DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1984, n. 850 

Estensione  della  medaglia d'onore per lunga navigazione ai militari
dell'Esercito.
(GU n.346 del 18-12-1984)
 
 Vigente al: 2-1-1985  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127,  concernente
istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954,  n.
586, riguardante nuove norme sulla predetta medaglia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979,
n. 601, concernente l'estensione della medesima medaglia ai  militari
dell'Arma dei carabinieri,  dell'Aeronautica  militare  e  del  Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978,  n.
345, riguardante disciplina per l'iscrizione nel quadro del  naviglio
militare dello Stato di unita' dell'Esercito; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 1984; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                           Articolo unico 
 
  La medaglia  d'onore  per  lunga  navigazione  di  cui  al  decreto
luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, e  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1954, n.  586,  e'  conferita  ai  militari
dell'Esercito imbarcati sulle unita' di tale  Forza  armata  iscritte
nel quadro del naviglio militare dello Stato. 
  La predetta medaglia e' concessa con decreto del  Presidente  della
Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della  difesa,  alle
condizioni previste dal citato decreto presidenziale 22  marzo  1954,
n. 586, per il conferimento della medaglia  stessa  ai  militari  del
Corpo della guardia di finanza. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 6 novembre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                    CRAXI - SPADOLINI 
 
  Visto, il Guardasigilli, MARTINAZZOLI 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1984 
    Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 20