DECRETO 4 febbraio 1983 

Rideterminazione delle misure dell'indennita'  di  trasferta  per  il
personale con qualifiche dirigenziali delle  aziende  dipendenti  dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1467Q003) 
(GU n.82 del 24-3-1983)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la  legge  11  gennaio  1979,  n.  13,  e  modificazioni  sul
trattamento di missione e  di  trasferimento  per  il  personale  con
qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero  delle
poste e delle  telecomunicazioni  che  consentono,  tra  l'altro,  di
rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento  delle  misure
in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennita' di  trasferta
e di altre indennita', in  relazione  agli  indici  rilevati  per  la
maggiorazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui   agli
articoli 1 e 2 della legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
919, concernente analoga facolta' per le altre categorie di personale
delle stesse aziende nello stesso limite del 12 per cento; 
  Visto il decreto ministeriale 6  febbraio  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1982, con il
quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio
1982, le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita'
ad essa connesse; 
  Ritenuto  che  ai  fini  della  rideterminazione   delle   predette
indennita' a decorrere  dal  1°  gennaio  1983  occorre  prendere  in
considerazione la variazione percentuale  intervenuta  tra  gli  anni
1982 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini  della
determinazione delle variazioni dell'indennita'  di  contingenza  nei
settori  dell'industria  e  del  commercio  presi  a  base   per   la
maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale; 
  Vista la  lettera  dell'Istituto  centrale  di  statistica  del  22
gennaio 1983, n. 1632, dalla quale risulta che la suddetta variazione
percentuale e' stata del 15,96 per cento; 
  Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure  delle  sopra
indicate indennita'  nel  limite  del  12  per  cento,  operando  gli
arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni; 
  Decreta: 
  A decorrere dal  1°  gennaio  1983  le  misure  dell'indennita'  di
trasferta  e  delle  altre   indennita'   ad   essa   connesse   sono
rideterminate come segue: 
  a) l'indennita' di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979,
n. 13, e' elevata: 
  da L. 39.850 a L. 44.640 
   » »  33.250 » »  37.240 
   » »  27.990 » »  31.350 
  b) l'indennita' di trasferta ex art. 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' elevata: 
  da L. 1.020 a L. 1.150 
   » »    750 » »    840 
  c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio  1979,
n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia'  rideterminate  con  il
decreto ministeriale citato nelle  premesse,  sono  aumentate  di  un
ulteriore 12 per cento. 
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  Roma, addi' 4 febbraio 1983 
 
                                                   Il Ministro: GORIA 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1983 
  Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 265