N. 147 SENTENZA 22 maggio - 11 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Istituzione del servizio di sociologia del territorio -
  Definizione di  compiti,  attivita'  e  requisiti  degli  operatori
  sociologi - Copertura finanziaria dei relativi oneri. 
- Legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del
  servizio di sociologia del territorio della Regione Campania). 
-   
(GU n.29 del 18-7-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
3 e 4, lettera a), 2, comma 1, 3  e  4,  della  legge  della  Regione
Campania  22  maggio  2017,  n.  13  (Istituzione  del  servizio   di
sociologia del  territorio  della  Regione  Campania),  promosso  con
ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  notificato  il
21-27 luglio 2017, depositato  in  cancelleria  il  28  luglio  2017,
iscritto al n. 52  del  registro  ricorsi  2017  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  36,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  maggio  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Almerina Bove per la  Regione
Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  il  21  luglio  2017,  depositato  in
cancelleria il 28 luglio 2017  e  iscritto  al  n.  52  del  registro
ricorsi 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato,  in
riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117,  secondo  comma,
lettera l), e terzo comma della Costituzione, gli artt. 1, commi 3  e
4, lettera a); 2, comma 1; 3 e 4, della legge della Regione  Campania
22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del  servizio  di  sociologia  del
territorio della Regione Campania). 
    1.1.- Il ricorrente, dopo  aver  analizzato  il  contenuto  degli
artt. 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma l, e 3  della  legge  reg.
Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio  di  sociologia
del  territorio,  definendo  compiti,  attivita'  e  requisiti  degli
operatori sociologi, ritiene che questi, ponendosi in  contrasto  con
le norme interposte di cui all'art. 1 della legge 23 marzo  1993,  n.
84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione
dell'albo professionale) e di cui all'art. 12 della legge 8  novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali), violino il  principio  fondamentale
della legislazione che  riserva  allo  Stato  l'individuazione  delle
figure  professionali  nella  materia  delle  «professioni»,  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia, al  riguardo,
che  questa  Corte  ha  costantemente  affermato  che   la   potesta'
legislativa regionale nella materia concorrente  delle  «professioni»
deve   rispettare   il    principio    fondamentale    secondo    cui
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente
unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni  solo
la  disciplina  di  quegli  aspetti  che  presentano  uno   specifico
collegamento con la realta' regionale. 
    Inoltre, a parere del ricorrente, le norme impugnate, attribuendo
ai sociologi lo svolgimento,  in  via  esclusiva,  di  attivita'  che
l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 riserva, invece, alla professione
di   assistente   sociale,   violerebbero   anche   i   principi   di
«razionalita'» e di buon andamento della pubblica amministrazione, di
cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 97 Cost. 
    Infine, dopo aver rilevato che la figura dell'operatore sociologo
non risulta contemplata nel Contratto collettivo nazionale di  lavoro
(CCNL) relativo alla revisione del  sistema  di  classificazione  del
personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali» del 31  marzo
1999  (che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  1,   il   sistema   di
classificazione professionale del personale con  rapporto  di  lavoro
dipendente a tempo indeterminato e determinato, escluso  solo  quello
con qualifica dirigenziale, del comparto Regioni e Autonomie locali),
il ricorrente sostiene che le norme impugnate, introducendo una nuova
disciplina dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile
tramite  i  contratti  collettivi,  violerebbero  anche  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'«ordinamento civile». 
    1.2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna  anche
l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13  del  2017,  sostenendo  che
tale disposizione, secondo cui l'amministrazione  regionale  provvede
agli oneri conseguenti all'istituzione del  «Servizio  di  sociologia
del territorio» con le risorse disponibili per la  realizzazione  dei
Piani sociali di zona, non contiene alcuna  quantificazione  di  tali
oneri di spesa, ponendosi, conseguentemente, in contrasto con  l'art.
19, comma  1,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica), a tenore del quale «[l]e leggi e  i
provvedimenti che comportano  oneri,  anche  sotto  forma  di  minori
entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche  devono
contenere la  previsione  dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della
copertura  finanziaria  riferita  ai  relativi  bilanci,  annuali   e
pluriennali», e con il principio  di  copertura  finanziaria  di  cui
all'art. 81, terzo comma, Cost. 
    A conforto di tale tesi, il Presidente del Consiglio dei ministri
richiama, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 181 del 2013
che, nel dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  di  una  norma
regionale che non quantificava gli oneri finanziari  derivanti  dalla
sua applicazione, ha affermato che il  comma  1  dell'art.  19  della
legge n. 196 del 2009 specificativo «del precetto di cui all'art. 81,
terzo comma,  Cost.,  prescrive  quale  presupposto  della  copertura
finanziaria la previa quantificazione della spesa o  dell'onere,  per
l'evidente motivo  che  non  puo'  essere  assoggettata  a  copertura
un'entita'  indefinita».  In  proposito,  il  ricorrente   evidenzia,
inoltre, che la Corte ha, piu' volte, precisato che  «il  legislatore
regionale non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale  esigenza  di
chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art.  81  Cost.  si  ispira»
(sentenza n. 359 del 2007), chiarendo che la copertura di nuove spese
«deve essere credibile, sufficientemente  sicura,  non  arbitraria  o
irrazionale, in equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213 del 2008). 
    2.- Il 10 agosto 2017 la Regione Campania  si  e'  costituita  in
giudizio sostenendo  l'infondatezza  del  ricorso,  senza,  tuttavia,
motivare al riguardo. Successivamente, il 27 aprile 2018,  la  difesa
regionale ha depositato  una  memoria,  affermando,  in  particolare,
l'inammissibilita' delle censure relative all'art. 2 della legge reg.
Campania n. 13 del 2017 e, comunque, l'infondatezza delle questioni. 
    2.1.- A fondamento  della  dedotta  inammissibilita',  la  difesa
della Regione eccepisce che le previsioni  dell'art.  2  della  legge
reg. Campania n. 13 del 2017  non  implicherebbero,  in  alcun  modo,
considerate ex se, che l'espletamento del  nuovo  servizio  regionale
debba essere svolto da un operatore sociologo  piuttosto  che  da  un
assistente sociale. 
    2.2.- Nel merito, la Regione Campania ritiene infondate tutte  le
censure avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Le  norme  impugnate,  a  parere  della  difesa  regionale,   non
istituirebbero, infatti, una nuova figura professionale,  limitandosi
a prevedere, nell'ambito del sistema dei servizi  sociali  regionali,
il  «Servizio  di  sociologia  del  territorio»,  al  solo  scopo  di
garantire ai cittadini un  piu'  efficace  accesso  alle  prestazioni
sociali attinenti alle discipline sociologiche. 
    Piu' precisamente, la Regione Campania avrebbe  inteso  istituire
il  Servizio  di  sociologia  del  territorio  per   ciascun   ambito
territoriale e, in un'ottica di efficienza, avrebbe previsto in  esso
la  presenza  di  almeno  un  operatore  sociologo.   Nessuna   nuova
professione verrebbe, quindi, istituita dalle norme  impugnate,  come
comprovato  dalla  circostanza  che  le  disposizioni  censurate  non
individuano per l'operatore sociologo ne' un percorso  professionale,
ne' un percorso  formativo,  ne'  stabiliscono  requisiti  o  criteri
specifici volti a consentire l'accesso alle relative mansioni. 
    La  difesa  regionale  ritiene  insussistente  anche   l'asserita
violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'«ordinamento civile». La legge regionale, ad avviso della  parte
resistente, non  conterrebbe,  infatti,  alcuna  regolamentazione  di
istituti tipici del rapporto di lavoro. 
    In particolare, la Regione evidenzia che il  mancato  riferimento
al profilo del sociologo nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL), comparto Regioni ed Autonomie locali, del 31 marzo del  1999,
che  disciplina  il  sistema  di  classificazione  professionale  del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
non assume alcun rilievo nel caso, in quanto i profili  professionali
sono  indicati,  per   ciascuna   categoria,   a   titolo   meramente
esemplificativo e non tassativo. 
    A parere della Regione, infine, sarebbe infondato anche il motivo
di ricorso con cui si denuncia l'illegittimita' costituzionale  della
disposizione di cui all'art. 4 della legge reg. Campania  n.  13  del
2017, per l'asserito contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., con
riferimento alla norma interposta di cui all'art. 19, comma 1,  della
legge n. 196 del  2009.  Cio'  in  quanto  il  legislatore  regionale
avrebbe  espressamente  previsto,  nell'impugnata  disposizione,  che
dall'attuazione  della  legge  reg.  n.  13  del  2017  non  derivino
ulteriori oneri e spese a carico del bilancio  regionale,  stabilendo
che all'esecuzione della  legge  si  provveda  con  le  risorse  gia'
stanziate e disponibili per la realizzazione  dei  piani  sociali  di
zona. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 3 e 4, lettera
a); 2, comma 1; 3 e 4, della legge della Regione Campania  22  maggio
2017, n. 13 (Istituzione del servizio di  sociologia  del  territorio
della Regione Campania). 
    Il ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate di cui  agli
artt. 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, e 3  della  legge  reg.
Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio  di  sociologia
del  territorio,  definendo  compiti,  attivita'  e  requisiti  degli
operatori sociologi,  contrastando  con  le  norme  statali  previste
dall'art. 1 della legge 23  marzo  1993,  n.  84  (Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale) e dall'art. 12 della legge 8  novembre  2000,  n.  328
(Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema   integrato   di
interventi e servizi  sociali),  violino  il  principio  fondamentale
della legislazione statale che, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,
della Costituzione in materia di «professioni»,  riserva  allo  Stato
l'individuazione delle figure professionali, nonche', attribuendo  ai
sociologi lo svolgimento, in via esclusiva, di  compiti  e  attivita'
operative che l'art. 1 della legge n. 84 del  1993  riserva,  invece,
alla  professione  di  assistente  sociale,  violino  i  principi  di
razionalita' e di buon andamento della  pubblica  amministrazione  di
cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    Le dette norme, inoltre, ad avviso del ricorrente,  disciplinando
rapporti di diritto privato regolati  dal  codice  civile  tramite  i
contratti collettivi, violerebbero anche  la  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento  civile»,  stabilita
dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche  l'art.  4
della medesima legge reg. Campania n.  13  del  2017,  ritenendo  che
questa disposizione, secondo cui l'amministrazione regionale provvede
agli oneri conseguenti all'istituzione del  «Servizio  di  sociologia
del territorio» con le risorse disponibili per la  realizzazione  dei
Piani  sociali  di  zona,  non  quantificando  gli  oneri  finanziari
derivanti dall'applicazione della legge, si ponga  in  contrasto  con
l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica), a tenore del quale «[l]e leggi e  i
provvedimenti che comportano  oneri,  anche  sotto  forma  di  minori
entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche  devono
contenere la  previsione  dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della
copertura  finanziaria  riferita  ai  relativi  bilanci,  annuali   e
pluriennali», violando cosi' il principio  di  copertura  finanziaria
stabilito dall'art. 81, terzo comma, Cost. 
    La  mancata  quantificazione  degli  oneri  finanziari  derivanti
dall'applicazione della nuova legge regionale renderebbe, infatti,  a
parere del ricorrente, assolutamente inadeguato il rinvio,  contenuto
nella norma impugnata, alle risorse disponibili per la  realizzazione
dei  piani  sociali  di  zona,  in  quanto  gli   oneri   conseguenti
all'applicazione della legge potrebbero essere di  entita'  superiore
alla capienza delle risorse disponibili. 
    2.- La Regione Campania si e' costituita in  giudizio  chiedendo,
preliminarmente, di  dichiarare  l'inammissibilita'  della  questione
avente ad oggetto l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13  del  2017
e, comunque, la non fondatezza di tutte le questioni sollevate. 
    3.-  Deve,   innanzitutto,   essere   respinta   l'eccezione   di
inammissibilita' formulata dalla difesa  regionale,  in  quanto  tale
eccezione, fondata sull'assunto che l'espletamento del nuovo servizio
regionale possa essere svolto, indifferentemente,  da  un  assistente
sociale  piuttosto  che  da  un  operatore  sociologo,  riguarda,  in
realta', il merito delle questioni in esame. Cio' in quanto l'art.  2
della legge reg. Campania n. 13 del 2017, elencando i  compiti  e  le
attivita'  del  Servizio  di  sociologia   del   territorio,   appare
indispensabile, nell'economia del testo normativo, per ricostruire le
funzioni assegnate ai sociologi e oggetto delle censure. 
    4.- Le questioni possono essere esaminate nell'ordine  risultante
dal ricorso. 
    5.- Le questioni aventi ad oggetto gli artt.  1,  commi  3  e  4,
lettera a), 2, comma 1, 3 della legge reg. Campania n.  13  del  2017
non sono fondate con riferimento ai parametri costituzionali evocati,
anche se va dichiarata comunque  l'illegittimita'  costituzionale  di
tali disposizioni in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, come di seguito specificato. 
    Invero,  questa  Corte,  con  orientamento  ormai  costante,   ha
affermato  che  «la  potesta'  legislativa  regionale  nella  materia
concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio  secondo
cui l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i  relativi
profili e titoli abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario, allo  Stato,  rientrando  nella  competenza
delle Regioni la disciplina di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico collegamento con la realta' regionale; tale  principio,  al
di la' della particolare attuazione ad  opera  dei  singoli  precetti
normativi, si configura infatti  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla legge regionale, da cio' derivando che non e'  nei
poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza
n. 98 del 2013). 
    Nel caso in esame, pero',  le  norme  impugnate  non  introducono
alcuna nuova figura professionale, limitandosi ad istituire un  nuovo
servizio sociale regionale, il Servizio di sociologia del territorio,
da garantire in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un
operatore sociologo. 
    Inoltre, l'art. 3 della  legge  reg.  Campania  n.  13  del  2017
precisa che l'istituito Servizio  di  sociologia  del  territorio  si
avvale per  «lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  sociologi
professionisti che esercitano la  professione  ai  sensi  di  legge»,
facendo inequivoco rinvio alla disciplina statale vigente in materia. 
    Sotto  altro  profilo,  neppure   potrebbe   ritenersi   che   le
disposizioni impugnate attribuiscano ai sociologi funzioni che l'art.
1 della legge n. 84 del 1993 assegna,  invece,  alla  professione  di
assistente sociale. L'intervento «per la prevenzione, il  sostegno  e
il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di
bisogno e  di  disagio»  e',  infatti,  attribuito  dalla  disciplina
statale agli assistenti sociali, ma cio' non esclude,  evidentemente,
che, in una ottica professionale diversa, possano  intervenire  nella
medesima situazione, data la genericita' della previsione  normativa,
anche altri professionisti. 
    Questa necessaria (e indispensabile) interferenza di funzioni tra
professioni e', d'altronde, riconosciuta anche dalla recente legge 11
gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia  di  sperimentazione
clinica di medicinali nonche'  disposizioni  per  il  riordino  delle
professioni sanitarie e per  la  dirigenza  sanitaria  del  Ministero
della salute) che, all'art. 5, istituendo  l'area  delle  professioni
sociosanitarie, indica la necessita' di  individuare  «nuovi  profili
professionali  sociosanitari»,  che  «non  trovino   rispondenza   in
professioni gia'  riconosciute»,  e  riconduce  nella  detta  area  i
«preesistenti profili  professionali  di  operatore  socio-sanitario,
assistente sociale, sociologo ed educatore professionale». 
    L'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto  precipuo  della
impugnata legge regionale possono, quindi, essere intesi  come  volti
semplicemente ad assicurare ai cittadini della Regione  Campania  una
serie di servizi specifici della  professione  del  sociologo,  senza
interferire in alcun modo nell'ambito delle competenze  attribuite  a
questo dalla disciplina statale. 
    Alla luce di tali  considerazioni  appaiono  infondate  anche  le
dedotte violazioni del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3
Cost.,  e  del   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97  Cost.  Cio'  in  quanto  nessuna
violazione dei detti principii puo' discendere dalle norme denunciate
che, come rilevato, non disciplinano una professione,  ampliandone  o
restringendone le attivita' di spettanza, ma si limitano ad istituire
un servizio regionale aperto anche ai laureati in sociologia. 
    Ne', infine, ricorrono, nel caso, gli estremi di  una  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  che  assegna  alla
competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. 
    Le  disposizioni  impugnate  non  contengono,   infatti,   alcuna
statuizione volta a regolamentare istituti tipici riconducibili  alla
materia dell'ordinamento civile di  competenza  legislativa  statale.
Peraltro, nessun pregio potrebbe attribuirsi al fatto che l'operatore
sociologo non risulti contemplato tra le figure  professionali  prese
in considerazione dal CCNL Regioni ed Autonomie locali del  31  marzo
1999, in quanto le relative previsioni non hanno carattere tassativo. 
    6.- Nondimeno, come si e' detto, la questione avente  ad  oggetto
l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13  del  2017  e'  fondata  con
riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. 
    L'art. 19, comma 1, della legge n. 196  del  2009,  inserito  nel
Titolo V della stessa legge (La copertura finanziaria  delle  leggi),
dispone, in relazione agli oneri a carico dei bilanci degli enti  del
settore pubblico, che: «[l]e leggi e i provvedimenti  che  comportano
oneri, anche sotto forma di minori  entrate,  a  carico  dei  bilanci
delle  amministrazioni  pubbliche  devono  contenere  la   previsione
dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della   copertura   finanziaria
riferita  ai  relativi  bilanci,  annuali   e   pluriennali».   Detta
disposizione, specificativa del precetto di cui  all'art.  81,  terzo
comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria
la previa quantificazione della spesa, per l'evidente motivo che  non
puo' essere assoggettata a copertura un'entita' indefinita. 
    Dall'esame della disposizione impugnata si evince, con chiarezza,
che la norma scrutinata non  contiene  alcuna  quantificazione  della
spesa derivante dall'applicazione della legge reg. Campania n. 13 del
2017. 
    Ne' potrebbe ritenersi che la legge  in  questione  non  implichi
nuove e maggiori spese, come invece sostenuto dalla difesa regionale,
considerato  che  questa  istituisce  un   nuovo   servizio   sociale
regionale,  il  Servizio  di  sociologia  del  territorio,   di   cui
garantisce  l'attivazione,  in  ogni  ambito  territoriale,  con   la
presenza di almeno un operatore sociologo. 
    Neppure, in assenza della quantificazione della  spesa,  potrebbe
considerarsi adeguato il rinvio  fatto  dalla  norma  censurata  alle
risorse disponibili per la realizzazione dei piani  sociali  di  zona
«nell'ambito della dotazione  della  Missione  12  (Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e  governo
della rete  dei  servizi  sociosanitari  e  sociali),  Titolo  1  del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio  2017-2019».  Cio'
in quanto, evidentemente, l'ammontare  della  spesa  potrebbe  essere
superiore a quello delle risorse disponibili. 
    Dunque, l'art. 4  della  legge  reg.  Campania  n.  13  del  2017
contrasta con l'art. 81, terzo comma,  Cost.  e,  pertanto,  ne  deve
essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale. 
    7.- Va rilevato  che  tutte  le  disposizioni  della  legge  reg.
Campania n. 13 del 2017, compresi gli artt.  5  e  6  non  impugnati,
recanti, rispettivamente, le disposizioni  transitorie  e  quelle  di
disciplina  dell'entrata  in  vigore  della  legge,  sono  funzionali
all'istituzione  del  Servizio  di  sociologia   del   territorio   e
all'inserimento di tale servizio nell'ambito  dei  piani  sociali  di
zona. 
    Ne deriva l'inscindibile connessione esistente  tra  l'art.  4  e
tutte le altre disposizioni della legge reg. Campania n. 13 del 2017,
insuscettibili di attuazione in carenza  di  finanziamento,  per  cui
l'illegittimita' costituzionale del  primo  deve  estendersi  in  via
consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art.  27  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13  (Istituzione  del
servizio di sociologia del territorio della Regione Campania); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della legge  della  Regione
Campania n. 13 del 2017. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA