N. 26 ORDINANZA 10 gennaio - 9 febbraio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni in materia di bilancio e contabilita' pubblica. 
- Legge della Provincia autonoma di  Trento  5  agosto  2016,  n.  14
  (Assestamento del bilancio di previsione della  Provincia  autonoma
  di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018), art. 7. 
-   
(GU n.7 del 14-2-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della
legge della Provincia  autonoma  di  Trento  5  agosto  2016,  n.  14
(Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma  di
Trento per  gli  esercizi  finanziari  2016  -  2018),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13
ottobre 2016,  depositato  in  cancelleria  il  17  ottobre  2016  ed
iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nella camera di consiglio del 10 gennaio  2018  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  10-13  ottobre  2016,
depositato in cancelleria il  17  ottobre  2016,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  ha  impugnato  l'art.  7  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 5 agosto 2016, n. 14  (Assestamento  del
bilancio di previsione della Provincia autonoma  di  Trento  per  gli
esercizi finanziari 2016 - 2018), in relazione agli  artt.  81,  117,
terzo comma, e 119, secondo comma,  della  Costituzione,  nonche'  in
riferimento  all'art.  79  del  d.P.R.  31  agosto   1972,   n.   670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); 
    che, ad avviso del ricorrente,  la  disposizione  censurata  deve
ritenersi in contrasto con l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243 (Disposizioni per l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),
nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 12  agosto
2016, n. 164 (Modifiche alla legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  in
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali),
cosi' come richiamato dall'art. 1, comma 709, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»; 
    che si e' costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento,
chiedendo la declaratoria  di  inammissibilita'  del  ricorso  o,  in
subordine, la reiezione dello stesso per infondatezza; 
    che, con atto depositato il 15 maggio 2017  e  nuovamente  il  23
maggio 2017, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 24  marzo  2017,  ha
dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione delle  modifiche  alla
disposizione censurata, apportate dalla resistente con l'art. 5 della
legge provinciale 29  dicembre  2016,  n.  20  (Legge  di  stabilita'
provinciale 2017); 
    che, su  conforme  deliberazione  della  Giunta  della  Provincia
autonoma di Trento in data 9 giugno 2017,  la  resistente,  con  atto
depositato il 27 luglio del  2017,  ha  dichiarato  di  accettare  la
rinuncia al ricorso. 
    Considerato che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via
principale  la  rinuncia  al  ricorso,  accettata  dalla   resistente
costituita, determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 107 del 2017 e  n.  189  del
2016; ordinanze n. 224 e n. 204 del 2017). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA