ha  sostituito
l'art. 11, comma 1, della legge n. 243 del 2012,  in  quanto  demanda
alla semplice legge  ordinaria  la  disciplina  delle  modalita'  del
concorso dello Stato al finanziamento dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali, con cio' contravvenendo alla disposizione di cui  all'art.
5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 1 del 2012, che
prevede invece una legge rinforzata. La violazione sarebbe poi  ancor
piu' grave poiche' si tratterebbe  di  un  rinvio  in  bianco,  senza
indicazione dei principi ai quali la  legge  di  attuazione  dovrebbe
attenersi. 
    La denunciata violazione ridonderebbe sulle competenze  ragionali
sotto due distinti profili. 
    In  primo  luogo,  interferirebbe  con  l'autonomia  finanziaria,
legislativa  e  amministrativa  della  Regione  prevista  in  diverse
materie indicate  esemplificativamente:  nell'assistenza  scolastica,
nell'igiene e sanita', nell'assistenza sanitaria e ospedaliera e  nel
recupero dei minorati fisici (artt. 5, numeri 15  e  16,  e  8  dello
statuto; 117, terzo  e  quarto  comma,  e  118  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale  n.  3  del  2001);
nelle competenze primarie in materia di ordinamento degli enti locali
e, quindi, delle loro funzioni fondamentali (artt. 4, numero 1-bis, e
59  dello  statuto  di  autonomia),  nonche'   quelle   relative   al
finanziamento regionale delle funzioni  dei  Comuni  (art.  54  dello
statuto di autonomia). 
    Sotto altro profilo sarebbe violato l'art. 119, quarto  e  quinto
comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, nella parte in cui prevede che le fonti  ordinarie  di
finanziamento  debbano   consentire   agli   enti   territoriali   lo
svolgimento delle funzioni pubbliche loro assegnate, con  divieto  di
istituire fondi vincolati, a eccezione della destinazione di  risorse
aggiuntive e di interventi speciali a  favore  di  enti  territoriali
determinati, alle  condizioni  previste  dal  medesimo  quinto  comma
dell'art. 119 Cost. 
    Se non si  ritenessero  piu'  favorevoli  le  disposizioni  della
Costituzione, si dovrebbe comunque ritenere violato l'art. 63, ultimo
comma, dello statuto speciale, secondo cui le  regole  sull'autonomia
finanziaria previste dal  titolo  IV  del  medesimo  statuto  possono
essere modificate solo  con  procedura  rinforzata  che  richiede  il
coinvolgimento della Regione. 
    8. - Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e'  costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
dichiarato inammissibile o infondato. 
    In particolare non vi sarebbe violazione dell'art. 5 della  legge
costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la  stessa  non  richiede  la
legge rinforzata per la disciplina di dettaglio, la quale puo' essere
contenuta nella legge ordinaria, come gia' prevedeva l'art. 11  della
legge n. 243 del 2012, sotto questo  profilo  non  significativamente
innovato e gia' passato indenne al vaglio della Corte costituzionale,
con la sentenza n. 88 del 2014. Conseguentemente le censure sarebbero
inammissibili per difetto del requisito della lesivita'. 
    Il generico rinvio alle leggi dello Stato risulterebbe poi idoneo
a comprendere anche le leggi rinforzate, con la  conseguenza  che  la
lesione potrebbe essere lamentata solo ove in sede di attuazione  non
si  adotti  la  procedura  di  approvazione   qualificata,   con   la
conseguenza che il  ricorso  sarebbe  inammissibile  per  carenza  di
attuale interesse. 
    Alla  conclusione  secondo  cui  il  rinvio  alla   legge   debba
intendersi  come  rinvio  alla  legge  rinforzata  dovrebbe,  infine,
condurre l'interpretazione conservatrice e l'interpretazione conforme
a Costituzione. 
    9. - Con ricorso depositato il 4 novembre 2016 e iscritto  al  n.
72 del registro ricorsi 2016, la Regione Lombardia ha impugnato,  fra
gli altri, l'art. 3, comma 1, lettera a),  della  legge  n.  164  del
2016, che ha sostituito l'art. 11, comma 1, della legge  n.  243  del
2012, lamentando che la nuova formulazione comporta  la  lesione  del
principio di leale collaborazione e, con esso, degli artt.  5  e  114
Cost. 
    Secondo la ricorrente, a  differenza  di  quanto  previsto  dalla
versione ora abrogata dell'art. 11, che introduceva l'istituzione  di
un Fondo straordinario da destinare  per  il  concorso  dello  Stato,
nelle fasi avverse del ciclo economico o  al  verificarsi  di  eventi
eccezionali,  al   finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali, il  nuovo  testo,  pur  nella  permanenza  delle  medesime
condizioni, prevede «il piu' blando concorso statale, in una  con  la
rivendicazione del potere dello Stato stesso  di  imporre  agli  enti
territoriali  rilevantissimi  oneri  finanziari»  (come  risulta  dal
richiamo agli artt. 9, comma 5, e 12, comma 1, della stessa legge). 
    L'illegittimita'   costituzionale   della   nuova    formulazione
deriverebbe, secondo  la  Regione  Lombardia,  dalla  assenza  di  un
coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella forma di
una previa intesa in Conferenza unificata, o quantomeno di un parere.
Tali forme di coinvolgimento si imporrebbero, secondo la  ricorrente,
con riferimento alla individuazione della misura  dell'accantonamento
e/o della provvista  da  destinare  al  detto  finanziamento,  tenuto
altresi'  conto  che  gli  enti  territoriali,  specialmente  per  le
funzioni  svolte  in  campo  sanitario,  hanno  «la  visione   e   la
disponibilita' di dati conoscitivi ed  elementi  di  valutazione  che
sono cruciali per calibrare l'entita' dei livelli essenziali e  delle
funzioni fondamentali». Inoltre, consentirebbero di  giustificare  la
compressione dell'autonomia finanziaria che l'imposizione di obblighi
di  contribuzione  genera  per  gli  enti  territoriali.  Infine,  si
imporrebbero  ai  fini  della   determinazione   della   ripartizione
dell'onere del concorso finanziario a carico degli enti  territoriali
(e' richiamata la sentenza n. 88 del 2014). 
    10. - Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che  il  ricorso  sia
dichiarato infondato. Come precisato nella sentenza n. 88  del  2014,
l'intervento  statale  rientra  tra  le  materie  di  competenza   di
legislazione esclusiva statale (art. 117, secondo comma,  lettera  m,
Cost.) e andrebbe dunque  esclusa  l'imposizione  di  un  particolare
coinvolgimento delle autonomie (sono richiamate le sentenze n. 62 del
2013; n. 299, n. 293 e n. 234 del 2012). 
    11.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016 e iscritto  al  n.
73 del registro ricorsi 2016, la Regione Liguria  ha  impugnato,  fra
gli altri, l'art. 3, comma 1, lettera a),  della  legge  n.  164  del
2016, che ha sostituito l'art. 11, comma 1, della legge  n.  243  del
2012,  denunciando,  con   analoghe   argomentazioni,   le   medesime
violazioni di cui al ricorso depositato dalla Regione Lombardia. 
    12.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e'  costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
dichiarato infondato per le medesime ragioni  esposte  nella  memoria
depositata nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia. 
    13. - Con ricorso depositato il 7 novembre 2016 e iscritto al  n.
74 del registro ricorsi 2016, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli
altri, l'art. 3 (recte, art. 3, comma 1, lettera a), della  legge  n.
164 del 2016, che ha sostituito l'art. 11, comma 1,  della  legge  n.
243 del 2012, per violazione degli artt. 117, commi terzo  e  quarto,
118, 119 e 120 Cost., nonche' dell'art. 5, comma 1, lettera g), della
legge costituzionale n. 1 del 2012, per le ragioni di cui al  ricorso
depositato dalla Regione Lombardia. 
    14.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e'  costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
dichiarato infondato per le medesime ragioni esposte  in  riferimento
al giudizio promosso dalla Regione Lombardia. 
    15.- Con memorie depositate il 20  settembre  2017,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, le  Regioni  autonome  Trentino-Alto
Adige/Südtirol  e  Friuli  -  Venezia  Giulia  e  la  Regione  Veneto
insistono  per   l'accoglimento   delle   questioni,   ribadendo   le
argomentazioni gia' addotte nei rispettivi ricorsi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Le Province autonome di Bolzano (reg. ric. n. 68 del 2016)  e
di  Trento  (reg.  ric.  n.  69  del  2016),  le   Regioni   autonome
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (reg.  ric.  n.   70   del   2016)   e
Friuli-Venezia Giulia (reg.  ric.  n.  71  del  2016)  e  le  Regioni
Lombardia (reg. ric. n. 72 del 2016), Liguria (reg. ric.  n.  73  del
2016) e Veneto (reg. ric. n 74  del  2016)  hanno  promosso,  tra  le
altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla  legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle
regioni e degli enti locali). 
    Il censurato articolo sostituisce  il  contenuto  del  previgente
art. 11 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243  (Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), il  quale  prevedeva,
al fine di consentire allo Stato di concorrere al  finanziamento  dei
livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle  fasi  avverse
del ciclo o al  verificarsi  di  eventi  eccezionali,  l'istituzione,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di un Fondo straordinario e disciplinava le modalita'  della
sua alimentazione. La disposizione censurata in questa sede  prevede,
invece, che il concorso  statale  avvenga  «[...]  secondo  modalita'
definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei  principi  stabiliti
dalla presente legge». 
    Secondo alcune ricorrenti (le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano,  le  Regioni   autonome   Trentino-Alto   Adige/Südtirol   e
Friuli-Venezia Giulia,  e  la  Regione  Veneto),  tale  disposizione,
rinviando a una futura legge ordinaria la definizione delle modalita'
del concorso statale, violerebbe l'art. 5 della legge  costituzionale
20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio nella Carta costituzionale), che, invece,  richiede  a  tale
scopo l'intervento di una «legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con
legge costituzionale» (art. 81, sesto comma, Cost.). Il ricorso  alla
forma  della  legge  ordinaria,  anziche'  a   quella   della   legge
rinforzata,   richiesta   dall'art.   81,   sesto    comma,    Cost.,
determinerebbe   di   riflesso   la   violazione   delle   competenze
finanziarie, legislative e amministrative delle ricorrenti Province e
Regioni autonome, e interferirebbe  sulla  regolazione  dei  rapporti
finanziari tra le medesime e lo Stato,  nonche'  sulla  procedura  di
modifica dei suddetti rapporti, stabilita dagli statuti di autonomia.
Inoltre, la disposizione censurata sarebbe in contrasto con gli artt.
5 e 114 Cost. (secondo le ricorrenti Regioni Lombardia e  Liguria)  e
117, commi  terzo  e  quarto,  118,  119  e  120  Cost.  (secondo  la
ricorrente Regione  Veneto),  nella  parte  in  cui  non  prevede  il
coinvolgimento delle autonomie territoriali nella forma di una previa
intesa in Conferenza unificata, o quantomeno di un parere. 
    2.- Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  altre
questioni di legittimita' costituzionale promosse dalle ricorrenti, i
giudizi, in considerazione della loro connessione oggettiva  e  della
parziale identita' dei  termini  delle  questioni  ora  all'esame  di
questa Corte, devono essere riuniti, per essere decisi  con  un'unica
pronuncia. 
    3.- In via preliminare deve essere precisato il thema  decidendum
del ricorso promosso dalla  Regione  Veneto.  Nonostante  il  ricorso
censuri l'intero art. 3 della legge n. 164 del  2016,  l'oggetto  del
giudizio deve essere circoscritto al solo comma 1,  lettera  a),  del
suddetto  art.  3,  in  ragione  dei  motivi   posti   a   fondamento
dell'impugnazione (da ultimo, sentenza n. 297 del 2016). 
    4.- In ulteriore  via  preliminare  devono  essere  esaminate  le
eccezioni   di    inammissibilita'    delle    questioni    formulate
dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    Secondo il resistente i ricorsi difetterebbero sia dell'interesse
attuale al ricorso, sia del requisito  della  lesivita'.  L'interesse
attuale al ricorso mancherebbe in  quanto  il  generico  riferimento,
contenuto  nella  disposizione  censurata,  alle  leggi  dello  Stato
sarebbe di per se' idoneo a comprendere anche  le  leggi  rinforzate,
con la conseguenza che la lesione potrebbe al piu'  essere  lamentata
solo ove, in sede di attuazione, non si  adottasse  la  procedura  di
approvazione qualificata. D'altra parte, l'Avvocatura generale  dello
Stato  ritiene  che  la  disposizione  impugnata  sarebbe  priva   di
lesivita', in quanto l'art. 5 della legge  costituzionale  n.  1  del
2012 non  richiederebbe  la  forma  della  legge  rinforzata  per  la
disciplina di dettaglio, la quale puo' essere invece  specificata  da
una legge ordinaria, come gia' prevedeva l'art. 11 della legge n. 243
del 2012. 
    Entrambe le eccezioni devono essere rigettate. 
    L'interpretazione   della   disposizione    censurata    proposta
dall'Avvocatura dello Stato a sostegno  della  carenza  di  interesse
attuale delle ricorrenti non puo' essere condivisa.  Il  testo  della
disposizione  impugnata   afferma   che   «lo   Stato,   in   ragione
dell'andamento  del  ciclo  economico  o  al  verificarsi  di  eventi
eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli  essenziali  delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali, secondo modalita' definite  con  leggi  dello  Stato,  nel
rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla  presente  legge».   Canoni
basilari   dell'interpretazione   giuridica,   quali   sono    quelli
dell'interpretazione testuale e logica,  inducono  necessariamente  a
ritenere che se una legge rinforzata (quale e' la legge  n.  164  del
2016) rimette  a  una  «legge  dello  Stato»  la  definizione  di  un
determinato contenuto (nel caso di specie, le modalita' del  concorso
dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e  sociali),
tale rinvio  non  puo'  che  riferirsi  a  una  legge  ordinaria.  Il
lamentato contrasto con l'art. 81, sesto comma, Cost., che in materia
richiede l'intervento di una «legge approvata a maggioranza  assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti
con legge costituzionale»,  si  verifica,  dunque,  in  virtu'  della
semplice previsione astratta del rinvio  alla  «legge  dello  Stato»,
prima e indipendentemente dal fatto che tale legge sia stata adottata
dal Parlamento. Secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,
infatti, «il giudizio promosso in via principale e' condizionato alla
mera  pubblicazione  di  una  legge  che  si  ritenga  lesiva   della
ripartizione di competenze, a  prescindere  dagli  effetti  che  essa
abbia prodotto» (cosi', ad esempio, la  sentenza  n.  195  del  2017;
nello stesso senso, le sentenze n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015). 
    Ne' puo' essere accolta la seconda eccezione di inammissibilita',
relativa alla carenza del requisito della  lesivita'.  A  prescindere
dalla considerazione che, per costante giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo, sentenza n. 182 del 2017),  una  disposizione,  ancorche'
meramente ripetitiva di una precedente, puo' sempre essere oggetto di
un giudizio di legittimita'  costituzionale,  il  censurato  art.  3,
comma 1, lettera  a),  della  legge  n.  164  del  2016,  tacitamente
abrogando  il  contenuto  del  previgente   art.   11,   ha   portata
evidentemente innovativa. 
    Diversamente da quanto sostenuto dall'Avvocatura  generale  dello
Stato e diversamente da quanto disposto dal previgente art. 11  della
legge (rinforzata) n. 243  del  2012  -  il  quale,  nell'istituirlo,
disciplinava direttamente il  Fondo  straordinario  per  il  concorso
dello Stato nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi  di  eventi
eccezionali, affidando a fonti sub-legislative solo le specificazioni
tecniche  della  disciplina  (sentenza  n.  88  del   2014)   -,   la
disposizione impugnata si limita a prevedere  un  rinvio  alla  legge
dello Stato, fatto salvo il rispetto  dei  principi  contenuti  nella
stessa legge n. 243 del 2012. Il rinvio alla legge  dello  Stato  non
riguarda, dunque, i soli dettagli tecnici,  ma  ricomprende  l'intera
disciplina  del  concorso  statale  al  finanziamento   dei   livelli
essenziali delle prestazioni  e  delle  funzioni  fondamentali  nelle
circostanze  sopra   ricordate.   Sicche',   anche   l'eccezione   di
inammissibilita' per carenza di lesivita',  avanzata  dall'Avvocatura
generale dello Stato, poggia su una lettura non  condivisibile  della
disposizione impugnata. 
    5.- Nel  merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
promossa sull'art. 3, comma 1, lettera a), della  legge  n.  164  del
2016 e' fondata. 
    5.1.- La legge n. 164 del 2016, modificativa della legge  n.  243
del 2012,  e'  una  legge  rinforzata,  ossia,  come  la  precedente,
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di  ciascuna  Camera,
secondo quanto  previsto  dall'art.  81,  sesto  comma,  Cost.,  come
modificato dall'art. 1 della legge  costituzionale  n.  1  del  2012.
Infatti, il nuovo testo dell'art. 81, sesto comma, Cost. prevede che:
«Il contenuto della legge di bilancio,  le  norme  fondamentali  e  i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese
dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito  del  complesso  delle
pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti  con  legge  approvata  a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale»; a sua volta,  l'art.
5 della menzionata legge costituzionale n. 1 del 2012  specifica  nel
dettaglio l'oggetto della legge rinforzata  di  attuazione  dell'art.
81, sesto comma, Cost., menzionando tra l'altro esplicitamente al suo
comma 1, lettera g), «le modalita'  attraverso  le  quali  lo  Stato,
nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi  [di]  eventi
eccezionali  [...],  anche   in   deroga   all'articolo   119   della
Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli
altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni  e
delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali». 
    In attuazione delle suddette previsioni di  rango  costituzionale
e' stata originariamente approvata la legge  rinforzata  n.  243  del
2012, il cui art. 1, comma 2, ribadisce che «La presente  legge  puo'
essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso  da  una
legge successiva approvata ai sensi dell'articolo  81,  sesto  comma,
della Costituzione». 
    Successivamente, il legislatore e' intervenuto  a  modificare  la
legge n.  243  del  2012,  approvando,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti di ciascuna Camera, la legge n. 164 del 2016. Pertanto, la
disposizione oggetto del presente giudizio, contenuta  appunto  nella
legge n. 164 del 2016, e' stata  approvata  in  ossequio  ai  vincoli
procedurali contenuti nell'art. 81, sesto comma, Cost, i quali,  come
gia' chiarito da questa Corte nella sentenza n. 88 del 2014,  trovano
fondamento anche a livello sovranazionale nell'art. 3,  paragrafo  2,
del Trattato sulla stabilita', coordinamento e governance nell'Unione
economica e monetaria, firmato il 2 marzo 2012 e ratificato in Italia
con la legge 23 luglio 2012, n. 114 (cosiddetto Fiscal Compact). 
    Tuttavia, l'impugnato art. 3, comma 1, lettera a), della legge n.
164 del 2016, a differenza del previgente art. 11 della legge n.  243
del 2012, non individua esso stesso alcuna modalita'  attraverso  cui
lo Stato concorre al  finanziamento.  La  disposizione  in  esame  si
limita a demandare a una futura legge ordinaria cio' che essa  stessa
avrebbe dovuto disciplinare,  degradando  cosi'  la  fonte  normativa
della disciplina - relativa alle modalita' del  concorso  statale  al
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili  e  sociali  -  dal
rango della legge rinforzata  a  quello  della  legge  ordinaria.  Ne
consegue  l'elusione  della  riserva  di  legge  rinforzata  disposta
dall'art. 81, sesto comma, Cost. 
    E' pur vero - come affermato nella sentenza n.  88  del  2014  in
riferimento proprio alle leggi rinforzate di attuazione dell'art. 81,
sesto comma, Cost. - che  «la  natura  stessa  dell'atto  legislativo
esclude che esso debba farsi carico di aspetti della  disciplina  che
richiedono solo apporti tecnici», cosi' ammettendo  che  alcuni  suoi
contenuti possano essere specificati da  altre  fonti.  Nel  caso  di
specie,  pero',  la  nuova  disciplina  non  solo  non  detta  alcuna
modalita' attraverso cui debba esplicarsi  il  concorso  statale,  ma
essa e' altresi' priva di qualunque indicazione normativa sostanziale
o procedurale capace di orientare e vincolare la futura «legge  dello
Stato», cosi' contravvenendo palesemente al  dettato  costituzionale.
Ne' la riserva di legge rinforzata  puo'  ritenersi  soddisfatta  dal
generico  richiamo  ai  «principi  stabiliti  dalla  presente  legge»
(ossia, la stessa legge n. 243 del 2012), dei quali la  futura  legge
ordinaria dello Stato dovrebbe assicurare il rispetto. 
    6.-  Alla  luce  delle  esposte   argomentazioni,   deve   essere
dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge n. 164 del 2016 per violazione  dell'art.  5,
comma 1, lettera g),  della  legge  costituzionale  n.  1  del  2012,
rimanendo    pertanto    assorbito    ogni    altro    profilo     di
incostituzionalita'. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla  legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle
regioni e degli enti locali). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA