LEGGE 28 marzo 1968, n. 395
Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro.(GU n.97 del 16-4-1968)
Vigente al: 1-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise e' autorizzato a trasferire in proprieta' del comune di Policoro (Matera), i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria. La vendita sara' effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Policoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalita' del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni. Il ricavato sara' utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attivita' agricola ed all'assegnazione in poderi e quote, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1968 SARAGAT MORO RESTIVO TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE