N. 150 SENTENZA 22 maggio - 11 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ambiente - Misure di salvaguardia in pendenza  dell'approvazione  del
  nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti - Sospensione, per il
  periodo di un anno, del rilascio di autorizzazioni di  deposito  di
  rifiuti e dei connessi procedimenti di valutazione ambientale e  di
  autorizzazione integrata ambientale. 
- Legge della Regione Calabria 19 febbraio  2016,  n.  8  (Misure  di
  salvaguardia  in  pendenza  dell'approvazione   del   nuovo   piano
  regionale di gestione dei rifiuti), art. 1. 
-   
(GU n.29 del 18-7-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Calabria  19  febbraio  2016,  n.  8  (Misure  di
salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano  regionale
di gestione  dei  rifiuti),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  per  la  Calabria,  nel  procedimento  vertente  tra  Maio
Guglielmo srl e la Regione Calabria,  con  ordinanza  del  7  ottobre
2016, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  6,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione della Maio Guglielmo srl  e  della
Regione Calabria; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  maggio  2018  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi gli avvocati Bice Annalisa Pasqualone  per  Maio  Guglielmo
srl e Massimiliano Manna per la Regione Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 ottobre 2016, il Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  s),  della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  della  Regione
Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia  in  pendenza
dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti). 
    Tale disposizione ha stabilito che nelle  more  dell'approvazione
del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti,  di  cui  all'art.
199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia
ambientale), restino sospesi per la durata di un anno i  procedimenti
volti al rilascio di autorizzazioni al deposito di rifiuti (comma  1)
ed i sub-procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
autorizzazione integrata ambientale (AIA) ad essi connessi (comma 2);
e cio' allo scopo di garantire la tutela giuridica  dell'ambiente  ed
in  considerazione  della  situazione  particolare   del   territorio
calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione  di  siti  di
smaltimento. 
    1.1.- Il giudizio principale e'  stato  promosso  dalla  societa'
Maio Guglielmo srl per l'annullamento dell'atto con  cui  la  Regione
Calabria, nel procedimento volto alla realizzazione di una  discarica
da collocarsi nel territorio del Comune di Crotone, aveva disposto la
sospensione della procedura di valutazione di impatto ambientale e di
rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale,  in  applicazione
della norma oggi censurata. 
    1.2.- Il rimettente osserva preliminarmente che - nell'attribuire
all'amministrazione «il potere/dovere di sospendere  provvisoriamente
i procedimenti qualora all'entrata in vigore della legge  essi  siano
ancora in corso, in attesa dell'adozione del nuovo piano regionale di
gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la  durata  massima  di  un
anno» - la norma denunciata conferisce  un  potere  «privo  di  spazi
decisionali,  sia  quanto  all'an  che  al  quando,  essendo  rimessa
all'amministrazione    regionale    unicamente    una     valutazione
interpretativa della sussumibilita'  della  fattispecie  concreta  in
quella astratta delineata dal legislatore regionale, poiche' in  caso
di soluzione positiva l'adozione  dell'atto  di  sospensione  risulta
doverosa sotto ogni profilo»; da cio' fa derivare la rilevanza  della
questione, poiche' l'atto amministrativo impugnato  costituisce  mera
applicazione della norma che ne e' posta a fondamento. 
    1.3.- Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene che l'intervento del legislatore regionale avrebbe invaso  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato, attenendo alla  materia
della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    In particolare, pur osservando che detta ultima materia  possiede
una naturale vocazione ad impattare ambiti diversi di tutela, oggetto
anche di competenza  regionale,  sottolinea  che  allo  Stato  spetta
comunque il monopolio del potere legislativo, da attuarsi mediante la
fissazione di standard  di  tutela  uniformi  sull'intero  territorio
nazionale;  e  che  alle  Regioni  e'  consentito  apportare  deroghe
migliorative  a  tali  standard,  sempreche'  l'intervento   riguardi
materie attribuite alla loro competenza legislativa e si  giustifichi
per  la  cura  di  interessi  funzionalmente  collegati  con   quelli
propriamente ambientali. 
    Poste tali coordinate, il rimettente rileva che: 
    - secondo costante giurisprudenza costituzionale,  la  disciplina
dei  rifiuti  e'  pienamente  riconducibile  alla   materia   «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema»; 
    - la disposizione censurata, nell'introdurre una sospensione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  al  deposito  di  rifiuti   e   dei
sub-procedimenti   connessi,   interviene   direttamente   su    tale
disciplina, prorogando i termini fissati dalla normativa statale; 
    - con tale intervento la Regione  avrebbe  dunque  perseguito  lo
scopo di salvaguardare gli effetti del piano di gestione dei  rifiuti
di imminente adozione non gia' accelerandone i tempi di approvazione,
ma mediante una sospensione ex lege dei procedimenti autorizzativi in
corso; 
    - la disposizione  censurata  ha  cosi'  comportato  una  deroga,
quantunque transitoria, agli  standard  di  tutela  uniformi  fissati
dalla legislazione statale; si  e'  verificato,  in  particolare,  un
contrasto fra il comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Calabria  n.  8
del 2016 e gli artt. 11, 13 e 208 del d.lgs. n.  152  del  2006,  che
stabiliscono termini certi per l'istruttoria  e  la  definizione  dei
procedimenti autorizzativi, nonche' fra il comma 2 dello stesso  art.
1 e gli artt. 11, 19, 25, 26, 29-bis, 29-ter e 29-quater del medesimo
decreto, ove,  analogamente,  e'  stabilita  la  durata  massima  dei
termini di istruttoria e definizione dei sub-procedimenti. 
    2.- Con atto depositato il 16 febbraio 2017 si e'  costituita  la
Maio Guglielmo srl, ricorrente nel  giudizio  a  quo,  aderendo  alle
argomentazioni spese dal rimettente a sostegno del prospettato dubbio
di  illegittimita'  costituzionale  ed  assumendo  altresi'  che   la
disposizione censurata era stata adottata, durante  la  pendenza  del
procedimento amministrativo che  la  riguardava,  «al  chiaro  e  non
celato intento di non rilasciare il decreto di VIA/AIA, ancorche'  il
progetto da  lei  proposto  non  fosse  in  contrasto  con  il  piano
regionale attualmente vigente», e fosse percio' affetta da eccesso di
potere, in  quanto  manifestamente  contrastante  con  il  canone  di
ragionevolezza ed obiettivamente significativa  di  un  uso  distorto
della discrezionalita'. 
    3.- Con atto depositato il 28  febbraio  2017  si  e'  costituita
anche la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilita' o comunque la
non fondatezza della questione. 
    3.1.- Sotto il primo profilo, ha  rilevato  che  nelle  more  del
giudizio era  intervenuta  l'approvazione,  da  parte  del  Consiglio
regionale, del nuovo piano di gestione dei rifiuti e  che,  pertanto,
era venuto meno l'effetto proprio di sospensione del procedimento  di
cui al ricorso principale, e con esso l'interesse ad  agire  in  capo
alla societa' ricorrente, anche in relazione ad una possibile pretesa
risarcitoria, preclusa dall'insussistenza di responsabilita' in  capo
all'amministrazione per l'esercizio di un potere vincolato. 
    3.2.- Quanto alla non fondatezza della questione, la  Regione  ha
poi  richiamato   l'evoluzione   normativa   in   tema   di   «tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,   donde   ha   desunto   la   non
configurabilita' di una materia in senso tecnico cosi' qualificabile,
risultando in realta' approntato uno  schema  di  tutele  (articolato
attraverso i diversi profili materiali con cui si interseca  il  bene
«ambiente», tra i  quali  il  profilo  attinente  alla  gestione  dei
rifiuti nel territorio) che appare proprio di un sistema trasversale,
ove convivono competenze legislative diverse. 
    Al  riguardo  ha  evidenziato  che   la   stessa   giurisprudenza
costituzionale riconosce la possibilita' per le Regioni di approntare
livelli di tutela piu' elevati  di  quelli  fissati  dalla  normativa
statale;  e  che  nella  fattispecie   l'intervento   normativo   era
finalizzato  alla  protezione  della  salubrita'  dell'ambiente   nel
territorio calabrese, da attuarsi mediante la sospensione  -  in  via
provvisoria e cautelare - dei  procedimenti  autorizzativi  di  nuovi
impianti di trattamento dei rifiuti in una situazione  caratterizzata
da un'elevata concentrazione di siti di smaltimento. 
    4.- In vista dell'udienza pubblica, la  difesa  della  ricorrente
nel giudizio principale ha depositato memoria, ribadendo  le  ragioni
gia' prospettate a sostegno della fondatezza della censura. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Calabria  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1  della
legge della Regione Calabria  19  febbraio  2016,  n.  8  (Misure  di
salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano  regionale
di gestione dei rifiuti). 
    Secondo  il  rimettente,   tale   disposizione,   prevedendo   la
sospensione, per il termine massimo  di  un  anno,  dei  procedimenti
autorizzativi (e dei sub-procedimenti) riferiti alla  valutazione  di
impatto ambientale (VIA) e  all'autorizzazione  integrata  ambientale
(AIA) relativi a nuovi impianti  di  smaltimento  o  trattamento  dei
rifiuti nelle more dell'approvazione del  nuovo  piano  regionale  di
gestione di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), violerebbe l'art. 117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in quanto  la  disciplina  dei
rifiuti rientra nell'ambito della  materia  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema», di competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    La disposizione, in  particolare,  si  porrebbe  in  rapporto  di
violazione diretta rispetto alla  disciplina  statale  dell'ambiente,
comportando  una  dilazione  dei  termini  per  la  definizione   dei
procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di trattamento  dei
rifiuti e dei sub-procedimenti a questi connessi -  come  determinati
dal d.lgs. n. 152 del 2006 - e percio' una deroga in pejus ai livelli
di tutela fissati  in  modo  uniforme  sull'intero  territorio  dello
Stato. 
    2.-  La  Regione   Calabria,   costituitasi   in   giudizio,   ha
preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'  della  questione   per
difetto di rilevanza, assumendo che l'interesse della ricorrente  nel
giudizio principale sarebbe venuto meno in  seguito  all'approvazione
del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e della conseguente
sopravvenuta carenza della fattispecie che funge da presupposto  alla
disposizione. 
    2.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Per costante orientamento di questa  Corte,  infatti,  una  volta
iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, il
giudizio di legittimita' costituzionale non e' suscettibile di essere
influenzato  dalle  eventuali  successive  vicende   di   fatto   che
concernono il rapporto dedotto nel processo che  lo  ha  occasionato,
come previsto dall'art. 18 delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il  7  ottobre
2008 (fra le altre, sentenze n. 264 del 2017, n. 242  e  n.  162  del
2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010). 
    La rilevanza della questione va infatti valutata alla luce  delle
circostanze  di  fatto  sussistenti  al  momento  dell'ordinanza   di
rimessione e non a quelle sopravvenute, anche ove tali  ultime  siano
tali da incidere sulla persistente attualita' dell'interesse ad agire
nel giudizio principale (sentenza n.  42  del  2011),  permanendo  la
necessita' di sottoporre  allo  scrutinio  di  costituzionalita'  una
norma che, come nel caso di specie, abbia comunque  prodotto  effetti
sulle posizioni soggettive dei destinatari. 
    3.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    3.1.-  E'  ben   vero   che,   in   conformita'   alla   costante
giurisprudenza di questa Corte, la  disciplina  dei  rifiuti  attiene
alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riservata,  in
base all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., alla  competenza
esclusiva dello Stato (in tal senso, fra le  altre,  le  sentenze  n.
244, n. 154 e n. 101 del 2016, n. 58 del 2015, n. 54 del 2012, n. 244
del 2011). 
    E tuttavia, la  stessa  giurisprudenza  ha  da  tempo  negato  la
possibilita'  di  identificare  «una  "materia"  in   senso   tecnico
qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra
configurabile  come  sfera  di   competenza   statale   rigorosamente
circoscritta e delimitata, giacche', al contrario, essa investe e  si
intreccia  inestricabilmente  con  altri  interessi   e   competenze»
(sentenza n. 407 del 2002). 
    Pertanto la tutela  dell'ambiente  da'  luogo  a  una  competenza
trasversale, che puo' incidere  su  materie  diverse,  le  quali  ben
possono essere regionali o concorrenti. 
    Piu' in particolare, spettano  alla  competenza  esclusiva  dello
Stato le determinazioni che  rispondono  ad  esigenze  meritevoli  di
disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenze n.  77
del 2017, n. 249 del 2009 e n. 407 del 2002). Tale  disciplina,  poi,
costituisce un limite per gli interventi normativi  delle  Regioni  e
delle  Province  autonome  che,  pur  attenendo  a  materie  di  loro
competenza, presentano tuttavia profili  di  interferenza  con  dette
esigenze di tutela dell'ambiente (sentenze n. 180 e n. 58  del  2015,
n. 67 del 2014 e n. 314 del 2009). 
    3.2.- Poste  tali  premesse,  va  osservato  che  il  legislatore
statale ha disciplinato il settore dei  rifiuti  nella  Parte  quarta
(Norme in materia di gestione dei rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinanti), Titolo I (Gestione dei rifiuti), del d.lgs. n.  152  del
2006. 
    Detto decreto attribuisce alle Regioni  specifiche  funzioni  che
esse devono esercitare nel rispetto di criteri e procedure  stabiliti
a livello statale. 
    Rientrano  nel  novero  di   tali   funzioni,   fra   le   altre,
l'individuazione dei luoghi o degli impianti idonei allo  smaltimento
dei rifiuti, l'indicazione dei criteri per  la  determinazione  delle
aree non idonee a tale localizzazione e, soprattutto, l'adozione  del
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 199  e  200
del d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale e' ricompresa la  delimitazione
sul  territorio  regionale,  su  richiesta  dei  Comuni,  di  "ambiti
ottimali"  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti;  attribuzione,
quest'ultima, che si collega strettamente alle  competenze  regionali
in materia di «governo del territorio». 
    4.- La disposizione impugnata si collega alla  distribuzione  nel
territorio  degli  impianti  di  trattamento   dei   rifiuti,   nella
prospettiva  dell'imminente  approvazione,  da  parte  della  Regione
Calabria, del nuovo piano di gestione. 
    E' infatti con esplicito riferimento a tale  circostanza  che  la
sospensione delle nuove autorizzazioni nelle more  dell'adozione  del
nuovo piano  rifiuti  viene  giustificata  «in  considerazione  della
situazione particolare del territorio  calabrese,  caratterizzata  da
una elevata concentrazione di siti di smaltimento»; ed al di  la'  di
tale riferimento letterale, e'  evidente  l'intento  del  legislatore
regionale  di  regolamentare  l'uso  del   territorio   mediante   la
previsione  di   un'adeguata   allocazione   degli   impianti   nella
prospettiva del rinnovato strumento di pianificazione. 
    4.1.- A tale riguardo,  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha
ritenuto  che  la  localizzazione  degli  impianti  di   smaltimento,
quantunque adottata in conformita' ai  criteri  tecnici  fondamentali
stabiliti dagli organi statali, costituisce esercizio, da parte delle
Regioni,  di  una  competenza  legislativa  loro  propria,  sia  pure
concorrente con quella statale, attenendo al «governo del territorio»
(sentenza n. 314 del 2009). 
    D'altro canto, perseguendo finalita' di cura  del  territorio  in
relazione alle esigenze di contrasto all'emergenza  dei  rifiuti,  la
norma impugnata risponde ad interessi funzionalmente collegati con la
tutela ambientale; e del resto, di tale necessaria intersezione fra i
due profili di intervento puo'  trarsi  conferma  dal  fatto  che  la
stessa  normativa  statale  riconosce  che  «Il  piano  regionale  di
gestione dei  rifiuti  e'  coordinato  con  gli  altri  strumenti  di
pianificazione  di  competenza  regionale  previsti  dalla  normativa
vigente, ove adottati» (art. 199, comma 5,  del  d.lgs.  n.  152  del
2006). 
    5.- Cio' posto, non e' condivisibile l'opinione  del  rimettente,
secondo cui andrebbe ravvisata una deroga in  pejus  nella  dilazione
dei  termini  massimi  stabiliti  per  la  durata  dei   procedimenti
autorizzativi prodotta per effetto della sospensione. 
    5.1.- Il rimettente non considera, infatti, che la sospensione e'
unicamente finalizzata a mantenere la situazione esistente, impedendo
che prima dell'adozione del nuovo  piano  di  gestione  dei  rifiuti,
necessariamente  ispirato  a  criteri  che  preservano   l'integrita'
dell'ambiente,  siano  adottati  provvedimenti  che  possano   invece
nuocervi,  pur  essendo  formalmente  rispettosi  delle  regole   sul
procedimento di autorizzazione. 
    La  tutela  dell'ambiente  cosi'  perseguita  dalla  disposizione
censurata, pertanto, non solo e' immune da effetti  peggiorativi,  ma
appare  al  contrario  rafforzata,  essendo  volta  a  consentire  la
definitiva approvazione del piano previsto dalla citata  legislazione
nazionale. 
    5.2.-  A  tale  proposito,  peraltro,   va   osservato   che   la
disposizione censurata presenta  -  come  risulta  espressamente  dal
titolo stesso dell'intero  corpo  normativo  che  la  contiene  -  il
contenuto tipico di una "misura di salvaguardia"; essa, pertanto, non
viola la legislazione nazionale,  ma  introduce  -  piuttosto  -  una
misura di  carattere  eccezionale  e  temporaneo,  coessenziale  alla
propria natura cautelare. 
    In relazione alla legittimita' delle misure di  salvaguardia,  la
giurisprudenza formatasi nel settore urbanistico - ove il  ricorso  a
tali forme di intervento normativo e' tipizzato dal legislatore -  ha
ritenuto necessario  soprattutto  che  il  loro  effetto  tipico  sia
contenuto  entro  un  termine  ragionevole,  cosi'  da  evitarne  una
incontrollata protrazione. 
    Tale requisito sussiste nella specie, poiche' la  sospensione  e'
prevista per il  limite  massimo  di  un  anno;  termine  che  appare
ragionevole  in  relazione  alla  futura  adozione  del  nuovo  piano
rifiuti. 
    6.- In conclusione, la questione di  legittimita'  costituzionale
non e'  fondata,  perche'  la  disposizione  adottata  dalla  Regione
Calabria  persegue  finalita'  attinenti  a   competenze   regionali,
funzionalmente collegate alla tutela ambientale,  e  non  attenua  il
livello di protezione dell'ambiente garantito dalla legge statale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8
(Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano
regionale  di  gestione  dei  rifiuti),   sollevata   dal   Tribunale
amministrativo regionale per la  Calabria,  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA