Direttive tecniche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.(GU n.190 del 13-7-1983)
Vigente al: 13-7-1983
Al comando del Corpo di sanita' dell'Esercito All'ispettorato di sanita' della Marina militare All'ispettorato logistico dell'Aeronautica militare - V Reparto - Servizio di sanita' e, per conoscenza: Allo stato maggiore della Difesa Allo stato maggiore dell'Esercito Allo stato maggiore della Marina militare Allo stato maggiore dell'Aeronautica militare Al Ministero della difesa - Ufficio del segretario generale Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza Al Ministero della difesa - Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito Al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militare di truppa dell'Esercito Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale della Marina Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana - Divisione X Al collegio medico legale L'art. 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delegava il Governo della Repubblica ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare organicamente l'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che, per effetto di ferite, lesioni od altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto avessero subito una invalidita' non comportante l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto. Nell'articolo veniva, tra l'altro, precisato che il personale in questione "deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato la invalidita'", potendo "essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza". Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recependo il contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue: Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido): "Il personale delle forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni ed altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi allo espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizio d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta", Art. 2 (Accertamento dell'invalidita'): "L'invalidita' che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le commissioni di cui al precedente comma devono altresi' fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado d'invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1". Il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 738/1981 istituisce, inoltre, presso i Ministeri o comandi competenti, una commissione consultiva la quale "tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale". In ordine a quanto sopra, questa Direzione generale, al fine di meglio orientare verso la necessaria uniformita' interpretativa ed applicativa l'adempimento di questo ulteriore compito, particolarmente impegnativo e delicato che, nell'implicito riconoscimento della loro alta competenza e responsabilita', e' stato affidato ai nostri organi medico-collegiali, emana le seguenti direttive tecniche cui dovranno attenersi le commissioni medico-ospedaliere e, qualora ai sensi di legge (regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi siano interessate, le commissioni mediche di seconda istanza operanti nell'ambito dei servizi sanitari di Forza armata. 1) Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione eventuale di norme di legge di cosi' elevato contenuto morale e sociale, e per cio' stesso implicanti difficolta' valutative di ordine medico-legale altrettanto elevate, richiedono particolare prudenza, perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata riconosciuta la derivazione della invalidita' da eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il giudizio concernente l'idoneita' sia quello di "inidoneita' permanente al servizio d'istituto", la commissione medica investita del caso dovra' ulteriormente precisare se la non idoneita' e' da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo, in alternativa, alla formula: inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto; inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale. Questo essa dovra' fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della natura e del grado della invalidita' accertata, con riferimento all'eta', alle condizioni di salute generali e dei vari sistemi, organi ed apparati, alla unicita' o molteplicita' delle menomazioni, alla semplice coesistenza o alla concorrenza delle infermita' riscontrate. 2) Nella prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado di invalidita' con riferimento alle tabelle pensionistiche in vigore, non vi sara' altro da fare. Nella seconda, invece, poiche' il giudizio di "inidoneita' parziale" e' stato introdotto con la finalita' dell'adozione di un provvedimento di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalido in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa connessa al danno alla persona quale si e' consolidato, la commissione medica dovra' altresi' fornire le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 2 piu' sopra riportato. Affinche' l'utilizzazione dell'invalido con inidoneita' permanente parziale possa essere disposta, su parere della commissione consultiva, da parte della rispettiva amministrazione, in maniera piu' equa ed organica, con migliori criteri distributivi e, soprattutto, senza danno per il personale e con proficuita' del servizio che questo verra' destinato a prestare, si e' convenuto con le amministrazioni interessate sulla opportunita' che le commissioni mediche forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con riferimento, cioe', non gia' ai servizi compatibili con la residua capacita' lavorativa, bensi' alle attivita' che l'invalido non potra' svolgere a causa delle menomazioni di cui e' divenuto portatore. In pratica, le commissioni mediche, in base ai medesimi criteri clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio sulla inidoneita' permanente (assoluta o parziale), di cui si e' fatto cenno nell'ultimo capoverso del precedente punto 1), si esprimeranno in via indiretta, nel fornire le controindicazioni che dovranno essere osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio di inidoneita' la dicitura standardizzata "Controindicato l'impiego in incarichi ..." seguita da una formula di questo tipo: "che comportino la deambulazione o la stazione eretta prolungata", "che esigano la permanenza in ambienti di lavoro polverosi" oppure "in climi freddo-umidi", ovvero "che non consentano la regolarita' del ritmo nell'assunzione dei pasti", oppure "l'osservanza di diete speciali" (o di cure mediche, fisioterapiche, ecc.); o "che richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo della vista", (o di altro organo, sistema od apparato, di volta in volta da indicare), e cosi' via. 3) Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della idoneita' al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con criteri scientifici di particolare rigore, pronunciandosi, in particolare, per la inidoneita' permanente parziale nei soli casi in cui se, da una parte, il provvedimento della idoneita' al servizio non lo si e' potuto adottare, la residua capacita' lavorativa, dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di altri "servizi d'istituto", ai quali l'invalido potra' essere destinato. Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidita' ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneita' al servizio, ed altresi' al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneita' assoluta, saranno le invalidita' ascrivi-bili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneita' permanente parziale, come' piu' sopra indicato. 4) Devesi, a conclusione, sottolineare che questo particolare giudizio medico-legale di "inidoneita' permanente parziale" dovra' essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981, soltanto nei casi in cui l'invalidita' che lo determina, sia interamente derivata "da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto". Cio' anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilita' di trattenimento previste per il personale invalido e soprattutto del diritto di questo alla corresponsione - su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento - di "una indennita' speciale una tantum proporzionata al grado di invalidita' accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo e' pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento", come recita l'art. 7 del medesimo decreto presidenziale. Nell'ultimo comma vi e' peraltro precisato che sono da applicare al caso le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 (ad eccezione, cioe', della decurtazione del venticinque per cento e del cinquanta per cento per le invalidita' insorte rispettivamente dopo il compimento del cinquantesimo e del sessantesimo anno di eta'). Il direttore generale ammiraglio isp. (MD) PONS