DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626 

Proroga  del  termine  per  rendere,   nelle   provincie   restituite
all'Amministrazione italiana dopo la entrata in  vigore  del  decreto
legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in  quelle  non
ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto
legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla  avocazione
e la confisca dei profitti di regime. (045U0626) 
(GU n.123 del 13-10-1945)
 
 Vigente al: 13-10-1945  
 

 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  31  maggio  1945,  n.
364; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nelle provincie restituite  all'Amministrazione  italiana  dopo  la
entrata in vigore del decreto legislativo  Luogotenenziale  4  agosto
1945, u. 438, ed in quelle non ancora restituite, il termine  per  la
dichiarazione prevista dal secondo comma  dell'art.  11  del  decreto
legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n.  364,  scadra'  il  20
ottobre 1945. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nelle provincie non
ancora restituite  all'Amministrazione  italiana,  esso  entrera'  in
vigore il giorno in cui sara' reso  esecutivo  dal  Governo  Militare
Alleato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                Parri - Brosio - Nenni - De Gasperi - 
                                Togliatti - Ruini - Scoccimarro - 
                                Ricci - Jacini - De Courten - 
                                Cevolotto - Arangio Ruiz - Romita - 
                                Gullo - La Malfa - Scelba - Gronchi - 
                                Barbareschi - Lussu - Mole' 
 
  Visto, il Guardasigilli: Togliatti 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1945 
 
  Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 125 - Frasca