N. 30 ORDINANZA 9 gennaio - 16 febbraio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Agenzia regionale per la protezione  dell'ambiente
  (A.R.P.A.)   -   Direttore   tecnico   scientifico   e    direttore
  amministrativo - Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla data
  di nomina del nuovo direttore generale. 
- Legge della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  3  marzo  1998,  n.  6
  (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
  - A.R.P.A), art. 9, comma 6 
(GU n.8 del 21-2-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 6,
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo  1998,  n.  6
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente -
A.R.P.A), promosso dalla Corte di  cassazione,  sezione  lavoro,  nel
procedimento  vertente  tra  G.  M.  e  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  (ARPA)  del  Friuli-Venezia  Giulia,   con
ordinanza del 15  luglio  2016,  iscritta  al  n.  248  del  registro
ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  G.  M.,  nonche'  l'atto  di
intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
    udito nella udienza  pubblica  del  9  gennaio  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi gli avvocati Luciana Criaco per G. M. e Ettore Volpe per la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 15 luglio 2016,  iscritta  al  n.
248 del registro ordinanze 2016,  la  Corte  di  cassazione,  sezione
lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma  6,
della legge della Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  3  marzo
1998, n. 6 (Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente - A.R.P.A.); 
    che  il  giudice  a  quo   riferisce   che   G.   M.,   direttore
tecnico-scientifico  dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente (ARPA), ha impugnato il  provvedimento  di  revoca  del
proprio  incarico  disposto,  senza  motivazione,   dal   commissario
straordinario dell'ARPA, nominato dalla Giunta regionale e subentrato
nelle funzioni del precedente direttore generale; 
    che, ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  norma  censurata,
stabilendo  che  il  direttore  tecnico-scientifico  e  il  direttore
amministrativo dell'ARPA cessano dall'incarico entro tre  mesi  dalla
data di nomina del nuovo direttore generale, istituisce un meccanismo
di decadenza automatica e generalizzata dalle funzioni  dirigenziali,
lesivo, come tale, del principio  di  buona  amministrazione  di  cui
all'art. 97 della Cost.; 
    che si e' costituito in giudizio  G.  M.,  parte  ricorrente  nel
giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata; 
    che e' intervenuta in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, deducendo l'inammissibilita' e,  nel  merito,  l'infondatezza
della questione sollevata; 
    che, secondo la  Regione  interveniente,  l'ordinanza  non  offre
un'adeguata ricostruzione del quadro normativo  di  riferimento,  non
consentendo  di  verificare  la  necessita'  di  applicazione   della
disposizione della  cui  legittimita'  costituzionale  il  rimettente
dubita; 
    che la  questione  sollevata  sarebbe,  comunque,  infondata  nel
merito,  in  quanto  le  ragioni  alla  base  del  provvedimento   di
risoluzione del rapporto andrebbero  individuate  nelle  esigenze  di
natura organizzativa  e  istituzionale  sottese  al  commissariamento
dell'ARPA disposto dall'art. 12, commi da 38 a 40, della legge  della
Regione Friuli- Venezia Giulia 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del
bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2008-2010  ai
sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007,  n.  21),
volte  al  recupero  della  efficienza  ed  economicita'  dell'azione
dell'ente   e,   quindi,   espressione   del   principio   di   buona
amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; 
    che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha  depositato,  in
prossimita'  dell'udienza   pubblica,   una   memoria   illustrativa,
ribadendo l'inammissibilita' e, in  subordine,  l'infondatezza  della
questione sollevata. 
    Considerato che il giudice rimettente,  limitandosi  a  censurare
l'art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  3
marzo  1998,  n.  6  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale   per   la
protezione dell'ambiente - A.R.P.A), omette ogni riferimento -  anche
al  solo  fine  di  escluderne  eventualmente  il  rilievo   -   alle
disposizioni contenute nell'art. 12, commi da 38 a  40,  della  legge
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia   14   agosto   2008,   n.   9
(Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo  34  della  legge  regionale  8
agosto 2007, n. 21),  che  ha  autorizzato  la  Giunta  regionale  ad
avviare un processo di riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  (ARPA)  e  a   nominare   un   commissario
straordinario, con le funzioni del direttore  generale  e  potere  di
nomina   del   direttore   tecnico-scientifico   e   del    direttore
amministrativo; 
    che la cessazione del  rapporto  di  lavoro  del  ricorrente  nel
giudizio a quo e', appunto, avvenuta a seguito della nomina da  parte
della Giunta regionale del commissario straordinario dell'ARPA; 
    che la questione in esame riguarda una fattispecie piu' specifica
rispetto ai poteri  del  direttore  generale  dell'ARPA,  considerati
nell'ordinanza di rimessione; 
    che il  caso  attiene,  infatti,  non  ai  poteri  del  direttore
generale, ma a quelli del commissario straordinario dell'ARPA, figura
che,  pur  avendo  le  funzioni  del  direttore  generale,  e'  stata
istituita e regolamentata dai gia' citati commi da 38 a 40  dell'art.
12 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2008; 
    che, pertanto,  non  essendo  stata  evocata  e  considerata  dal
giudice  a  quo  la  norma  relativa  ai   poteri   del   Commissario
straordinario dell'ARPA, si deve  concludere  per  l'inammissibilita'
della questione, in quanto l'erronea ed incompleta ricostruzione  del
quadro  normativo  di  riferimento  mina   irrimediabilmente   l'iter
argomentativo posto a base  della  valutazione  di  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza effettuata nell'ordinanza  di  rimessione  (ex
multis, ordinanze n. 55 del 2017, n. 247, n. 246 e n. 136  del  2016,
n. 209, n. 115 e n. 90 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 6, della  legge  della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  3  marzo  1998,  n.  6  (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente  -  A.R.P.A)
sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte
di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA