DECRETO 11 febbraio 1983 

Determinazione  del  tasso  annuo  di  interesse  da  applicarsi   ai
finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25  ottobre  1968,  n.
1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un  «
Fondo di rotazione per la ricerca applicata ». (1467Q005) 
(GU n.82 del 24-3-1983)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni,
che prevede agli articoli 4, 5 e 6 la costituzione di un «  Fondo  di
rotazione per la ricerca applicata » da destinare, tra  l'altro,  per
l'esecuzione di progetti di ricerca; 
  Visto il decreto interministeriale n. 326303/37 del 7  aprile  1976
(registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1976,  registro  n.  12
Tesoro, foglio n. 120) con il quale il tasso annuo  di  interesse  da
applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata  legge  n.
1089 e' stato determinato nella misura del 4,30 %; 
  Viste  le  direttive  sulla  gestione  del  Fondo  per  la  ricerca
applicata, emanate dal CIPI nella seduta del  22  dicembre  1982,  le
quali al punto 3.2.2 prevedono che le operazioni di credito agevolato
a valere su detto fondo sono concesse al tasso stabilito dal Ministro
del tesoro; 
  Considerato che, in relazione alle  mutate  condizioni  intervenute
sui  mercati  monetario  e  finanziario,   occorre   procedere   alla
rideterminazione  del   tasso   di   interesse   da   applicare   sul
finanziamenti predetti; 
  Ritenuta la necessita' di adottare il presente provvedimento con la
procedura d'urgenza prevista dall'articolo 14 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n.  375,  con  l'impegno  di  darne  comunicazione  al
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio  nella  sua
prossima adunanza; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  tasso  di  interesse  agevolato   annuo,   da   praticare   sui
finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
e successive integrazioni, e' determinato nella  misura  del  7,30  %
annuo. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed avra' applicazione dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 11 febbraio 1983 
 
                                                   Il Ministro: GORIA 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1983 
  Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 267