MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 27 settembre 1983, n. 973 

Direttive  tecniche  in  attuazione  del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
(GU n.190 del 13-7-1983)
 
 Vigente al: 13-7-1983  
 

                                  Al  comando  del  Corpo  di sanita'
                                  dell'Esercito

                                  All'ispettorato  di  sanita'  della
                                  Marina militare

                                  All'ispettorato           logistico
                                  dell'Aeronautica   militare   -   V
                                  Reparto - Servizio di sanita'

                                     e, per conoscenza:

                                  Allo stato maggiore della Difesa

                                  Allo stato maggiore dell'Esercito

                                  Allo  stato  maggiore  della Marina
                                  militare

                                  Allo         stato         maggiore
                                  dell'Aeronautica militare

                                  Al Ministero della difesa - Ufficio
                                  del segretario generale

                                  Al  comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri

                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

                                  Al Ministero della difesa - Ufficio
                                  centrale  per gli studi giuridici e
                                  la legislazione

                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Direzione    generale    per    gli
                                  ufficiali dell'Esercito

                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Direzione     generale     per    i
                                  sottufficiali   e   i  militare  di
                                  truppa dell'Esercito

                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Direzione generale per il personale
                                  della Marina

                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Direzione generale per il personale
                                  militare dell'Aeronautica

                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Direzione generale delle pensioni

                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza  - Direzione centrale del
                                  personale

                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  -   Direzione   generale   per  gli
                                  istituti di prevenzione e pena

                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle  foreste - Direzione generale
                                  dell'economia montana - Divisione X

                                  Al collegio medico legale

L'art.  94  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, delegava il Governo
della  Repubblica  ad  emanare  un  decreto,  avente  valore di legge
ordinaria,   inteso  a  disciplinare  organicamente  l'utilizzazione,
nell'ambito  della  stessa  amministrazione,  degli appartenenti alle
forze  di  polizia  che,  per  effetto  di  ferite,  lesioni od altre
infermita'    riportate    in    conseguenza   di   eventi   connessi
all'espletamento   di   compiti   d'istituto   avessero   subito  una
invalidita'   non   comportante  l'inidoneita'  assoluta  ai  servizi
d'istituto.  Nell'articolo  veniva,  tra  l'altro,  precisato  che il
personale  in  questione  "deve  essere adibito a mansioni d'istituto
compatibili  con  la ridotta capacita' lavorativa, tenuto conto delle
indicazioni  del  collegio  medico  che ha accertato la invalidita'",
potendo   "essere   altresi'   utilizzato  per  l'espletamento  delle
attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche
per  le  esigenze  del  Fondo  di  assistenza  per il personale della
pubblica sicurezza".
Il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,
recependo  il  contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene
alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue:
Art.  1  (Utilizzazione  del personale invalido): "Il personale delle
forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121,   che   abbia   riportato  una  invalidita',  che  non  comporti
l'inidoneita'  assoluta  ai  servizi d'istituto, derivante da ferite,
lesioni  ed  altre  infermita'  riportate  in  conseguenza  di eventi
connessi  allo  espletamento  dei  compiti d'istituto, e' utilizzato,
d'ufficio  o  a  domanda,  in  servizio d'istituto compatibili con la
ridotta  capacita'  lavorativa  e in compiti di livello possibilmente
equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta",
Art.   2  (Accertamento  dell'invalidita'):  "L'invalidita'  che  non
comporti  l'inidoneita'  assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata
dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Le  commissioni  di  cui  al precedente comma devono altresi' fornire
indicazioni  sull'utilizzazione  del  personale stesso, tenendo conto
del  grado  d'invalidita'  determinato  dalle ferite, lesioni o altre
infermita'   riportate  in  conseguenza  degli  eventi  indicati  nel
precedente art. 1".
Il  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica numero 738/1981
istituisce,  inoltre,  presso  i  Ministeri o comandi competenti, una
commissione  consultiva  la  quale "tenuto conto del giudizio e delle
indicazioni  fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio
parere  in  ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido
puo'  essere  utilizzato,  compresi  quelli relativi all'espletamento
delle   attivita'   assistenziali   e  previdenziali  in  favore  del
personale".
In  ordine  a  quanto  sopra,  questa  Direzione generale, al fine di
meglio  orientare  verso  la necessaria uniformita' interpretativa ed
applicativa    l'adempimento    di    questo    ulteriore    compito,
particolarmente    impegnativo   e   delicato   che,   nell'implicito
riconoscimento della loro alta competenza e responsabilita', e' stato
affidato  ai  nostri  organi  medico-collegiali,  emana  le  seguenti
direttive    tecniche   cui   dovranno   attenersi   le   commissioni
medico-ospedaliere  e,  qualora  ai  sensi di legge (regio decreto 15
aprile 1928, n. 1024, esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi
siano interessate, le commissioni mediche di seconda istanza operanti
nell'ambito dei servizi sanitari di Forza armata.
1)  Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione
eventuale  di  norme  di  legge  di  cosi' elevato contenuto morale e
sociale,  e  per  cio'  stesso  implicanti  difficolta' valutative di
ordine  medico-legale  altrettanto  elevate,  richiedono  particolare
prudenza,  perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata
riconosciuta  la  derivazione  della  invalidita'  da eventi connessi
all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il
giudizio   concernente   l'idoneita'   sia   quello  di  "inidoneita'
permanente  al  servizio d'istituto", la commissione medica investita
del  caso  dovra'  ulteriormente  precisare se la non idoneita' e' da
ritenersi   assoluta,   ovvero   soltanto  parziale,  ricorrendo,  in
alternativa, alla formula:
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto;
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.
Questo  essa dovra' fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della
natura  e  del  grado  della  invalidita'  accertata, con riferimento
all'eta',  alle  condizioni  di  salute  generali e dei vari sistemi,
organi  ed apparati, alla unicita' o molteplicita' delle menomazioni,
alla   semplice  coesistenza  o  alla  concorrenza  delle  infermita'
riscontrate.
2)  Nella  prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado
di invalidita' con riferimento alle tabelle pensionistiche in vigore,
non vi sara' altro da fare.
Nella  seconda, invece, poiche' il giudizio di "inidoneita' parziale"
e'   stato   introdotto   con   la   finalita'  dell'adozione  di  un
provvedimento  di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalido in
servizi  d'istituto  compatibili  con la ridotta capacita' lavorativa
connessa   al   danno  alla  persona  quale  si  e'  consolidato,  la
commissione  medica  dovra' altresi' fornire le indicazioni richieste
dal secondo comma dell'art. 2 piu' sopra riportato.
Affinche'  l'utilizzazione  dell'invalido  con inidoneita' permanente
parziale   possa   essere   disposta,  su  parere  della  commissione
consultiva,  da  parte  della  rispettiva amministrazione, in maniera
piu'   equa   ed  organica,  con  migliori  criteri  distributivi  e,
soprattutto,  senza  danno  per  il  personale  e con proficuita' del
servizio  che questo verra' destinato a prestare, si e' convenuto con
le  amministrazioni interessate sulla opportunita' che le commissioni
mediche  forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con
riferimento,  cioe',  non  gia' ai servizi compatibili con la residua
capacita' lavorativa, bensi' alle attivita' che l'invalido non potra'
svolgere a causa delle menomazioni di cui e' divenuto portatore.
In  pratica,  le  commissioni  mediche,  in  base ai medesimi criteri
clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio
sulla  inidoneita'  permanente  (assoluta  o  parziale), di cui si e'
fatto  cenno  nell'ultimo  capoverso  del  precedente  punto  1),  si
esprimeranno  in  via indiretta, nel fornire le controindicazioni che
dovranno  essere  osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio
di  inidoneita'  la dicitura standardizzata "Controindicato l'impiego
in  incarichi  ..."  seguita  da  una  formula  di  questo tipo: "che
comportino  la  deambulazione  o la stazione eretta prolungata", "che
esigano  la  permanenza  in  ambienti di lavoro polverosi" oppure "in
climi  freddo-umidi",  ovvero  "che non consentano la regolarita' del
ritmo  nell'assunzione  dei  pasti",  oppure  "l'osservanza  di diete
speciali"   (o   di  cure  mediche,  fisioterapiche,  ecc.);  o  "che
richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo
della  vista",  (o  di altro organo, sistema od apparato, di volta in
volta da indicare), e cosi' via.
3) Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della
idoneita' al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con
criteri   scientifici   di  particolare  rigore,  pronunciandosi,  in
particolare,  per la inidoneita' permanente parziale nei soli casi in
cui  se,  da  una parte, il provvedimento della idoneita' al servizio
non  lo  si  e'  potuto  adottare,  la  residua capacita' lavorativa,
dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di
altri   "servizi  d'istituto",  ai  quali  l'invalido  potra'  essere
destinato.
Stando,  comunque,  al  criterio  di  massima  in  ordine al quale le
invalidita'  ascrivibili  alla  tabella  B e solitamente anche quelle
ascrivibili   alle   ultime   tre  categorie  della  tabella  A  sono
compatibili  con  l'idoneita'  al  servizio,  ed altresi' al criterio
secondo  il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano
in   ogni  caso  la  inidoneita'  assoluta,  saranno  le  invalidita'
ascrivi-bili  alla  4a  ed  alla  5a  categoria quelle che daranno in
prevalenza  luogo  al giudizio della inidoneita' permanente parziale,
come' piu' sopra indicato.
4)   Devesi,  a  conclusione,  sottolineare  che  questo  particolare
giudizio  medico-legale  di  "inidoneita' permanente parziale" dovra'
essere  adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981, soltanto
nei  casi  in  cui  l'invalidita'  che  lo determina, sia interamente
derivata   "da  ferite,  lesioni  o  altre  infermita'  riportate  in
conseguenza   di   eventi   connessi   all'espletamento  dei  compiti
d'istituto".
Cio' anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul
trattamento  economico e sulle possibilita' di trattenimento previste
per  il  personale  invalido e soprattutto del diritto di questo alla
corresponsione  -  su  domanda  da  presentare  entro  sei  mesi  dal
riconoscimento - di "una indennita' speciale una tantum proporzionata
al   grado   di  invalidita'  accertato,  non  cumulabile  con  altre
specifiche  provvidenze  corrisposte  o da corrispondersi allo stesso
titolo, il cui importo e' pari a quello dell'equo indennizzo previsto
dalle  vigenti  disposizioni  maggiorato  del  venti per cento", come
recita l'art. 7 del medesimo decreto presidenziale. Nell'ultimo comma
vi   e'   peraltro  precisato  che  sono  da  applicare  al  caso  le
disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49,
secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
686/1957 (ad eccezione, cioe', della decurtazione del venticinque per
cento   e   del  cinquanta  per  cento  per  le  invalidita'  insorte
rispettivamente   dopo   il   compimento   del  cinquantesimo  e  del
sessantesimo anno di eta').

                           Il direttore generale ammiraglio isp. (MD)
                                              PONS