N. 6 SENTENZA 25 novembre 2021- 18 gennaio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Farmacista - Norme della Regione  Calabria  -  Presenza
  obbligatoria  della  figura  professionale  del  farmacista   nelle
  strutture sanitarie,  pubbliche  e  private,  ove  sono  utilizzati
  farmaci - Requisiti,  inquadramento  e  compiti  del  farmacista  -
  Violazione   dei   principi   fondamentali   nelle   materie    del
  coordinamento della finanza pubblica e delle  professioni,  nonche'
  della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
  - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 19 novembre  2020,  n.  24,  artt.  1,
  commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4. 
- Costituzione, artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e terzo. 
(GU n.3 del 19-1-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge della Regione Calabria 19 novembre
2020, n.  24  (Norme  per  l'utilizzo  dei  farmaci  nelle  strutture
pubbliche e private),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 18-21 gennaio 2021, depositato  in
cancelleria il 26 gennaio 2021, iscritto al n. 4 del registro ricorsi
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,
prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    udito nell'udienza pubblica  del  24  novembre  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 novembre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 18-21 gennaio 2021 e depositato  il
26 gennaio 2021  (reg.  ric.  n.  4  del  2021),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3,  comma  2,  e  4  della
legge della Regione Calabria 19  novembre  2020,  n.  24  (Norme  per
l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e  private):  quanto
agli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, per violazione dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, in riferimento alla competenza legislativa
concorrente in materia di  principi  fondamentali  di  «coordinamento
della finanza pubblica»; quanto all'art. 1,  comma  2,  per  lesione,
altresi',  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  in
riferimento alla competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
«ordinamento civile»; quanto all'art.  3,  comma  2,  per  violazione
dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  riferimento  ai  principi
fondamentali in materia di «professioni», e dell'art.  3  Cost.,  per
lesione del principio di uguaglianza. 
    1.2.- In ordine alla prima censura, promossa nei confronti  degli
artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge regionale impugnata, la  difesa
statale illustra innanzitutto il contenuto delle disposizioni. 
    L'art. 1, comma 1, prevede la presenza obbligatoria della  figura
professionale  del  farmacista  negli  istituti   di   ricovero,   di
riabilitazione, nelle  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  negli
hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA),  presso  i
servizi per le tossicodipendenze (SERT),  negli  ospizi,  nelle  case
protette e comunita' terapeutiche, case di cura private e in tutte le
altre strutture pubbliche e private della Regione ove sono utilizzati
farmaci,  con   inquadramento   nell'organigramma   della   struttura
interessata secondo le dimensioni della struttura stessa. 
    L'art. 1, comma 2, stabilisce che l'esercizio  della  professione
di farmacista presso le suddette strutture e' consentito a coloro che
abbiano  conseguito   il   titolo   di   abilitazione   all'esercizio
professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale. 
    L'art.  4,  infine,  allo  scopo   di   garantire   la   predetta
obbligatorieta'  della  presenza  del  farmacista   nelle   strutture
socio-sanitarie della Regione, determina i criteri  in  relazione  al
numero dei posti letto della  struttura  interessata:  un  farmacista
ogni sessanta posti letto, due o piu' farmacisti nelle strutture  che
hanno piu' di sessanta posti letto, un farmacista nelle strutture con
ricezione inferiore. 
    Preliminarmente, la  difesa  statale  evidenzia  che  la  Regione
Calabria soggiace al piano di rientro dal disavanzo sanitario, la cui
attuazione  e'  sottoposta  ad   una   gestione   commissariale:   al
Commissario ad acta sono assegnati  tutti  gli  interventi  necessari
atti a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) nei termini
indicati dai  Tavoli  di  verifica,  ivi  compresa  l'attuazione  dei
programmi operativi  che  comprendono,  tra  le  diverse  azioni,  la
razionalizzazione e il contenimento della spesa per il  personale  in
coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della  normativa
vigente in materia. 
    La difesa statale  rappresenta  che  tale  normativa  statale  in
materia di spesa di personale e' dettata dal decreto-legge 30  aprile
2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della
Regione Calabria  e  altre  misure  urgenti  in  materia  sanitaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60. 
    L'art. 11 di  detto  decreto-legge,  rubricato  «Disposizioni  in
materia di personale e di nomine negli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale», stabilisce: al comma 1, a decorrere dal  2019,  un  nuovo
parametro del tetto di spesa di personale; al comma 4, che le Regioni
indirizzano e coordinano la spesa di personale dei  propri  enti  del
servizio  sanitario  entro  il  predetto  nuovo  parametro  di  spesa
confermando, altresi', per le medesime Regioni le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2010)»  (verifica   dell'effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di  cui  ai
commi 71 e 72 della medesima legge n. 191 del  2009  nell'ambito  del
tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui  all'art.  12
dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano). 
    Cio'  premesso,  secondo  la  difesa  statale,  «le  disposizioni
regionali in esame (artt. 1, commi 1 e 2, e 4) presentano profili  di
illegittimita'  costituzionale  laddove,  nel  disporre,   nel   loro
combinato disposto,  l'obbligatorieta'  (nei  sensi  sopra  decritti)
della figura del farmacista abilitato in tutte le strutture sanitarie
pubbliche, impongono alle predette strutture di prevedere tale figura
professionale nel  loro  organigramma  a  prescindere  dall'effettivo
fabbisogno di personale, che non puo' che essere adottato in coerenza
con l'effettivo fabbisogno assistenziale che deve essere definito  in
coerenza con il regolamento adottato con decreto del Ministero  della
Salute del 2 aprile 2015 n. 70,  e  con  la  metodologia  adottata  e
approvata con i Tavoli di verifica». 
    Il ricorrente prosegue assumendo che la prevista  obbligatorieta'
di garantire la presenza del farmacista  non  assicura  «il  rispetto
della cornice economico-finanziaria programmata nel piano di  rientro
dal disavanzo sanitario»,  e,  pertanto,  le  disposizioni  impugnate
«sono suscettibili di avere risvolti onerosi e, conseguentemente,  di
porsi in contrasto con  l'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione,
atteso che le vigenti disposizioni in materia di  contenimento  della
spesa di personale degli enti del SSN si configurano  quali  principi
di  coordinamento  della  finanza  pubblica».  In   proposito   viene
richiamata la giurisprudenza costituzionale relativa  ai  limiti  che
incontra  l'autonomia  legislativa  concorrente  delle  Regioni   nel
settore  della  gestione  del  servizio  sanitario  alla  luce  degli
obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa,  «in  un
"quadro di  esplicita  condivisione  da  parte  delle  Regioni  della
assoluta necessita' di contenere i disavanzi del  settore  sanitario"
(sentenze n. 91 del 2012 e n. 193  del  2007)»,  e  alla  conseguente
possibilita' per il legislatore statale di  «"legittimamente  imporre
alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare  l'equilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva, in  connessione  con  il
perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da  obblighi
comunitari" (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011  e  n.  52  del
2010)» (e' richiamata la sentenza n. 93 del 2013). 
    1.3.- La disposizione dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  reg.
Calabria  n.  24  del  2020  sarebbe  altresi'  lesiva,  secondo   il
ricorrente, dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  «che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e,
quindi, i rapporti di diritto privato regolabili  dal  codice  civile
(contratti collettivi)». 
    Cio' in  quanto  «l'inclusione  del  farmacista  abilitato  nelle
predette strutture pubbliche in luogo del  farmacista  specializzato,
introduce  una  deroga  al  sistema  di  reclutamento  previsto   per
l'accesso al SSN, tenuto conto che l'art.  32  del  DPR  n.  483/1997
("Regolamento recante la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario  nazionale",  che  fa  corpo  con
l'art. 18 del d.lgs. n. 502/92) prevede quale requisito specifico  di
ammissione per  l'accesso  alla  dirigenza  del  ruolo  sanitario  il
possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
stesso ovvero in disciplina equipollente o affine». 
    La difesa statale evidenzia che «[l]a normativa vigente  consente
agli specializzandi regolarmente iscritti al terzo anno del corso  di
formazione  specialistica  solo   di   partecipare   alle   procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del  ruolo  sanitario  nella
specifica disciplina bandita, collocandoli, all'esito positivo  delle
medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a
tempo indeterminato viene, comunque, subordinata al conseguimento del
titolo  di  specializzazione  e  all'esaurimento   della   pertinente
graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data di
scadenza del bando». 
    1.4.-   Infine,   il   ricorrente   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata,
in  riferimento  alla  competenza  legislativa  concorrente  prevista
dall'art. 117, terzo comma, Cost., in  quanto  contrasterebbe  con  i
principi fondamentali in materia di «professioni». 
    L'art. 3 della legge reg. Calabria n. 24 del 2020 prevede: «1. Il
farmacista  concorre  ad  ottimizzare  le  risorse  della   struttura
attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e
coopera per garantire il benessere e la cura del paziente. 2.  A  tal
fine, il  farmacista  si  occupa  di:  a)  gestire  i  farmaci  nella
struttura; b) ordinare i medicinali e tutto il  materiale  sanitario,
dispositivi  medici,  medicazioni  e  dispositivi  nutrizionali;   c)
coordinare i rapporti con i fornitori; d)  prendere  visione  e  fare
consulenza della terapia farmacologica da adottare sul  paziente;  e)
affiancare  i  medici  nel   redigere   ed   integrare   la   terapia
farmacologica  nonche'   controllare   l'aderenza   terapeutica;   f)
verificare   l'interazione   tra    farmaco-farmaco,    farmaco-cibo,
farmaco-disturbi comportamentali; g) dispensare terapia farmacologica
decisa dal medico e consegnare  la  stessa  agli  infermieri  per  la
somministrazione». 
    L'Avvocatura dello Stato ritiene che la disposizione dettata  dal
comma 2 dell'art. 3 «non risulta in linea con l'art. 1, comma 1,  del
decreto legislativo n. 258 del 1991 che individua le attivita' cui e'
abilitato il farmacista nei seguenti  termini:  "Ai  cittadini  degli
Stati membri  delle  Comunita'  europee  che  sono  in  possesso  dei
diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente
decreto e' riconosciuto il titolo  di  farmacista  ed  e'  consentito
l'esercizio delle seguenti attivita' professionali:  a)  preparazione
della forma farmaceutica dei medicinali; b) fabbricazione e controllo
dei medicinali; c) controllo dei  medicinali  in  un  laboratorio  di
controllo  dei  medicinali;  d)  immagazzinamento,  conservazione   e
distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; e)
preparazione,  controllo,  immagazzinamento   e   distribuzione   dei
medicinali  nelle  farmacie  aperte  al  pubblico;  f)  preparazione,
controllo, immagazzinamento  e  distribuzione  dei  medicinali  negli
ospedali; g) diffusione di informazioni e consigli  nel  settore  dei
medicinali"». 
    Nel  confrontare  la  disposizione  regionale  censurata  con  la
ricordata  previsione  statale,  il  ricorrente  evidenzia  che   «la
disposizione  regionale  finisce   per   attribuire   al   farmacista
l'esercizio di attivita' quali: prendere visione  e  fare  consulenza
della terapia farmacologica da  adottare  sul  paziente,  controllare
l'aderenza terapeutica, verificare l'interazione tra farmaco-farmaco,
farmaco-cibo, farmaco disturbi comportamentali,  non  previste  dalla
richiamata disposizione statale». 
    Conseguentemente,  il  ricorrente   assume   che   la   censurata
disposizione regionale «nell'attribuire al farmacista l'esercizio  di
attivita' ulteriori, diverse e piu' ampie rispetto a  quelle  cui  e'
autorizzato il farmacista  dal  legislatore  statale,  contrasta  con
l'art. 1, comma  1,  del  d.lgs.  N.  258/1991  e  viola  i  principi
fondamentali in materia di professioni di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione». 
    Sul   punto,   il   ricorrente   richiama    la    giurisprudenza
costituzionale secondo cui «la potesta' legislativa  regionale  nella
materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il  principio
per cui l'individuazione delle figure professionali, con  i  relativi
titoli abilitanti, e' riservata allo  Stato,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario (cfr. ex plurimis sentenze n. 153 del  2006,
n. 300 del 2007, e piu' di recente sent. n.  328  del  2009,  ove  si
legge: "Questa Corte ha  ripetutamente  affermato  che  'la  potesta'
legislativa regionale nella  materia  concorrente  delle  professioni
deve rispettare  il  principio  secondo  cui  l'individuazione  delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni  la  disciplina  di  quegli
aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'
regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione  ad
opera dei singoli precetti  normativi,  si  configura  infatti  quale
limite  di  ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale'
(sentenza n. 138 del 2009, nonche', fra le altre, sentenze n. 57  del
2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006)"». 
    Secondo la difesa dello  Stato  «[e']  palese  la  violazione  di
siffatti principi laddove la legge  regionale  "estende",  nei  sensi
sopra indicati, le attivita' esercitabili  dal  farmacista,  peraltro
penetrando nell'ambito dell'esercizio di funzioni proprie di  diverse
categorie professionali  (con  ulteriore  violazione,  quindi,  delle
competenze statali)». 
    1.4.1.-  Da  ultimo,  il  ricorrente  afferma  che  la   medesima
disposizione impugnata sarebbe, altresi',  lesiva  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,  «non  garantendo  l'uniformita'
nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di  diritto  che
disciplinano la professione del farmacista». 
    2.- La Regione Calabria non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in  epigrafe  (reg.  ric.  n.  4  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e
4 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n.  24  (Norme
per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche  e  private)  in
riferimento  complessivamente  agli  artt.  3,  117,  commi  secondo,
lettera l), e terzo, della Costituzione. 
    1.1.- La prima questione e' promossa nei confronti del  combinato
disposto degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Calabria n.
24 del 2020. 
    L'art. 1, comma 1, prevede la presenza obbligatoria della  figura
professionale  del  farmacista  negli  istituti   di   ricovero,   di
riabilitazione, nelle  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  negli
hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA),  presso  i
servizi per le tossicodipendenze (SERT),  negli  ospizi,  nelle  case
protette e comunita' terapeutiche, case di cura private e in tutte le
altre strutture pubbliche e private della Regione ove sono utilizzati
farmaci,  con   inquadramento   nell'organigramma   della   struttura
interessata secondo le dimensioni della struttura stessa; il comma  2
del medesimo art. 1 stabilisce che l'esercizio della  professione  di
farmacista presso le suddette strutture e' consentito  a  coloro  che
abbiano  conseguito   il   titolo   di   abilitazione   all'esercizio
professionale e siano iscritti al relativo ordine  professionale  nel
rispetto delle normative vigenti in  materia;  l'art.  4  impone  che
debba esservi un farmacista ogni sessanta posti  letto,  due  o  piu'
farmacisti nelle strutture che hanno piu' di sessanta posti letto, un
farmacista nelle strutture con ricezione inferiore. 
    Secondo il  ricorrente,  il  combinato  disposto  delle  predette
disposizioni regionali violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.,  in
riferimento alla competenza  statale  in  materia  di  «coordinamento
della finanza pubblica», in quanto l'obbligo di garantire la presenza
del farmacista nelle strutture pubbliche indicate dall'art. 1,  comma
1, non  assicura  il  rispetto  della  cornice  economico-finanziaria
programmata nel  piano  di  rientro  dal  disavanzo  finanziario  del
settore  sanitario  regionale,  e  si  pone  in  contrasto   con   le
disposizioni statali  in  materia  di  contenimento  della  spesa  di
personale  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale   dettate
dall'art. 11, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35
(Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria
e  altre  misure  urgenti  in  materia  sanitaria),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60,  che  costituiscono
principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    1.2.- L'art. 1, comma 2, della legge reg. Calabria n. 24 del 2020
viene, altresi', impugnato  in  via  autonoma  per  violazione  della
competenza esclusiva statale in materia di  «ordinamento  civile  »di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Ad  avviso  della  difesa  statale,  la  previsione  secondo  cui
l'esercizio della professione del farmacista presso le  strutture  di
cui al comma 1 e' consentita  a  coloro  che  abbiano  conseguito  il
titolo di abilitazione all'esercizio professionale introdurrebbe  una
deroga alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale  del
Servizio sanitario nazionale dettata dall'art.  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,  n.  483  (Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale  dirigenziale  del
Servizio sanitario nazionale), che prevede il possesso, invece, della
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. 
    1.3.-   Infine,   il   ricorrente   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art.  3,  comma  2,  della  medesima  legge  reg.
Calabria n. 24 del 2020. 
    La disposizione, nell'attribuire  al  farmacista  l'esercizio  di
attivita' ulteriori, diverse e piu' ampie rispetto a quelle  previste
dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991,  n.  258
(Attuazione  delle  direttive  n.  85/432/CEE,  n.  85/433/CEE  e  n.
85/584/CEE, in materia di formazione e diritto  di  stabilimento  dei
farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n.  212),
si porrebbe in contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  che
riserva allo Stato la competenza in ordine ai  principi  fondamentali
in materia di «professioni», nella fattispecie quella di  farmacista,
e con l'art. 3 Cost., in riferimento  al  principio  di  uguaglianza,
poiche' non garantisce l'uniformita'  delle  regole  fondamentali  di
diritto che disciplinano la professione del farmacista nel territorio
nazionale. 
    2.- Le questioni sono fondate. 
    3.- La legge reg. Calabria n. 24 del 2020,  costituita  da  sette
articoli, interviene in  materia  di  "gestione  del  farmaco"  nelle
strutture pubbliche e private del settore socio-sanitario regionale. 
    Nella relazione descrittiva della proposta di  legge  la  Regione
fornisce  elementi  per  ricostruire  le  finalita'   dell'intervento
normativo che  pero'  trova  insuperabili  ostacoli  di  legittimita'
costituzionale. 
    In tale relazione si afferma che la «presente legge ha  lo  scopo
di migliorare l'organizzazione delle strutture  pubbliche  e  private
attraverso l'inserimento nelle  stesse  di  figure  professionali,  i
farmacisti abilitati, preposte  alla  gestione  del  farmaco»  e  che
l'intervento  normativo  proposto  dalla  Regione  innalzerebbe   «in
termini   di   efficienza    ed    efficacia    delle    prestazioni,
l'organizzazione sanitaria  degli  istituti  di  ricovero  che  hanno
l'obiettivo di garantire un'ottimale e funzionale servizio  a  tutela
della salute e del benessere del paziente». 
    Nella medesima relazione si afferma poi che la  previsione  della
figura del  farmacista  abilitato  come  unica  figura  professionale
deputata  ad  assicurare  appropriatezza  terapeutica,  razionale   e
ottimale  utilizzo  dei  farmaci,   intende   sopperire   all'anomala
situazione in atto, poiche' nelle strutture sanitarie la gestione dei
farmaci  e'  rimessa  ai  "caposala"  infermieri,   circostanza   che
determinerebbe «frequenti errori nella gestione,  somministrazione  e
controllo  della  terapia  farmaceutica»  che  si  tradurrebbero   in
maggiori oneri per il sistema sanitario calabrese. 
    La finalita' dell'intervento e', dunque, descritta  come  tesa  a
«potenziare il ruolo del farmacista all'interno del sistema sanitario
per valorizzare la funzione socio sanitaria ed il ruolo professionale
che svolge nella tutela della salute pubblica». 
    L'intervento   si    fonda    sulle    due    seguenti    misure:
l'obbligatorieta' della presenza del farmacista abilitato in tutte le
predette strutture in cui si utilizzano farmaci; la ridefinizione dei
compiti di tale figura professionale. 
    4.- Il ricorso, dunque, investe proprio  tali  specifiche  misure
adottate dal legislatore regionale con le disposizioni impugnate. 
    4.1.- E' innanzitutto fondata  la  prima  censura,  promossa  nei
confronti del combinato disposto degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, per
violazione delle disposizioni statali recanti  principi  fondamentali
in materia di «coordinamento della finanza pubblica». 
    Infatti il settore sanitario della Regione Calabria e' sottoposto
dal 2010 al  piano  di  rientro  dal  disavanzo  finanziario  e  alla
conseguente gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'  sociale»,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n.  222;
dell'art. 2, commi 78 e seguenti, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; nonche'  dell'art.
8 della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
    I compiti e gli obiettivi funzionali per l'attuazione  del  piano
di rientro sono stati assegnati al Commissario ad acta  con  delibera
del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19  luglio  2019  per
l'attuazione dei programmi  operativi  2019-2021,  che  prevedeva  al
punto  8,  fra  gli  interventi   demandati   al   Commissario,   la:
«razionalizzazione e contenimento della spesa  per  il  personale  in
coerenza con l'effettivo fabbisogno in applicazione  della  normativa
vigente in  materia»;  compiti  poi  confermati  nel  punto  8  della
delibera del Consiglio dei ministri 27  novembre  2020,  con  cui  e'
stato nominato il nuovo Commissario ad acta. 
    Alla  luce  di  tale  quadro  regolatorio  risulta  evidente   il
contrasto delle disposizioni regionali in  esame  con  le  competenze
della gestione commissariale in materia di contenimento  della  spesa
per il personale come definita dalla ricordata delibera del Consiglio
dei ministri e, al contempo, e' altresi' evidente il contrasto con le
disposizioni dettate dall'art. 11, commi 1 e 4, del d.l.  n.  35  del
2019, come convertito, in tema di tetto di spesa per il personale nel
settore sanitario. 
    La previsione dell'obbligatoria presenza di personale farmacista,
opportunamente inquadrato  nell'organigramma  secondo  le  dimensioni
della  struttura,  si  configura  difatti  come  un  preciso  obbligo
riferito alle amministrazioni pubbliche interessate per  l'assunzione
di farmacisti, al di fuori della  programmazione  del  fabbisogno  di
personale nel servizio sanitario. 
    Tale obbligo viola i ricordati vincoli normativi statali volti al
contenimento  delle  spese  per   il   personale   e   del   relativo
reclutamento, interferendo conseguentemente con le  competenze  della
gestione commissariale. 
    Infatti, benche' nella relazione  finanziaria  alla  proposta  di
legge  si  affermi  che  l'intervento  ha  «natura  programmatoria  e
riguarda profili gestionali-organizzativi delle strutture  sanitarie,
elencate nell'articolo 1»  tale  previsione  non  vale  ad  escludere
l'onere finanziario a carico del bilancio regionale. 
    Dal tenore letterale delle disposizioni  in  esame,  difatti,  si
evince   il   carattere   immediatamente   precettivo    e    cogente
dell'intervento, volto all'assunzione dei farmacisti. 
    Questa  Corte  ha  ripetutamente  ravvisato  la  non  conformita'
all'ordinamento costituzionale  di  interventi  legislativi  adottati
dalle Regioni in costanza di commissariamento del settore  sanitario,
ove  incidenti  sulla  spesa  per  il  personale,  a   motivo   della
interferenza con le prerogative del Commissario,  e  del  conseguente
contrasto con i principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
configurati dal complesso normativo statale che disciplina i piani di
rientro  dal  disavanzo  del  settore  sanitario  e  il  regime   del
commissariamento (ex plurimis, sentenze n. 166 del 2020 e n. 266  del
2016). 
    Ne consegue la illegittimita' costituzionale  delle  disposizioni
impugnate   per   violazione   del   dedotto   correlato    parametro
costituzionale. 
    4.2.- Parimenti e' fondata l'ulteriore questione promossa in  via
autonoma nei  confronti  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  reg.
Calabria n. 24 del 2020, per violazione  della  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di «ordinamento civile». 
    La norma regionale contrasta, infatti, con l'art. 32  del  d.P.R.
n. 483 del 1997, norma regolamentare che fa corpo con  il  d.lgs.  n.
502 del 1992 e che prevede il possesso della  specializzazione  nella
disciplina  oggetto  del  concorso   come   requisito   per   potervi
partecipare. 
    La modifica, da parte della disposizione regionale impugnata,  di
tale requisito previsto dal legislatore statale  altera  pertanto  la
necessaria unitarieta'  a  livello  nazionale  della  disciplina  del
rapporto di impiego de quo come definita  dal  concorso  della  fonte
normativa con quella contrattuale (Contratto collettivo nazionale  di
lavoro del comparto Sanita', periodo 2016-2018,  sottoscritto  il  21
maggio 2018 e tutt'ora vigente, e in particolare gli artt. 1 e 24). 
    4.3.-  Da  ultimo,  risultano  parimenti  fondati  i   dubbi   di
legittimita' costituzionale avanzati  dal  ricorrente  nei  confronti
dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Calabria n. 24 del 2020. 
    La disposizione impugnata attribuisce al  farmacista  l'esercizio
di attivita' ulteriori,  diverse  e  piu'  ampie  rispetto  a  quelle
previste dalla disciplina statale, cosi' violando l'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  in  riferimento  ai   principi   fondamentali   della
legislazione statale in materia di «professioni». 
    La lesione emerge dal confronto  tra  la  disposizione  regionale
impugnata e quella statale  dedotta  come  parametro  interposto,  in
quanto la prima attribuisce al farmacista l'esercizio delle  seguenti
attivita'  non  contemplate  dal  legislatore  nazionale:   «prendere
visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul
paziente;  [...]  controllare  l'aderenza   terapeutica;   verificare
l'interazione  tra  farmaco-farmaco,  farmaco-cibo,   farmacodisturbi
comportamentali» (art. 3, comma 2, lettere d, e  ed  f,  della  legge
reg. Calabria n. 24 del 2020). 
    Il ricorrente richiama l'art. 1  del  d.lgs.  n.  258  del  1991,
attuativo di direttive europee in «materia di formazione e diritto di
stabilimento dei farmacisti». 
    Questa Corte rileva che tale disciplina e' stata  interessata  da
nuovi interventi normativi, anch'essi  di  recepimento  di  direttive
europee emanate in materia. 
    Si tratta  del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206
(Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    Nello   specifico,   l'art.   51   (Esercizio   delle   attivita'
professionali di farmacista), come modificato dal decreto legislativo
28  gennaio  2016,  n.  15,  recante  «Attuazione   della   direttiva
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  recante  modifica
della  direttiva  2005/36/CE,  relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche  professionali  e  del  regolamento  (UE)  n.   1024/2012,
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso  il  sistema  di
informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")», nel confermare
sostanzialmente l'elenco di attivita' gia'  contemplato  dall'art.  1
del d.lgs. n. 258 del 1991, ha introdotto le  seguenti  significative
attivita': consigli sui medicinali in quanto tali, compreso  il  loro
uso corretto, segnalazione alle autorita'  competenti  degli  effetti
indesiderati    dei    prodotti     farmaceutici,     accompagnamento
personalizzato  dei   pazienti   che   praticano   l'automedicazione,
contributo a campagne istituzionali di sanita' pubblica. 
    Le  predette  innovazioni  si   inseriscono   nel   processo   di
ampliamento  delle  attivita'  attribuite  al  farmacista  e,   nello
specifico, al "farmacista ospedaliero" - in  relazione  al  quale  e'
prevista la specifica specializzazione in "farmacia ospedaliera" -  o
comunque operante nelle strutture socio-sanitarie  e  nell'assistenza
farmaceutica territoriale. 
    Anche la ricordata evoluzione  della  disciplina  comunitaria  in
materia, pur ampliando le attivita' professionali del farmacista, non
puo' ritenersi ricomprendere le previsioni della legge impugnata. 
    4.4.- Ne'  puo'  affermarsi  che  nella  fattispecie  la  Regione
Calabria  abbia  disciplinato  aspetti  riconducibili  alla   propria
competenza concorrente in materia. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale  competenza  deve
esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti  che  presentano
uno specifico collegamento con  la  realta'  regionale,  giacche'  la
potesta'  legislativa  regionale  nella  materia  concorrente   delle
professioni deve rispettare il  principio  per  cui  l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i  relativi  profili   e   titoli
abilitanti,  e'  riservata  allo  Stato,   per   il   suo   carattere
necessariamente unitario (ex plurimis, sentenze n. 328 del  2009,  n.
300 del 2007 e n. 153 del 2006). 
    Nella fattispecie, invece, le  innovative  attivita'  contemplate
dal legislatore  regionale  non  integrano  aspetti  riconducibili  a
profili  di   competenza   regionale   e   non   costituiscono   mere
puntualizzazioni delle "mansioni" in cui  si  articolano  le  diverse
attivita' del  farmacista  previste  dal  legislatore  nazionale,  in
quanto configurano nuove e  piu'  ampie  competenze  di  tale  figura
professionale che, oltretutto,  interagiscono  con  quelle  assegnate
dall'ordinamento ad altre figure dell'area sanitaria. 
    5.- Il riconoscimento  dell'illegittimita'  costituzionale  della
disposizione impugnata per violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost. conduce a ritenere assorbita la dedotta violazione dell'art.  3
Cost., priva del resto di una sua  autonomia  funzionale,  in  quanto
costituisce il portato ovvero l'effetto conseguenziale della  lesione
del  principio  di  uniforme  regolazione  statale   sul   territorio
nazionale della professione del farmacista. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e
2, 3, comma 2, e 4 della legge della  Regione  Calabria  19  novembre
2020, n.  24  (Norme  per  l'utilizzo  dei  farmaci  nelle  strutture
pubbliche e private). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA