LEGGE 13 agosto 1980, n. 461
Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.(GU n.230 del 22-8-1980)
Vigente al: 6-9-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e' sostituito dal seguente: "I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - BISAGLIA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO