N. 264 SENTENZA 7 - 22 novembre 1974

                                 N. 264
                        SENTENZA 7 NOVEMBRE 1974
               Deposito in cancelleria: 22 novembre 1974.
       Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 309 del 27 novembre 1974.
                      Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI
     Reati  e  pene  - Ergastolo - Cod. pen., art. 22 - Non viola l'art.
 27, terzo comma, della  Costituzione  -  Esclusione  di  illegittimita'
 costituzionale.
     Reati   e   pene  .  Costituzione  -  Non  e'  proscritta  la  pena
 dell'ergastolo  -   Discrezionalita'   politica   del   legislatore   -
 Giustificazione.
     Reati e pene - Condannati all'ergastolo . Rifiuto di lavorare .
     Possibilita' di sanzioni disciplinari - Non contrasta con il "senso
 di  umanita'"  di  cui  all'art.  27 della Costituzione, ne' investe la
 legittimita' dell'art. 22 del Cod.  penale  -  Fondamento  nell'art.  4
 della Costituzione.
     Reati  e  pene - Ergastolo . Liberazione condizionale - Estensio ne
 agli ergastolani - Finalita' e presupposti.
(GU n.317 del 4-12-1974 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
 Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE
 MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof.  ENZO CAPALOZZA - Prof.  VINCENZO
 MICHELE  TRIMARCHI  -  Prof.  VEZIO CRISAFULLI - Dott.   NICOLA REALE -
 Prof. PAOLO ROSSI - Avv.  LEONETTO AMADEI - Dott.  GIULIO  GIONFRIDA  -
 Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del codice
 penale,  promosso  con ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dalla Corte di
 assise di Verona nel procedimento  penale  a  carico  di  Versini  Pier
 Alberto  ed  altri,  iscritta al n.   214 del registro ordinanze 1972 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  180  del  12
 luglio 1972.
     Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
 relatore Paolo Rossi.
                           Ritenuto il fatto:
     Nel corso del procedimento penale a carico di Versini Pier Alberto,
 Uber Giorgio e Ballan Gian Antonio, imputati dei  delitti  di  omicidio
 volontario  e  rapina  pluriaggravati,  la  Corte  di assise di Verona,
 accogliendo l'eccezione sollevata dal pubblico  ministero  e  condivisa
 dal  patrono  di  parte  civile  e dalla difesa, con ordinanza 15 marzo
 1972, emessa durante le formalita' di  apertura  del  dibattimento,  ha
 sollevato  questione  incidentale  di legittimita' costituzionale della
 pena dell'ergastolo (art.22 c.p.) in  riferimento  all'art.  27,  terzo
 comma, della Costituzione.
     Assume  il  giudice  a  quo  che l'ergastolo, in quanto pena che si
 risolve  nella  privazione  perpetua  della  liberta'  personale,   con
 impossibilita'  del  reinserimento  del  condannato nella vita sociale,
 contrasterebbe  con  la  funzione  di  emenda  garantita  dall'invocato
 principio  costituzionale.  Altri  motivi  d'illegittimita'  potrebbero
 ravvisarsi  nell'obbligo  imposto   agli   ergastolani   di   esplicare
 un'attivita'  lavorativa,  con  comminazione  di sanzioni coercitive in
 caso di inosservanza, e nel rilievo che della liberazione  condizionale
 non  potrebbero  godere  tutti  i  condannati  su  un piano di parita',
 essendo essa  subordinata  all'adempimento  delle  obbligazioni  civili
 nascenti dal reato.
     Avanti  questa  Corte  non  vi  e'  stata  costituzione di parti ne
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto:
     L'ordinanza   muove   dal   seguente   testuale   presupposto:   1a
 Costituzione,  oltre  a  disporre  che  le  pene  siano  sempre  umane,
 "evidenzia la necessita' che le pene abbiano quale funzione e  fine  il
 riadattamento  alla vita sociale". orbene, funzione (e fine) della pena
 non e' certo il  solo  riadattamento  dei  delinquenti,  purtroppo  non
 sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive secondo
 cui  la  pena  e'  dovuta  per  il  male  commesso,  sia dalle dottrine
 positiviste secondo cui esisterebbero  criminali  sempre  pericolosi  e
 assolutamente   incorreggibili,  non  vi  e'  dubbio  che  dissuasione,
 prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, all
 i' radice della pena. E cio' basta per concludere che l'art.  27  della
 Costituzione,  usando  la  formula  "le  pene non possono consistere in
 trattamenti contrari  al  senso  di  umanita'  e  devono  tendere  alla
 rieducazione  del condannato", non ha proscritto la pena dell'ergastolo
 (come  avrebbe  potuto  fare),  quando  essa  sembri   al   legislatore
 ordinario,  nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile
 strumento di intimidazione per  individui  insensibili  a  comminatorie
 meno  gravi,  o  mezzo  per isolare a tempo indeterminato criminali che
 abbiano dimostrato la pericolosita' e l'efferatezza della loro indole.
     L'ordinanza prosegue: "sembra che l'ergastolo sia in contrasto  con
 la  morale  esigenza  di  tutela  e  con  il senso di umanita' al quale
 debbono ispirarsi le pene, essendo obbligatoria per i condannati a tale
 pena l'esplicazione di un'attivita' lavorativa. Infatti, al  condannato
 che   non  adempie  all'obbligo  del  lavoro  sono  applicabili  misure
 coercitive,  disciplinari,  che  non   appaiono   certo   ispirate   ai
 fondamentali  principi  di umanizzazione della pena". Deve subito dirsi
 che il lavoro,  ben  lungi  dall'essere  in  contrasto  con  la  morale
 esigenza  di tutela e rispetto della persona, e' gloria umana, precetto
 religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti (art. 4  Cost.)
 e  reca  sollievo  ai  condannati che lavorando, anche all'aperto, come
 consente l'art. 22 c.p. nel nuovo testo risultante  dalla  novella  del
 novembre  1962, godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un
 compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale.
     Il fatto che, secondo regolamenti carcerari, al condannato abile al
 lavoro che per riottosita' o protervia lo rifiuti, siano  eventualmente
 applicabili   misure   disciplinari,   non  attiene  alla  legittimita'
 costituzionale dell'art. 22 del codice penale.
     Rimane infine  da  considerare  che  l'istituto  della  liberazione
 condizionale  disciplinato  dall'art.  176  c.p. - nel testo modificato
 dall'art. 2  della  legge  25  novembre  1962,  n.  1634  -    consente
 l'effettivo  reinserimento  anche dell'ergastolano nel consorzio civile
 senza che  possano  ostarvi  le  sue  precarie  condizioni  economiche:
 invero, contrariamente a quanto assume il giudice a quo, la concessione
 della  liberazione  condizionale  e'  subordinata all'adempimento delle
 obbligazioni civili sempreche' il condannato abbia la  possibilita'  di
 provvedervi,    che    altrimenti   potra'   dimostrare   di   trovarsi
 nell'impossibilita' di adempierle senza subire alcun pregiudizio.
     Di particolare rilievo e' per altro la sentenza  n.  204  del  1974
 della  Corte  costituzionale  che  ha dichiarato l'illegittimita' della
 norma che  attribuiva  al  Ministro  della  giustizia  la  facolta'  di
 concedere  la  liberazione condizionale. Questa pertanto sara' concessa
 non piu' in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in
 base  ad  una  decisione  dell'autorita' giudiziaria (cui l'interessato
 avra'  diritto  di  rivolgersi)  che  con  le  garanzie   proprie   del
 procedimento  giurisdizionale  accertera' se il condannato abbia tenuto
 un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  22 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27,
 comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
                                   FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
                                   VERZI' - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI
                                   -  LUIGI  OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
                                   ERCOLE  ROCCHETTI  ENZO  CAPALOZZA  -
                                   VINCENZO  MICHELE  TRIMARCHI  - VEZIO
                                   CRISAFULLI -  NICOLA  REALE  -  PAOLO
                                   ROSSI  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA -  EDOARDO  VOLTERRA  GUIDO
                                   ASTUTI.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere