DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. 915 

Modificazione  allo  statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore"
di Milano.
(GU n.45 del 16-2-1982)
 
 Vigente al: 3-3-1982  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  "Sacro  Cuore"  di
Milano, approvato con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163  e
modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n.  2030  e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; 
  convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' cattolica di  Milano  e  convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Lo statuto dell'Universita'  cattolica  "Sacro  Cuore"  di  Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
    L'ottavo comma dell'art. 116 e' sostituito dal seguente: 
    "Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e'  di  dieci
per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per  l'intero
corso di studi". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982 
  Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 41