N. 113 SENTENZA 6 aprile - 6 giugno 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione di veicoli
  immatricolati all'estero - Divieto, inserito in sede di conversione
  di decreto-legge, per chi ha stabilito la residenza  in  Italia  da
  oltre  sessanta  giorni  -  Effetti  della  violazione  -  Sanzione
  amministrativa pecuniaria, sequestro amministrativo del  veicolo  e
  possibile  confisca  amministrativa  -  Violazione   dei   principi
  relativi   alla    decretazione    d'urgenza    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione di veicoli
  immatricolati all'estero - Casi consentiti - Rilascio del foglio di
  via - Sanzioni in caso di violazione  -  Disposizioni  strettamente
  connesse  ad  altre  dichiarate  costituzionalmente  illegittime  -
  Illegittimita' costituzionale consequenziale. 
- Codice della strada, art. 93, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e
  7-ter. 
- Costituzione, art. 77, secondo comma. 
(GU n.23 del 7-6-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dei  commi  1-bis  e
7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), introdotti dall'art.  29-bis,  comma  1,
lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla   criminalita'   organizzata),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n.  132,
promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, in
composizione monocratica, nel procedimento vertente tra G. C. e M. M.
e la Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo  di  Napoli,  con
ordinanza del 14 febbraio  2022,  iscritta  al  n.  72  del  registro
ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2022, la  cui  trattazione  e'
stata fissata per l'adunanza in camera  di  consiglio  del  5  aprile
2023. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2023  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2022, iscritta  al  n.  72  del
registro ordinanze 2022, il Tribunale  ordinario  di  Napoli,  decima
sezione civile, in composizione monocratica, ha  sollevato  questione
di legittimita' costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis  dell'art.  93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri  1)
e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni  urgenti
in materia di protezione  internazionale  e  immigrazione,  sicurezza
pubblica,  nonche'  misure  per  la   funzionalita'   del   Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   in
riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Il rimettente premette di essere stato adito da G. C. e  M.
M., opponenti all'ordinanza con cui il Prefetto di Napoli ha ingiunto
il pagamento di euro 1.424,00 a titolo di sanzione amministrativa per
la violazione dell'art. 93, commi 1-bis e 7-bis, del  d.lgs.  n.  285
del 1992, in quanto G. C., in data 14  aprile  2019,  circolava  alla
guida di  un  motociclo  immatricolato  all'estero  senza  essere  in
possesso di alcun documento relativo al noleggio  del  veicolo,  alla
sua concessione in leasing, locazione  senza  conducente  o  comodato
d'uso  rilasciato  da  impresa  con  sede  in  altro   Stato   membro
dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. 
    2.- Il Tribunale, rigettati tutti i motivi  di  ricorso  avanzati
dagli opponenti, ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 93,  commi
1-bis e 7-bis. 
    Non sarebbe d'ostacolo alla rimessione della questione l'avvenuta
abrogazione delle disposizioni censurate ad opera dell'art. 2,  comma
1, lettera a), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020), non avendo  la  stessa
effetto  retroattivo.  Di  conseguenza,  le  disposizioni   censurate
continuerebbero a trovare applicazione nel giudizio a quo in ossequio
al principio tempus regit actum, da applicare in tema di legittimita'
dei provvedimenti amministrativi. 
    Ne'  alcun  effetto  potrebbe  essere  dispiegato  nel   medesimo
giudizio dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione  europea
16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e  WX  contro  Prefettura  di
Massa Carrara, in cui sarebbe stato ravvisato  un  contrasto  tra  le
previsioni in esame  e  l'art.  63  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. Tale sentenza  secondo  il  rimettente,  sarebbe
infatti «riferita ad altra situazione fattuale, ossia a quella in cui
il veicolo immatricolato estero e' destinato ad essere essenzialmente
utilizzato in altro Stato membro, essendo la sua presenza  in  Italia
meramente occasionale». 
    Quanto  alla  non   manifesta   infondatezza   della   questione,
l'ordinanza  riferisce  che  le  disposizioni  censurate  sono  state
introdotte in sede di conversione dall'art. 29-bis del  d.l.  n.  113
del 2018, e inserite nel Capo II del  Titolo  II  del  provvedimento,
contenente «Disposizioni in materia di prevenzione e  contrasto  alla
criminalita' mafiosa». 
    Esse, tuttavia, sarebbero «del tutto estranee al fenomeno mafioso
o alla materia  della  sicurezza  pubblica»,  come  dimostrato  dalla
circostanza del loro inserimento nel codice  della  strada,  che  non
mostrerebbe «alcuna attinenza con le altre materie  disciplinate  dal
decreto legge». 
    L'effettiva finalita' delle disposizioni  in  esame  sarebbe,  ad
avviso del  rimettente,  quella  di  contrastare  il  fenomeno  della
cosiddetta esterovestizione dei veicoli, ossia la  condotta  di  chi,
residente in Italia,  utilizzi  veicoli  immatricolati  all'estero  e
intestati, spesso fittiziamente, a  terzi,  al  fine  di  evitare  il
pagamento dell'imposta di bollo  in  Italia  e  degli  oneri  fiscali
connessi all'assicurazione per la responsabilita' civile, nonche' «di
rendere piu' difficile la riscossione delle  sanzioni  amministrative
per gli illeciti connessi alla circolazione del veicolo  e,  piu'  in
generale, di sfuggire ai controlli del fisco, occultando indici della
propria capacita'  contributiva,  evidentemente  difforme  da  quella
dichiarata». 
    A fronte, pertanto, della  necessita'  che  venga  rispettato  il
«nesso di interrelazione funzionale» fra  decreto-legge  e  legge  di
conversione, predicata  nella  giurisprudenza  di  questa  Corte  (e'
richiamata  la  sentenza  n.  22  del  2012),  risulterebbe  evidente
l'estraneita' delle disposizioni  inserite  in  sede  di  conversione
rispetto  all'oggetto  e  alle  finalita'  del   decreto-legge,   con
conseguente violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. 
    3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata  inammissibile  e,
comunque, non fondata. 
    In via preliminare, l'interveniente osserva che questa Corte, con
l'ordinanza  n.  137  del  2022,  in  una  fattispecie  analoga  alla
presente, ha restituito gli atti al giudice rimettente,  al  fine  di
rivalutare i termini della controversia alla luce di quanto  statuito
dalla Corte di giustizia, nella richiamata sentenza 16 dicembre 2021. 
    In ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura la questione non  sarebbe
fondata, perche' la finalita' perseguita dalle disposizioni censurate
sarebbe quella di «impedire che, mediante l'utilizzo  nel  territorio
nazionale di veicoli immatricolati all'estero, soggetti residenti  in
Italia o che lavorano nel nostro Paese, possano commettere illeciti o
comunque di evitare che l'identificazione degli effettivi  conducenti
di tali veicoli venga resa particolarmente difficoltosa per le  Forze
di polizia deputate al controllo». 
    Tale finalita', pertanto, non  risulterebbe  affatto  estranea  a
quelle di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  perseguite
dal d.l. n. 113 del 2018. 
    Questa Corte avrebbe gia' affermato  che  la  sicurezza  stradale
costituisce  un  «segmento»  della  materia   «ordine   e   sicurezza
pubblica», riservata  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (e'  richiamata
la sentenza n. 428 del 2004). 
    Inoltre, l'oggetto del d.l. n. 113 del 2018, nel testo precedente
alla  conversione  in  legge,  avrebbe  investito  materie  ulteriori
rispetto a quelle ricomprese nel titolo del provvedimento,  come  nel
caso dell'art. 15, recante «Disposizioni in materia di giustizia»,  o
dell'art. 23, rubricato «Disposizioni in materia di blocco stradale». 
    In presenza di un decreto-legge ab origine eterogeneo,  pertanto,
l'urgente necessita'  del  provvedere  andrebbe  riferita,  nel  caso
dell'art. 29-bis e delle misure da esso introdotte, alla finalita' di
approntare  un  rimedio  urgente   a   quelle   medesime   situazioni
straordinarie   poste   a   fondamento   del   decreto-legge   (anche
l'Avvocatura richiama, sul punto, la  sentenza  n.  22  del  2012  di
questa Corte). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale  ordinario
di Napoli, decima sezione civile,  in  composizione  monocratica,  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dei commi 1-bis  e
7-bis dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992,  introdotti  dall'art.
29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del d.l. n. 113 del 2018,
come convertito, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. 
    1.1.- Il rimettente e' chiamato a  pronunciarsi  sull'opposizione
avverso l'ordinanza con cui il Prefetto di Napoli ha  ingiunto  a  G.
C., residente da piu' di sessanta  giorni  in  Italia,  trovato  alla
guida di un ciclomotore immatricolato all'estero, il pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.424,00, in  applicazione
delle disposizioni censurate. 
    Il comma 1-bis  dell'art.  93  cod.  strada,  inserito  dall'art.
29-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 113 del  2018  in
sede di conversione, stabilisce  che  «[s]alvo  quanto  previsto  dal
comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da
oltre  sessanta  giorni,  circolare  con  un  veicolo   immatricolato
all'estero». Il divieto in parola e' punito, secondo quanto prescrive
il comma 7-bis dell'art.  93  cod.  strada,  anch'esso  inserito  dal
citato art. 29-bis, comma 1, lettera a), numero 2)  e  censurato  nel
presente giudizio, con una sanzione pecuniaria da  euro  711  a  euro
2.842, unitamente al  sequestro  del  veicolo  e  alla  confisca  del
medesimo nel caso  in  cui,  entro  sei  mesi,  il  proprietario  non
provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all'estero
tramite il foglio  di  via.  L'unica  eccezione  a  tale  obbligo  di
immatricolazione e' prevista nel comma 1-ter  del  medesimo  art.  93
cod. strada, con riguardo  al  veicolo  «concesso  in  leasing  o  in
locazione senza conducente da parte di un'impresa  costituita  in  un
altro Stato membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo che non ha stabilito in Italia una sede  secondaria  o  altra
sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in  comodato
a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o
di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato  membro
dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che  non
ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede  effettiva»;
affinche' tali presupposti rendano lecita la circolazione dei veicoli
con targa estera - prosegue l'art. 93, comma 1-ter, cod. strada -  «a
bordo del veicolo deve essere custodito  un  documento,  sottoscritto
dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo
e la durata della disponibilita' del veicolo.  In  mancanza  di  tale
documento, la disponibilita' del veicolo  si  considera  in  capo  al
conducente». 
    Il  medesimo  art.  29-bis  del  d.l.  n.  113  del  2018,   come
convertito,  ha  poi  dettato  ulteriori  disposizioni   strettamente
collegate, per materia e per finalita', a quelle ora richiamate. 
    Con il comma 1, lettera a), numero 1), e' stato introdotto  anche
il comma  1-quater  nell'art.  93  cod.  strada,  che  disciplina  le
modalita' di rilascio del foglio di  via  «al  fine  di  condurre  il
veicolo oltre i transiti di confine», e con il successivo  numero  2)
e' stato introdotto, sempre all'interno  dell'art.  93  cod.  strada,
anche il comma 7-ter, che  disciplina  le  sanzioni  per  la  mancata
osservanza delle disposizioni di cui  al  comma  1-ter  del  medesimo
articolo. 
    Con il  comma  1,  lettera  b),  numeri  1)  e  2),  sono  stati,
rispettivamente, aggiunti ulteriori periodi al comma 1 dell'art.  132
cod. strada ed e' stato sostituito il comma 5 dello stesso  articolo,
in relazione, rispettivamente, al trattamento da riservare al veicolo
non immatricolato all'estero comunque circolante in Italia da piu' di
un  anno  e  alle  sanzioni   per   l'inosservanza   delle   relative
prescrizioni. 
    Per effetto della successiva  lettera  c)  del  citato  comma  1,
infine, e' stato modificato l'art.  196  cod.  strada,  adeguando  il
regime di responsabilita' solidale per  le  violazioni  punibili  con
sanzione amministrativa pecuniaria al regime introdotto  negli  artt.
93, commi 1-bis e 1-ter, e 132 cod. strada. 
    Da ultimo, e' necessario dare conto che, con  l'art.  16-ter  del
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale),   convertito,    con
modificazioni, nella legge  11  settembre  2020,  n.  120,  e'  stato
inserito nell'art. 93  cod.  strada  il  comma  1-quinquies,  che  ha
previsto una serie di fattispecie alle  quali  non  si  applicano  le
prescrizioni di cui ai precedenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. 
    1.2.- Il rimettente censura il richiamato art. 93, commi 1-bis  e
7-bis, cod. strada, lamentando unicamente che  la  sua  introduzione,
avvenuta per effetto dell'approvazione - in  sede  di  conversione  -
dell'art. 29-bis del d.l. n. 113 del 2018, contrasta con il requisito
della necessaria omogeneita' tra il  decreto-legge  e  la  successiva
legge di conversione, in  violazione  dell'art.  77,  secondo  comma,
Cost. 
    2.- La questione e' ammissibile. 
    Pur in assenza di specifiche eccezioni formulate  dall'Avvocatura
generale dello Stato, e' necessario rilevare  che  su  una  questione
analoga a quella oggi in esame questa Corte  si  e'  pronunciata  con
l'ordinanza n. 137 del 2022. Con tale pronuncia e'  stata  decisa  la
restituzione  degli  atti  al  giudice   a   quo   in   ragione   del
sopraggiungere,   nelle   more   del   giudizio    di    legittimita'
costituzionale  e  per  effetto   della   sollevazione   del   rinvio
pregiudiziale disposta dal medesimo giudice rimettente, della  citata
sentenza della Corte di giustizia UE 16 dicembre 2021. 
    Con la sentenza indicata, la Corte di giustizia ha  statuito  che
«[l]'articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso
che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque
abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da piu'  di
60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un  altro
Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale  il  veicolo  e'
intestato, senza tener  conto  della  durata  di  utilizzo  di  detto
veicolo nel primo Stato membro e senza che  l'interessato  possa  far
valere un diritto a un'esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia
destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato  membro
a titolo permanente ne' sia, di fatto, utilizzato in tal modo». 
    L'applicazione     del     diritto      dell'Unione      europea,
nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, risulta quindi
condizionata dalla fattispecie di una sanzione irrogata nei confronti
del conducente che dimostri un collegamento non  occasionale  con  lo
Stato in cui e' immatricolato il veicolo, essendo, in  tal  caso,  il
giudice nazionale chiamato a verificare la natura del comodato «e  la
natura dell'utilizzazione effettiva dei veicoli  presi  in  prestito»
nello Stato diverso da quello di immatricolazione (oltre alla  citata
sentenza, paragrafo 35, si veda  anche  la  successiva  ordinanza  19
ottobre 2022, in causa C-777/21, VB contro Comune di Portici). 
    Consapevole del dictum pronunciato dalla Corte di  giustizia,  il
giudice a quo osserva come tale condizione non ricorra  nel  giudizio
sottoposto al suo esame, considerato che  il  veicolo  di  proprieta'
dell'opponente G. C. risulta stabilmente in  Italia,  ne'  questi  ha
dato conto che esso si trovi a  circolare  solo  temporaneamente  nel
territorio italiano. Per il fatto, pertanto, di trovarsi a  giudicare
di una fattispecie priva dei caratteri di transnazionalita',  cui  e'
condizionata l'operativita' del  parametro  di  diritto  dell'UE,  il
giudice rimettente ha dimostrato in modo non  implausibile  di  dover
applicare le disposizioni censurate. 
    Cio' e' sufficiente al fine di ritenere ammissibile la questione,
tenuto conto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
essa e' chiamata a effettuare unicamente un «controllo esterno» sulle
motivazioni  contenute  nell'ordinanza  di  rimessione  quanto   alla
rilevanza delle questioni sollevate (ex plurimis, sentenze n. 25  del
2023, n. 264, n. 254, n. 203 del 2022, n. 189 e n. 183 del 2021). 
    2.1.- Ne' e' di ostacolo alla trattazione nel merito dell'odierna
questione la circostanza che i commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93  cod.
strada (come anche i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 7-ter della
medesima previsione, non censurati nel presente giudizio) siano stati
abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  n.  238  del
2021, e sostituiti da una nuova disciplina, introdotta dalla  lettera
b) della medesima previsione e confluita nell'art. 93-bis cod. strada
(oggi rubricato «Formalita'  necessarie  per  la  circolazione  degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e condotti  da  residenti  in  Italia»).  E'  opportuno  evidenziare,
peraltro, che, con l'art.  2,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  della
medesima legge n. 238 del 2021, sono stati modificati anche gli artt.
132 e 196 cod. strada, nelle parti di essi gia' modificate  dall'art.
29-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito. 
    Il rimettente, invero, muove dalla non implausibile premessa  che
ove una sanzione amministrativa - e segnatamente la sanzione prevista
dall'art. 93, commi 1-bis e 7-bis, cod. strada - sia  stata  adottata
sulla base di una norma poi abrogata, la  legittimita'  della  stessa
deve essere esaminata, in virtu' del principio  tempus  regit  actum,
con riguardo alla situazione di  fatto  e  di  diritto  esistente  al
momento della sua adozione. 
    3.-  Nel  merito,  il  rimettente  ritiene  che  le  disposizioni
censurate, introdotte, in sede di conversione, nel Capo II del Titolo
II del d.l. n. 113 del 2018, contenente «Disposizioni in  materia  di
prevenzione e contrasto alla criminalita' mafiosa», siano «del  tutto
estranee  al  fenomeno  mafioso  o  alla  materia   della   sicurezza
pubblica». 
    L'obiettivo   perseguito   dall'inasprimento   del    trattamento
sanzionatorio riservato  a  chi,  residente  in  Italia  da  piu'  di
sessanta  giorni,  circoli  in  Italia  con   veicolo   immatricolato
all'estero sarebbe, in realta', quello  di  contrastare  il  fenomeno
della cosiddetta esterovestizione dei veicoli, cioe' la  condotta  di
chi, residente in Italia, utilizzi veicoli immatricolati all'estero e
intestati (spesso fittiziamente) a terzi,  «al  fine  di  evitare  il
pagamento dell'imposta  di  bollo  e  degli  oneri  fiscali  connessi
all'assicurazione per la  responsabilita'  civile,  di  rendere  piu'
difficile  la  riscossione  delle  sanzioni  amministrative  per  gli
illeciti commessi e, piu' in generale, di sfuggire ai  controlli  del
fisco,  occultando  indici  della  propria  capacita'   contributiva,
evidentemente difforme da quella dichiarata». 
    L'estraneita' di tale obiettivo a quelli perseguiti dal  d.l.  n.
113 del 2018, nel suo insieme e con riguardo allo specifico  Capo  in
cui e' stato inserito l'art. 29-bis  di  esso,  con  cui  sono  state
introdotte le disposizioni censurate, interromperebbe  il  «nesso  di
interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di  conversione,
cosi' determinando una violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. 
    4.- La questione e' fondata. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la  legge  di
conversione   rappresenta   un   atto    normativo    a    competenza
funzionalizzata  e  specializzata,  perche'  rivolto   unicamente   a
stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con  la  conseguenza  che
esso  e'  limitatamente   emendabile,   potendosi   aprire   solo   a
«disposizioni coerenti con  quelle  originarie  dal  punto  di  vista
materiale o finalistico» (sentenza n. 6  del  2023  e,  analogamente,
sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019). 
    L'omogeneita' costituisce  un  requisito  del  decreto-legge  sin
dalla  sua  origine,  dato  che  l'inserimento  di  norme  eterogenee
rispetto all'oggetto o alla finalita' del decreto «spezza  il  legame
logico-giuridico tra la valutazione fatta  dal  Governo  dell'urgenza
del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza  di  legge"»,
di cui alla norma costituzionale citata (sentenze n. 149 del  2020  e
n. 22 del 2012). 
    D'altra parte, l'urgenza e la necessita'  possono  contrassegnare
anche  una   pluralita'   di   norme   accomunate   dall'intento   di
«fronteggiare situazioni straordinarie, complesse  e  variegate,  che
richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti  quindi  a
materie diverse» (sentenze n. 213 del 2021, n. 137 del 2018,  n.  170
del 2017 e n. 32 del  2014),  purche',  tuttavia,  tali  norme  siano
rivolte ad approntare rimedi urgenti per le situazioni  straordinarie
venutesi a creare. 
    Per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo,
quindi, «occorre considerare specificamente il  profilo  teleologico,
cioe' l'osservanza della ratio dominante che li ispira» (sentenza  n.
30 del 2021, e, analogamente, sentenze n. 8 del 2022, n. 213 del 2021
e n. 170 del 2017). Cio' vale, in particolare,  per  le  disposizioni
introdotte nel corpo del decreto-legge in  sede  di  conversione,  le
quali devono potersi collegare al  contenuto  gia'  disciplinato  dal
medesimo decreto, cosi' da consentire una verifica sulla  continuita'
delle  rispettive   rationes   ispiratrici.   Per   i   provvedimenti
governativi a contenuto ab origine plurimo, pertanto, la  continuita'
tra legge di conversione e decreto-legge non puo' che essere misurata
muovendo dalla verifica della coerenza tra le  disposizioni  inserite
in sede di conversione e quelle originariamente adottate  in  via  di
straordinaria necessita' e urgenza (da  ultimo,  sentenza  n.  6  del
2023), avendo riguardo al collegamento con «uno  dei  contenuti  gia'
disciplinati dal decreto-legge,  ovvero  alla  sua  ratio  dominante»
(sentenza n. 245 del 2022). 
    Tale continuita' viene meno quando le disposizioni aggiunte siano
totalmente estranee o addirittura "intruse" rispetto a quei contenuti
e a quegli obiettivi, giacche' «[s]olo la palese  "estraneita'  delle
norme  impugnate  rispetto   all'oggetto   e   alle   finalita'   del
decreto-legge" (sentenza n. 22 del 2012) o la "evidente  o  manifesta
mancanza  di  ogni  nesso  di  interrelazione  tra  le   disposizioni
incorporate nella  legge  di  conversione  e  quelle  dell'originario
decreto-legge" (sentenza n. 154 del 2015) possono  inficiare  di  per
se' la legittimita' costituzionale  della  norma  introdotta  con  la
legge di conversione» (sentenza  n.  181  del  2019,  nonche',  nello
stesso senso, sentenze n. 247 e n. 226 del 2019). 
    4.1.- Il d.l. n. 113 del 2018 e' intitolato «Disposizioni urgenti
in materia di protezione  internazionale  e  immigrazione,  sicurezza
pubblica,  nonche'  misure  per  la   funzionalita'   del   Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'   organizzata»;   esso
constava, al  momento  della  sua  entrata  in  vigore,  di  quaranta
articoli.  Per  effetto  degli  emendamenti  approvati  in  sede   di
conversione, il suo contenuto si estende in settantaquattro articoli. 
    Le  finalita'  originariamente  perseguite  non   consentono   di
ravvisare un'unica ratio  a  fondamento  delle  misure  nello  stesso
contenute, essendo esse riconducibili -  secondo  quanto  emerge  per
tabulas  dal  preambolo   del   decreto   -   ad   ambiti   materiali
diversificati, quali il rilascio di «speciali permessi  di  soggiorno
temporanei»,  la  revisione   della   disciplina   della   protezione
internazionale, il rafforzamento dei «dispositivi  a  garanzia  della
sicurezza pubblica» e, infine,  il  miglioramento  dell'efficienza  e
della funzionalita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata. 
    Il provvedimento deve quindi ritenersi ispirato al  perseguimento
di una duplice finalita': da un lato,  quella  di  intervenire  sulla
disciplina della protezione internazionale e, dall'altro lato, quella
di rafforzare i dispositivi di sicurezza  pubblica,  con  particolare
riguardo alla criminalita' di matrice terroristica e mafiosa. 
    Come anticipato, l'art. 29-bis e' inserito nel  Titolo  II,  Capo
II, rubricato «Disposizioni in materia  di  prevenzione  e  contrasto
alla criminalita' mafiosa». Tale collocazione risulta  funzionalmente
collegata all'obiettivo perseguito  dal  Governo,  e  ricavabile  dal
preambolo del decreto-legge, consistente nell'adozione di misure «per
rafforzare i dispositivi a garanzia  della  sicurezza  pubblica,  con
particolare  riferimento  alla  minaccia  del  terrorismo   e   della
criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso,  al  miglioramento  del
circuito  informativo  tra  le  Forze  di   polizia   e   l'Autorita'
giudiziaria e alla prevenzione e  al  contrasto  delle  infiltrazioni
criminali  negli  enti  locali,  nonche'  mirate  ad  assicurare   la
funzionalita' del Ministero dell'interno». 
    Tale obiettivo, stando alla relazione illustrativa al disegno  di
legge di conversione, si traduceva originariamente in  una  serie  di
«interventi nell'ambito  della  prevenzione  di  reati  connotati  da
profili di rilevante  allarme  sociale»;  un'esigenza,  quest'ultima,
riferita dalla medesima  relazione  «alla  estensione  dei  controlli
attraverso dispositivi elettronici  per  particolari  fattispecie  di
reato (maltrattamenti e stalking), alle prescrizioni  in  materia  di
contratti di noleggio per la prevenzione di atti di terrorismo,  alla
estensione dell'ambito di applicazione del cosiddetto  DASPO  urbano,
nonche' per quello relativo alle manifestazioni sportive, per  coloro
che siano indiziati per reati di terrorismo» (A.S. n. 840, comunicato
alla Presidenza del Senato il 4 ottobre 2018). 
    4.2.- Tenuto conto dell'impossibilita' di  individuare  una  sola
ratio  nel  testo  originario  del  d.l.  n.  113  del  2018  e,   di
conseguenza,  della  necessita'  di  riferire   l'omogeneita'   delle
disposizioni censurate agli  ambiti  e  alle  finalita'  delle  altre
previsioni contenute nel capo e nel titolo in  cui  esse  sono  state
inserite, si deve rilevare come esse si mostrino del  tutto  estranee
all'impianto del decreto originario. 
    Il divieto di circolazione con veicoli  immatricolati  all'estero
stabilito dalle disposizioni censurate, per il fatto  di  gravare  su
chi risulti residente da piu' di sessanta giorni in Italia, mostra di
voler incidere sulla condotta potenzialmente elusiva  dei  conducenti
di  veicoli  che,  pur  trovandosi  non  occasionalmente  in  Italia,
intendono sottrarsi  agli  adempimenti  imposti  a  chi,  stabilmente
residente, abbia immatricolato il proprio veicolo in Italia. 
    Avendo ricondotto il divieto di circolazione al  requisito  della
residenza, di per  se'  non  indicativo  di  alcuna  connessione  con
finalita'  di  sicurezza  pubblica,  le  disposizioni  censurate   si
rivelano quindi effettivamente indirizzate a  contrastare  la  prassi
della cosiddetta  esterovestizione  dei  veicoli,  consistente,  come
detto,  nella  sottrazione  agli  adempimenti  di   natura   fiscale,
tributaria e amministrativa gravanti sui proprietari  di  veicoli  al
fine di ottenere vantaggi indebiti  quali  l'evasione  di  tributi  e
pedaggi, la non assoggettabilita' a sanzioni e la fruizione di  premi
assicurativi piu' vantaggiosi. 
    Che sia questa, e non altra, la ratio della previsione  censurata
si desume anche dal regime contenuto nel richiamato  art.  93,  comma
1-ter, cod. strada, che subordina la liceita' della  circolazione  di
veicoli con targa estera, per i residenti da piu' di sessanta  giorni
in Italia, all'esibizione di documenti attestanti la  sussistenza  di
un contratto di  leasing,  locazione  o  comodato  con  una  societa'
situata in altro Stato membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
economico europeo. Si  tratta,  come  e'  evidente,  di  requisiti  e
condizioni che rinvengono la loro  unica  ragione  giustificativa  in
finalita' che nulla hanno a che fare con  la  sicurezza  pubblica  e,
tanto meno, con  la  repressione  della  criminalita',  e  di  quella
mafiosa  in  particolare,  rivelandosi   funzionali   unicamente   ad
attestare la veridicita' dell'intestazione  del  veicolo  a  soggetti
aventi sede al di fuori dei confini nazionali, cosi'  da  evitare  il
conseguimento degli indebiti vantaggi  che  si  ottengono  ricorrendo
alla prassi di intestazioni di natura fittizia. 
    4.2.1.- Ne' appare  sufficiente  evocare,  come  fa  l'Avvocatura
generale,  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  secondo   cui   la
circolazione stradale rientra nella materia di competenza legislativa
esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza» (sentenza n.  428
del  2004),  per  concludere  che  qualsiasi  intervento  legislativo
diretto  a  regolare  istituti  in   qualche   modo   connessi   alla
circolazione  stradale  ben  potrebbe  trovare  collocazione  in   un
decreto-legge che persegua finalita' quali  quelle  prima  descritte,
proprie del d.l. n. 113 del 2018. 
    La stessa difesa statale, allorquando  prova  ad  individuare  la
finalita'  di  sicurezza  pubblica  cui  sarebbero   preordinate   le
disposizioni introdotte nell'art. 93 cod. strada  dal  l'art.  29-bis
del d.l.  n.  113  del  2018,  come  convertito,  sostiene  che  esse
avrebbero  il  fine  di  «impedire  che,  mediante   l'utilizzo   nel
territorio nazionale di veicoli  immatricolati  all'estero,  soggetti
residenti  in  Italia  o  che  lavorano  nel  nostro  Paese,  possano
commettere illeciti o comunque di evitare che l'identificazione degli
effettivi conducenti  di  tali  veicoli  venga  resa  particolarmente
difficoltosa per le Forze di polizia deputate al controllo». 
    In realta', il divieto posto  dalle  disposizioni  censurate  non
mostra di avere, di per  se',  alcuna  diretta  incidenza  ne'  sulla
prevenzione di illeciti, ne' sulla identificazione  di  chi  e'  alla
guida di un veicolo, potendo rilevare, ai sensi  dell'art.  196  cod.
strada, solo ai fini della identificazione del soggetto  solidalmente
responsabile con il conducente, senza, quindi, che cio' attenga  alle
predicate esigenze di tutela della sicurezza pubblica. Del resto,  la
stessa Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  nella  richiamata
sentenza GN  e  WX  contro  Prefettura  di  Massa  Carrara,  sia  pur
nell'ambito dello scrutinio  ad  essa  devoluto,  ha  chiarito  -  in
replica all'argomento addotto dal Governo italiano - che  il  divieto
di  circolazione  con  targhe  estere  previsto  dalle   disposizioni
censurate non  rivela  alcuna  chiara  incidenza  sull'efficacia  dei
controlli stradali (paragrafo 37). 
    Peraltro, a riprova dell'estraneita' anche  di  questa  finalita'
tra quelle effettivamente perseguite dalle disposizioni censurate, e'
appena il caso di notare che, con  il  decreto  legislativo  4  marzo
2014,  n.  37  (Attuazione  della  direttiva  2011/82/UE  intesa   ad
agevolare  lo  scambio   transfrontaliero   di   informazioni   sulle
infrazioni in materia di sicurezza stradale), e'  stato  disciplinato
«lo scambio, tra  l'Italia  e  gli  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, delle informazioni sulle infrazioni in materia di  sicurezza
stradale e l'applicazione di sanzioni qualora tali  infrazioni  siano
commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso  da
quello in cui e' stata commessa l'infrazione» (art. 1). 
    Alla luce della palese estraneita' delle  disposizioni  censurate
agli ambiti e alle finalita' del  d.l.  n.  113  del  2018,  si  deve
ritenere che le prime presentino il carattere di norme "intruse", con
riguardo  tanto  all'oggetto  della  disciplina,  quanto  alla  ratio
complessiva   del   provvedimento   di   urgenza,   quanto,   infine,
all'esigenza  di  «coordinamento  rispetto  alle  materie  "occupate"
dall'atto di decretazione» (sentenza n. 247 del 2019). 
    5.-   Deve,   pertanto,   essere   dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  93,  commi  1-bis  e  7-bis,  cod.  strada,
introdotti  dall'art.  29-bis  del  d.l.  n.  113  del   2018,   come
convertito. 
    In considerazione  della  riscontrata  violazione  dell'art.  77,
secondo comma, Cost. e della stretta connessione tra le  disposizioni
oggetto  di  censura  nel  presente  giudizio  e  le  altre  inserite
nell'art. 93 cod.  strada  dal  medesimo  art.  29-bis,  deve  essere
dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della  Corte  costituzionale),  l'illegittimita'  costituzionale  dei
commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada. 
    La caducazione del complesso delle previsioni aggiunte nel  corpo
del medesimo art. 93 e' idonea, inoltre, a rendere non operative, per
il periodo della  loro  vigenza,  le  modifiche  apportate  dall'art.
29-bis del d.l. n. 113 del 2018, come  convertito,  agli  artt.  132,
commi 1, periodo finale, e 5, e 196, comma 1, cod. strada, nonche' la
previsione introdotta dal d.l.  n.  76  del  2020,  come  convertito,
nell'art. 93, comma 1-quinquies, cod.  strada.  Disposizioni,  queste
ultime, la cui efficacia presuppone la vigenza del  divieto  e  delle
relative   sanzioni   contenuti   nelle    disposizioni    dichiarate
costituzionalmente illegittime. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dei  commi  1-bis  e
7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), introdotti dall'art.  29-bis,  comma  1,
lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla   criminalita'   organizzata),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter  dell'art.  93  cod.
strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e
2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA