N. 62 ORDINANZA 16 - 18 aprile 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene -  Danneggiamento  -  Danneggiamento  commesso  su  cose
  esposte per necessita' o per consuetudine o per  destinazione  alla
  pubblica fede - Regime di procedibilita' - Previsione, a seguito di
  novella introdotta con decreto  legislativo,  della  procedibilita'
  d'ufficio anziche' della procedibilita'  a  querela  della  persona
  offesa - Denunciata  irragionevolezza,  disparita'  di  trattamento
  rispetto al piu' grave reato di furto commesso su cose esposte alla
  pubblica fede, violazione dei criteri di delega e  della  finalita'
  rieducativa della pena - Ius superveniens - Restituzione degli atti
  ai giudici rimettenti. 
- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1),  e  quinto,  nel
  testo introdotto dall'art. 2, comma  1,  lettera  n),  del  decreto
  legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. 
- Costituzione, art. 3,  27,  76,  111  e  117;  Convenzione  per  la
  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,
  art. 6. 
(GU n.17 del 24-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici :Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo  BUSCEMA,  Emanuela  NAVARRETTA,
  Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  635,  commi
secondo, numero 1), e quinto, del codice penale, nel testo introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10  ottobre
2022, n. 150 (Attuazione della  legge  27  settembre  2021,  n.  134,
recante delega al  Governo  per  l'efficienza  del  processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), nonche' dello stesso
art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 150 del 2022, promossi dai
Tribunali ordinari di Siracusa, Nola, Rovereto, Lecco, Modena, Lecce,
Ancona, Palermo, Agrigento, Messina, Terni, Gela, Ragusa e Arezzo  in
diciassette distinti procedimenti penali, con  altrettante  ordinanze
iscritte rispettivamente ai numeri 47, 57, 77, 79, 90, 91,  94,  115,
118, 123, 130, 136, 137 e 164 del registro ordinanze 2023 nonche'  ai
numeri 2, 14 e 20 del registro  ordinanze  2024  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 16, 18, 24,  25,  28,  37,
38, 39, 41 e 42, prima serie speciale, dell'anno 2023 nonche'  numeri
2, 4, 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno 2024. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 16  aprile  2024  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 16 aprile 2024. 
    Ritenuto che, con diciassette  ordinanze  di  analogo  tenore,  i
Tribunali ordinari di Siracusa (r.o. n. 47 e n. 91  del  2023),  Nola
(r.o. n. 57 del 2023), Rovereto (r.o. n. 77 del 2023), Lecco (r.o. n.
79 del 2023), Modena (r.o. n. 90 del 2023), Lecce  (r.o.  n.  94  del
2023), Ancona (r.o. n. 115 del 2023), Palermo (r.o. n. 118 del 2023 e
n. 14 del 2024), Agrigento (r.o. n. 123 del 2023), Messina  (r.o.  n.
130 del 2023), Terni (r.o. n. 136 e n. 137 del 2023), Gela  (r.o.  n.
164 del 2023), Ragusa (r.o. n. 2 del 2024) e Arezzo (r.o. n.  20  del
2024)  hanno  nell'insieme  sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 635, commi secondo, numero 1), e quinto, del
codice penale, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150  (Attuazione  della
legge 27 settembre 2021,  n.  134,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia  di  giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari), nonche' dello stesso art. 2, comma 1,  lettera  n),  del
d.lgs. n. 150 del 2022, complessivamente in riferimento agli artt. 3,
27, 76, 111 e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 
    che, come ampiamente illustrato dalle ordinanze di rimessione, in
tutti i giudizi a  quibus  i  rimettenti  stanno  giudicando  persone
imputate del delitto di  danneggiamento,  relativo  -  in  forza  del
riferimento, operato dall'art. 635, secondo comma,  numero  1),  cod.
pen., all'art. 625, numero 7), del medesimo codice - a cose  «esposte
per necessita' o per consuetudine o per  destinazione  alla  pubblica
fede»; 
    che,  in  punto  di  rilevanza,  tutti  i  Tribunali   rimettenti
analiticamente espongono le implicazioni delle modifiche relative  al
regime di  procedibilita'  in  relazione  alle  specifiche  evenienze
processuali dei singoli giudizi a quibus; 
    che, in punto di non manifesta infondatezza, i giudici  a  quibus
evidenziano che, per la specifica ipotesi di  danneggiamento  oggetto
dei giudizi, il d.lgs. n. 150 del 2022  ha  omesso  di  prevedere  la
procedibilita' a querela; 
    che, secondo le ordinanze di rimessione, il legislatore  delegato
avrebbe operato in modo irragionevole,  e  dunque  in  contrasto  con
l'art. 3 Cost., prevedendo la procedibilita' a querela  per  un'altra
fattispecie - il furto di cose esposte per necessita', consuetudine o
destinazione alla pubblica fede - affine ma ben piu'  grave  rispetto
al danneggiamento degli stessi beni, per il  quale  e'  invece  stata
mantenuta la procedibilita' d'ufficio; 
    che, nella prospettazione  dei  rimettenti,  il  Governo  avrebbe
violato l'art. 76 Cost., contravvenendo alla delega che «tra  i  suoi
principii e criteri direttivi immanenti e sempre impliciti  non  puo'
che contemplare anche il rispetto del principio di ragionevolezza»; 
    che una sola ordinanza di rimessione (r.o. n.  57  del  2023)  ha
censurato la disciplina oggetto  delle  odierne  questioni  anche  in
riferimento agli artt. 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 6 CEDU; 
    che, in particolare, tale ordinanza osserva  come  la  perdurante
applicazione della pena in casi nei quali  la  persona  offesa  abbia
rimesso la querela, con riferimento a  un  fatto  che,  «in  base  ai
criteri generali fissati dal medesimo legislatore delegante,  non  ne
e' invece 'bisognoso', secondo la libera  valutazione  della  persona
offesa», costituirebbe una «evidente  violazione  [...]  anche  della
finalita' rieducativa della pena»; 
    che  questa  stessa  ordinanza   ritiene   che   il   regime   di
procedibilita' d'ufficio si porrebbe «in contrasto con  il  principio
di  ragionevole  durata  del  processo  e,  di  conseguenza,  con  la
finalita'  di  deflazione  processuale  posta  a   fondamento   delle
modifiche  in  tema  di  procedibilita'  a  querela   sostenute   dal
legislatore delegato»; 
    che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni  sollevate   siano   dichiarate
inammissibili; 
    che, successivamente alle  ordinanze  di  rimessione,  l'art.  1,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19  marzo  2024,  n.  31
(Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il
4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635,  quinto  comma,  cod.  pen.,
introducendo  la  procedibilita'  a  querela  per   il   delitto   di
danneggiamento  commesso  su  «cose  esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»; 
    che, al contempo, l'art. 9, comma 1, dello stesso  d.lgs.  n.  31
del 2024 ha previsto che «[p]er il delitto di  cui  all'articolo  635
del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, quando il fatto e' commesso  su  cose  esposte  per
necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica  fede,
si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre
2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2022, n. 199, ma i termini  ivi  previsti  decorrono  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto»; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, con  memorie  -  identiche
tra loro - depositate in tutti i giudizi, eccettuati quelli di cui al
n. 47, al n. 77, al n. 91 e al n. 118 del r.o. 2023,  nonche'  quello
di cui al n. 2 del r.o. 2024, ha dato atto dell'entrata in vigore del
descritto  ius  superveniens,  insistendo  per  la  declaratoria   di
inammissibilita' di tutte le questioni oggi all'esame. 
    Considerato che, in via preliminare, deve  disporsi  la  riunione
dei predetti giudizi, atteso che le ordinanze di rimessione sollevano
le stesse questioni e si fondano  su  argomentazioni  sostanzialmente
comuni; 
    che  l'intento  comune  di  tutte  ordinanze  di  rimessione   e'
censurare la scelta del legislatore delegato, operata con  il  d.lgs.
n. 150 del 2022, di non prevedere la  procedibilita'  a  querela  del
delitto di danneggiamento di  cose  «esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per  destinazione  alla  pubblica  fede»,  previsto  e
punito dall'art. 635, secondo comma, numero 1), cod.  pen.  in  forza
del rinvio all'art. 625, numero 7), del medesimo codice; 
    che il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024,
successivamente  alle  ordinanze  di  rimessione,  ha  introdotto  la
procedibilita' a querela per  il  delitto  in  esame,  prevedendo  al
contempo un'apposita disciplina processuale transitoria; 
    che,  pertanto,  pregiudizialmente   rispetto   all'esame   delle
numerose eccezioni di inammissibilita'  delle  questioni  prospettate
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  nelle  proprie  difese,   va
disposta la restituzione degli atti  ai  giudici  rimettenti  per  un
nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza  delle
questioni  alla  luce  del  mutato  quadro  normativo  (ex  plurimis,
ordinanza n. 230 del 2019). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA