N. 238 ORDINANZA 25 ottobre - 10 novembre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Locazione di immobili  urbani  -  Contratti  di  locazione  abitativa
  registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23  del
  2011 e prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del  2014
  - Misura del canone locativo o indennita' di occupazione dovuti dai
  conduttori tra la data di entrata in vigore del citato d.lgs. e  il
  16 luglio 2015. 
- Legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  recante  «Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
  stabilita' 2016)», art. 1, comma 59, nella parte in cui sostituisce
  l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
  delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
  abitativo). 
(GU n.46 del 15-11-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,
  Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili ad uso  abitativo),  promossi  dal  Tribunale
ordinario di  Palermo  con  ordinanza  del  12  ottobre  2016  e  dal
Tribunale ordinario di Milano con ordinanza  del  29  novembre  2016,
iscritte ai nn. 4 e 57 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 17, prima serie speciale,
dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 25 ottobre  2017  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che - nel corso di un giudizio relativo a  contratto  di
locazione tardivamente registrato su iniziativa del  conduttore,  nei
confronti del quale il locatore aveva proposto domanda di condanna al
pagamento della differenza tra il canone  pattuito  e  il  canone  da
questi autoridottosi in forza dell'art. 3, comma 8, lettera  c),  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia  di
federalismo Fiscale Municipale), per il quale,  in  caso  di  tardiva
registrazione del contratto, il conduttore, che ne avesse  consentito
l'emersione, era appunto autorizzato a corrispondere il corrispettivo
locatizio nella minor «misura pari al triplo della rendita catastale»
dell'immobile - l'adito Tribunale ordinario di Palermo, premessane la
rilevanza, e  la  non  manifesta  infondatezza  in  riferimento  agli
articoli 3, 42 (ancorche' non richiamato in dispositivo), e 136 della
Costituzione, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n.
4 del 2017), questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  nella  parte  in   cui
sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998,  n.  431
(Disciplina delle locazioni e del  rilascio  degli  immobili  ad  uso
abitativo); 
    che la norma cosi' denunciata testualmente  dispone  che  «per  i
conduttori che, agli effetti della  disciplina  di  cui  all'art.  3,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  prorogati
dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2014,  n.  80,
hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio  2015,  il
canone annuo di locazione nella misura stabilita  dalla  disposizione
di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo  n.  23
del  2011,  l'importo  del  canone   di   locazione   dovuto   ovvero
dell'indennita' di occupazione maturata, su base  annua  e'  pari  al
triplo   della   rendita   catastale   dell'immobile,   nel   periodo
considerato»; 
    che, secondo il rimettente, detta norma  si  porrebbe,  in  primo
luogo, in contrasto con l'art. 136 Cost., per elusione del  giudicato
di cui alle sentenze di questa Corte n. 50 del  2014  e  n.  169  del
2015,  dichiarative   della   illegittimita'   costituzionale   delle
disposizioni, del d.lgs. n. 23 del 2011 e della legge n. 80 del 2014,
dalla norma stessa richiamate e da essa in tal modo  fatte  rivivere;
violerebbe, inoltre, l'art. 3 Cost., sia per  il  profilo  della  sua
riferibilita' solo alle locazioni abitative (e  non  anche  a  quelle
commerciali), sia in ragione del «duplice  contrapposto  effetto,  al
contempo, "premiante" per i conduttori e "punitivo" per i  locatori»;
e comporterebbe un  vulnus,  infine,  anche  all'art.  42  Cost.,  in
quanto,  «consentendo  ai  conduttori  di  continuare  a  beneficiare
dell'applicazione   del   contratto   catastale»,    imporrebbe    un
«apprezzabile sacrificio delle facolta' insite nel diritto domenicale
del proprietario» (locatore), in assenza di una funzione sociale  che
lo giustifichi; 
    che anche il Tribunale di Milano - con ordinanza (reg. ord. n. 57
del 2017) emessa in altro giudizio di analogo contenuto - ha dubitato
della legittimita' costituzionale del  predetto  art.  1,  comma  59,
della legge n. 208 del 2015, in riferimento al (l'unico) parametro di
cui all'art. 136 Cost.; 
    che, in entrambi i giudizi innanzi a questa Corte, e' intervenuto
il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   per   il   tramite
dell'Avvocatura  generale  dello   Stato,   che   ha   concluso   per
l'inammissibilita' o l'infondatezza delle questioni sollevate. 
    Considerato che, nel formulare le rispettive censure, entrambi  i
Tribunali rimettenti muovono dalla premessa che il denunciato art. 1,
comma  59,  della  legge  n.  208  del  2015  reiteri  il  cosiddetto
"contratto catastale" - reputato discriminatorio  nei  confronti  dei
locatori di immobili  ad  uso  abitativo  e  lesivo  del  correlativo
diritto di proprieta' - quale a suo  tempo  introdotto  dall'art.  3,
commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, dichiarato costituzionalmente
illegittimo dalla sentenza n.  50  del  2014  e,  nei  suoi  effetti,
prorogato dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014,
convertito, anch'esso caducato con sentenza n. 169 del 2015; 
    che, con sentenza n. 87 del 2017 (successiva  al  deposito  delle
odierne ordinanze di rimessione), questa Corte ha  pero'  gia'  avuto
occasione  di  rilevare   che   -   diversamente   dalle   richiamate
disposizioni di cui al d.lgs. n. 23 del 2011 e  al  d.l.  n.  47  del
2014, che avevano (la prima) operato e (la  seconda)  prorogato  «una
sorta  di  convalida  di  un  contratto  "nullo"   per   difetto   di
registrazione, conformando [...] il  sottostante  rapporto  giuridico
quanto a durata e corrispettivo» - l'art. 13, comma 5, della legge n.
431 del 1998, come novellato dall'art. 1, comma 59,  della  legge  n.
208  del  2015,  qui  nuovamente  in  esame,  «non  ripristina   (ne'
ridefinisce il contenuto  relativo  a  durata  e  corrispettivo)  dei
pregressi contratti non registrati, la  cui  convalida,  per  effetto
delle richiamate disposizioni del 2011 e del 2014, e' venuta meno, ex
tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimita'
costituzionale»,   e   viceversa   prevede   «una   predeterminazione
forfettaria  del  danno  patito  dal  locatore   e/o   della   misure
dell'indennizzo dovuto dal conduttore (Corte di  cassazione,  sezione
terza, sentenza  13  dicembre  2016,  n.  25503),  in  ragione  della
occupazione illegittima del  bene  locato,  stante  la  nullita'  del
contratto e, dunque l'assenza di suoi effetti ab origine»; 
    che, infatti, una  volta  che  il  legislatore  del  2015  si  e'
disinteressato del ripristino dei  rapporti  giuridici  di  locazione
sorti  in  base  a  contratti  non  registrati  tempestivamente,   la
disciplina inerente al pagamento dell'importo annuo «pari  al  triplo
della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato»,  non
puo' altrimenti collegarsi che alla  pregressa  situazione  di  fatto
della illegittima detenzione del bene immobile «in  forza  di  titolo
nullo e privo di effetti»; ed essere, dunque, propriamente «attinente
al  profilo  dell'arricchimento  indebito  del  conduttore,  cui   e'
coerente il pagamento di una indennita' di occupazione e  non  di  un
canone di locazione, non affatto dovuto», essendo «significativo,  in
tale contesto, anche il venire meno della previsione dell'adeguamento
ISTAT dell'importo dovuto, consentaneo, invero,  soltanto  al  canone
quale corrispettivo della locazione in essere»; 
    che la selezione  dei  destinatari  -  quale  si  rinviene  nella
scrutinata novella del 2015 - trova giustificazione nella particolare
situazione di  diritto,  ingenerata  dalla  pregressa  normativa  poi
dichiarata  illegittima,  «sulla  quale  il  conduttore  aveva  pero'
riposto affidamento (fino alla data, appunto, della  declaratoria  di
siffatta illegittimita'),  essendosi  conformato  a  quanto  da  essa
disposto» (sentenza n. 87 del 2017), risultando, di conseguenza,  non
irragionevole il parziale e temporaneo pregiudizio economico  che,  a
fini di tutela di un siffatto affidamento, possa esserne derivato  al
proprietario locatore; 
    che cio', dunque, toglie ogni consistenza ai  formulati  sospetti
di contrasto della suddetta  disposizione  con  i  parametri  di  cui
all'art. 136 ed agli artt. 3 e 42 Cost.; 
    che le odierne questioni  sono  tutte,  pertanto,  manifestamente
infondate,  per  erroneita'  della  esegesi  della  norma  denunciata
presupposta dai rimettenti e sulla quale si base ogni  censura  dagli
stessi formulata. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», nella parte in
cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre  1998,  n.
431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42  e  136
della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di  Palermo  e,   in
relazione all'art. 136 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano,  con
le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA