N. 92 ORDINANZA 20 marzo - 17 aprile 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Lavoro e previdenza - Ricorso introduttivo e  decreto  di  fissazione
  dell'udienza - Invito al resistente a costituirsi  nel  termine  di
  dieci giorni prima dell'udienza. 
- Codice di procedura civile, artt. 414, 415 e 416. 
-   
(GU n.17 del 24-4-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 414,  415
e  416  del  codice  di  procedura  civile,  promosso  dal  Tribunale
ordinario  di  Napoli,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,   nel
procedimento tra Orsola D'Alterio ed Extensa  Formazione  informatica
di Manfra Tommaso & C. sas e altri,  con  ordinanza  del  16  gennaio
2013, iscritta al n. 157 del registro  ordinanze  2018  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45,  prima   serie
speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  20  marzo  2019  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 16 gennaio 2013 (reg. ord. n. 157
del 2018), il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione  di  giudice
del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  24  della
Costituzione, questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
414, 415 e 416 del codice di procedura civile, i quali  disciplinano,
rispettivamente, la  «[f]orma  della  domanda»,  il  «[d]eposito  del
ricorso  e  [il]   decreto   di   fissazione   dell'udienza»   e   la
«[c]ostituzione del convenuto» nel procedimento di primo grado  nelle
controversie individuali di lavoro; 
    che il giudice  a  quo  premette  che  la  parte  resistente  nel
giudizio  di  cui   e'   investito   ha   eccepito   l'illegittimita'
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., degli  artt.
414, 415 e 416 cod. proc. civ. «nella parte  in  cui  non  contengono
espressamente - contrariamente a quanto sancito per il rito ordinario
dall'art. 163 c.p.c. - l'invito al convenuto/resistente a costituirsi
nel  termine  di  dieci  giorni  prima  dell'udienza   fissata,   con
l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine  implica
le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.»; 
    che, cio' premesso, il giudice a quo  afferma  di  ritenere  tali
questioni «rilevant[i] nel caso di specie,  posto  che,  non  essendo
stata edotta di quale fosse il termine ultimo entro  il  quale  dover
svolgere la  propria  attivita'  difensiva,  la  parte  resistente  -
coinvolta nella risoluzione di gravi problemi personali di  cui  v'e'
prova agli atti di causa - non si e' tempestivamente  rivolta  ad  un
legale, decadendo dal diritto di articolare una compiuta ed  adeguata
difesa in fatto ed in diritto»; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
asserisce di ritenere  che  «cio'  costituisca  una  mutilazione  del
diritto di difesa spettante a  ciascun  cittadino  coinvolto  in  una
causa di lavoro il quale deve essere reso edotto, al pari  di  quanto
previsto nel rito ordinario, di quale sia il termine ultimo entro  il
quale poter svolgere le proprie difese»; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni  sollevate   siano   dichiarate
inammissibili o infondate; 
    che l'interveniente eccepisce anzitutto l'inammissibilita'  delle
questioni; 
    che,  in  primo  luogo,  tutte   quante   le   stesse   sarebbero
inammissibili per difetto di rilevanza; 
    che l'interveniente deduce in proposito che, poiche' il giudice a
quo si limita ad affermare che la  parte  resistente  non  ha  potuto
articolare «una compiuta ed adeguata difesa in fatto ed in  diritto»,
senza spiegare «se ed in che misura tale circostanza abbia comportato
[...] un  concreto  pregiudizio  in  ordine  alla  conclusione  della
causa»,  sarebbe  impossibile  stabilire  se   l'accoglimento   delle
questioni  «sia  o  meno  suscettibile  [...],   sotto   il   profilo
considerato, di incidere concretamente nel [...] giudizio»; 
    che,   in   secondo   luogo,   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt.  415  e  416  cod.  proc.  civ.  sarebbero
inammissibili anche perche' la Corte costituzionale, con la  sentenza
n. 347 del 1987 e con l'ordinanza  n.  191  del  1999,  avrebbe  gia'
dichiarato,   rispettivamente,   l'infondatezza   e   la    manifesta
infondatezza  di  questioni  identiche,  rispetto   alle   quali   il
«rimettente  non  prospetta  profili  di  illegittimita'   nuovi   od
ulteriori»; 
    che, in terzo luogo, le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 414 cod. proc. civ. sarebbero inammissibili anche  perche',
secondo quanto affermato dalla stessa  ordinanza  di  rimessione,  la
parte resistente non si sarebbe tempestivamente rivolta a un avvocato
a causa di «gravi problemi personali», sicche' «emerge  che  altra  e
diversa e' stata la causa dell'intempestiva costituzione in  giudizio
della parte, che  nulla  ha  a  che  fare,  quindi,  con  la  mancata
indicazione, nel ricorso, delle avvertenze di cui si discute»; 
    che le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  414
cod. proc. civ. sarebbero, comunque, non fondate; 
    che, quanto a quella sollevata in riferimento all'art.  3  Cost.,
l'interveniente deduce che, con l'ordinanza n. 191 del 1999, la Corte
costituzionale avrebbe affermato che le caratteristiche strutturali e
procedimentali che distinguono il rito ordinario da  quello  speciale
del  lavoro  sarebbero  «tali  da  non  consentire  l'istituzione  di
raffronti, nei quali sia ragionevole assumere il primo a  modello  di
perfezione cui l'altro, pena  l'incostituzionalita',  sia  tenuto  ad
adeguarsi, e viceversa», sicche', «stante la  diversa  struttura  dei
due procedimenti, non sussistono le  condizioni  per  poter  ritenere
sussistente una violazione dell'art. 3 Cost.»; 
    che, quanto alla questione sollevata in riferimento  all'art.  24
Cost.,  l'interveniente  osserva  che,  diversamente   dall'atto   di
citazione, che integra una vocatio in ius, il ricorso si sostanzia in
una edictio actionis, dove e'  il  giudice  a  fissare  l'udienza  di
discussione e i termini  per  la  notificazione  del  ricorso  e  del
decreto di fissazione dell'udienza nonche' per  la  costituzione  del
convenuto; 
    che la tutela del diritto di difesa sarebbe quindi  qui  «rimessa
[...]  al  magistrato,  attraverso  il  suo  provvedimento»,  sicche'
«[s]otto tale  profilo  e'  [...]  evidente  che  nessuna  violazione
dell'art. 24 Cost. puo' essere individuata»; 
    che il 7 gennaio 2019 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato una memoria con la quale insiste  nelle  conclusioni  gia'
rassegnate nell'atto di intervento in giudizio; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce  anzitutto
che l'ordinanza di rimessione non da' conto  di  quali  siano  ne'  i
«gravi  problemi  personali»  che  avrebbero  impedito   alla   parte
resistente  di  rivolgersi  tempestivamente  a  un  avvocato  ne'  le
decadenze in cui la stessa parte  sarebbe  incorsa,  sicche'  non  vi
sarebbe «prova, in atti, della rilevanza della questione sollevata»; 
    che lo stesso interveniente ribadisce, in secondo luogo,  la  non
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
414, 415 e 416 cod. proc. civ.; 
    che, quanto a quella sollevata in riferimento all'art.  3  Cost.,
il Presidente del Consiglio dei ministri richiama gli argomenti  gia'
esposti nel proprio atto di intervento,  citando,  in  proposito,  la
sentenza della Corte costituzionale n. 65 del  1980  e  le  ordinanze
della stessa Corte n. 191 del 1999 e n. 104 del 1988; 
    che, quanto alla questione sollevata in riferimento  all'art.  24
Cost.,   l'interveniente   richiama   la   sentenza    della    Corte
costituzionale n. 61 del 1980. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione  di
giudice del lavoro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  degli  artt.  414,
415 e 416 del codice  di  procedura  civile,  i  quali  disciplinano,
rispettivamente, la  «[f]orma  della  domanda»,  il  «[d]eposito  del
ricorso  e  [il]   decreto   di   fissazione   dell'udienza»   e   la
«[c]ostituzione del convenuto» nel procedimento di primo grado  nelle
controversie individuali di lavoro; 
    che tali articoli sono censurati, in particolare, «nella parte in
cui non contengono espressamente - contrariamente  a  quanto  sancito
per  il  rito  ordinario  dall'art.  163   c.p.c.   -   l'invito   al
convenuto/resistente a costituirsi nel termine di dieci giorni  prima
dell'udienza fissata, con l'avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.»; 
    che, secondo il  giudice  rimettente,  omettendo  di  prescrivere
l'indicazione di  tale  invito  e  avvertimento  al  convenuto  nelle
controversie individuali di lavoro, i denunciati artt. 414, 415 e 416
cod. proc. civ. violerebbero gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto  «cio'
costituisc[e] una mutilazione  del  diritto  di  difesa  spettante  a
ciascun cittadino coinvolto in una causa  di  lavoro  il  quale  deve
essere reso edotto, al pari di quanto previsto nel rito ordinario, di
quale sia il termine ultimo entro il quale poter svolgere le  proprie
difese»; 
    che le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli,  in  funzione
di giudice del lavoro, sono manifestamente inammissibili: 
    che, anzitutto, l'ordinanza di  rimessione  non  contiene  alcuna
descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo; 
    che tale carenza, secondo la costante  giurisprudenza  di  questa
Corte, impedendo di verificare l'effettiva rilevanza delle  questioni
sollevate, e' causa di manifesta inammissibilita'  delle  stesse  (ex
plurimis, ordinanze n. 191, n. 85 e n. 64 del 2018); 
    che, in secondo luogo, e' fondata l'eccezione di inammissibilita'
prospettata dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sotto  il
profilo che, poiche' il giudice a quo si limita ad affermare  che  la
parte resistente non ha potuto articolare «una compiuta  ed  adeguata
difesa in fatto ed in diritto», senza spiegare «se ed in  che  misura
tale circostanza abbia comportato [...] un  concreto  pregiudizio  in
ordine alla conclusione della causa», sarebbe  impossibile  stabilire
se l'accoglimento delle questioni «sia  o  meno  suscettibile  [...],
sotto il profilo considerato, di  incidere  concretamente  nel  [...]
giudizio»; 
    che l'ordinanza di rimessione si limita in effetti  ad  affermare
genericamente che, a causa della costituzione  oltre  i  termini,  la
parte convenuta e' «decad[uta] dal diritto di articolare una compiuta
ed adeguata difesa in fatto ed in diritto», senza, tuttavia, indicare
l'oggetto concreto della decadenza; 
    che tale indicazione era invece necessaria ai fini della verifica
della  rilevanza  delle  questioni  sollevate,  tanto  piu'  che   la
proposizione di «tutte le [...] difese in fatto e in diritto» non  e'
prevista dall'art. 416  cod.  proc.  civ  tra  le  attivita'  che  il
convenuto deve compiere con la memoria difensiva a pena di decadenza; 
    che le stesse questioni sono dunque sollevate in  modo  astratto,
non essendo  possibile,  per  questa  Corte,  verificare  l'effettiva
esistenza di un rapporto di strumentalita' tra la  risoluzione  delle
stesse e la decisione del giudizio a quo; 
    che le ulteriori eccezioni di  inammissibilita'  prospettate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri restano assorbite. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 414, 415 e 416 del codice  di
procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  24  della
Costituzione, dal Tribunale  ordinario  di  Napoli,  in  funzione  di
giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE