LEGGE 13 agosto 1980, n. 461 

Modifiche  della  legge  31  luglio  1956, n. 1002, concernente nuove
norme sulla panificazione.
(GU n.230 del 22-8-1980)
 
 Vigente al: 6-9-1980  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  secondo  comma  dell'articolo  3 della legge 31 luglio 1956, n.
1002, e' sostituito dal seguente:
  "I  panifici  abilitati  a  produrre  pane  possono  ricorrere alla
lavorazione  manuale  e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono
essere  dotati  di  forno  di  cottura a riscaldamento con legna allo
stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - BISAGLIA -
                                                              ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO