DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 309 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
(GU n.190 del 12-7-1980)
 
 Vigente al: 27-7-1980  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Siena, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31
ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Siena e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 193, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
anatomia patologica.

          Scuola di specializzazione in anatomia patologica

  Art. 194. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha
sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma
di specialista in anatomia patologica.
  Art.  195. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Art.  196.  -  Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i
laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del
corso,   il   possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
  Art.  197.  - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non
e' suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  198. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno
di  corso  e, complessivamente, di sedici iscritti per l'intero corso
di studi.
  Art. 199. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 200. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      anatomia patologica sistematica I;
      tecnica delle autopsie;
      diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
      tecniche istologiche ed istochimiche.
    2° Anno:
      anatomia patologica sistematica II;
      diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
      diagnostica istopatologica I;
      tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
    3° Anno:
      diagnostica istopatologica II;
      tecniche di microscopia e biologia ultrastrutturale;
      immunopatologia.
    4° Anno:
      diagnostica istopatologica III;
      diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
      diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione
sanitaria;
      applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
  Art. 201. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche,
e'  obbligatoria.  Gli  allievi che non conseguono le attestazioni di
frequenza   sul  relativo  libretto  non  possono  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Art.  202.  -  Alla  fine  di  ogni corso, gli iscritti, per essere
ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle
materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale,
l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
  Al  termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di
specialista  in  anatomia patologica, gli interessati devono superare
l'esame  di  diploma,  consistente  nella dissertazione scritta di un
argomento attinente alla specializzazione.
  Art.  203.  -  Le  tasse,  soprattasse e contributi della scuola di
specializzazione in anatomia patologica sono cosi' fissate:

immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000
tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000
soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.000
contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000
soprattassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1980

                               PERTINI

                                                            VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980
  Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 283