LEGGE 10 marzo 1983, n. 74 

Proroga  dei  termini  per l'esecuzione dei lavori e per le procedure
espropriative  concernenti  la  realizzazione  del  canale navigabile
Milano-Cremona-Po.
(GU n.82 del 24-3-1983)
 
 Vigente al: 8-4-1983  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  termini  per  l'attuazione  dei  piani e per la realizzazione di
tutte  le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962,
n.  1549,  gia'  prorogati  con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28
aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonche' i termini per
le  relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al
31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 marzo 1983

                               PERTINI

                                                FANFANI - NICOLAZZI -
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA