PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 18 settembre 1985, n. 2176 

Attuazione   della   legge   29  marzo  1985,  n.  113,  concernente:
"Aggiornamento  della  disciplina  del  collocamento  al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti".
(GU n.235 del 5-10-1985)
 
 Vigente al: 5-10-1985  
 

                                  A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
                                  Direzione generale del personale

                                  Alle aziende autonome dello Stato -
                                  Direzione   generale   -  Direzione
                                  centrale del personale

                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale

                                  All'Avvocatura generale dello Stato

                                  Segretariato generale

                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale

                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale

                                  All'Istat - Direzione generale

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  - Servizio informazioni e
                                  proprieta'  letteraria, artistica e
                                  scientifica

                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali  delle  regioni a statuto
                                  ordinario e speciale

                                  Ai    presidenti   delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano

                                  Al commissari di Governo

                                    e, p. c.:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Gabinetto - Dipartimento
                                  affari  giuridici  e  legislativi -
                                  Dipartimento affari regionali

                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria      generale      dello
                                  Stato-IGOP

                                  All'A.N.C.I.

                                  All'U.P.I.

                                  All'U.N.C.E.M.

La  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del 5 aprile scorso ha pubblicato la
legge  29  marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina
del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti
non   vedenti,   la   quale   modifica  ulteriormente  le  norme  sul
collocamento  obbligatorio  dei  centralinisti telefonici ciechi gia'
previste   dalla   legge   14  luglio  1957,  n.  594,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
Si   intende   ora   richiamare  l'attenzione  delle  amministrazioni
pubbliche  sugli  obblighi  loro  derivanti  dalla  nuova normativa e
fornire,  nello  stesso  tempo,  talune  direttive  per  una puntuale
applicazione della medesima nel settore del pubblico impiego.

1.0. Soggetti obbligati e aliquote d'obbligo.

1.1.  Soggetti  obbligati  all'osservanza  delle norme di cm trattasi
sono  da  considerare,  per  quanto qui interessa, le amministrazioni
dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e tutti gli altri enti
pubblici, istituzionali e territoriali, comprese le Regioni a statuto
speciale,  indicati dalla legge in senso ampio come "datori di lavoro
pubblici",  che  dispongano, nei loro uffici, sedi o stabilimenti, di
centralini  telefonici  "per  i  quali  le  norme  tecniche prevedano
l'impiego  di  uno o piu' posti-operatore o che comunque siano dotati
di uno o piu' posti-operatore" (art. 3).

1.2.  Riguardo  al  numero  di  non  vedenti  che  si ha l'obbligo di
occupare, mentre il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 113/1985
conferma  la  precedente  prescrizione  dell'occupazione di almeno un
dipendente   privo   della   vista,   iscritto   al   relativo   albo
professionale,  per  ogni  ufficio,  sede  o  stabilimento  dotati di
centralino telefonico, il quarto comma dello stesso articolo pone una
riserva   del  51  per  cento  dei  posti  di  lavoro  a  favore  dei
centralinisti  privi  della  vista,  qualora il centralino telefonico
abbia piu' di un posto-operatore.
Pertanto,  come  gia' chiarito dal Ministero del lavoro con circolare
n.  65  del 4 maggio scorso, l'obbligo derivante da tale riserva deve
essere  calcolato in base alle caratteristiche proprie del centralino
telefonico e, in particolare, al numero dei posti-operatore attivati.

1.3.  Di conseguenza, fermo restando che al centralino telefonico che
disponga   di   un  solo  posto-operatore  debba  essere  addetto  un
centralinista  non  vedente, alla prescrizione dell'occupazione della
particolare  aliquota  di  centralinisti  non  vedenti nel centralino
telefonico  a  piu'  posti-operatore  piu'  correttamente  adempiersi
riservando pari unita' di posti a centralinisti vedenti e non vedenti
nel   caso   di  posti-operatore  di  numero  pari,  mentre  se  tali
posti-operatore  dovessero  essere di numero dispari ai centralinisti
non vedenti sara' attribuito un posto di piu' rispetto ai vedenti.
L'obbligo  derivante  dall'applicazione del quarto comma dell'art. 3,
pertanto,   deve   intendersi   assolto  in  tal  modo,  per  cui  e'
irrilevante,   ai   fini   del  calcolo,  il  numero  complessivo  di
centralinisti  eventualmente  addetti  al centralino in piu' turni di
servizio.

2.0. Copertura dei posti d'obbligo.

2.1.  Per  quanto  riguarda  la  copertura  dei  posti  destinati  ai
centralinisti  non  vedenti e' opportuno che le amministrazioni e gli
enti pubblici effettuino anzitutto una ricognizione dei centralinisti
non  vedenti  gia'  in  servizio, curando in particolare che coloro i
quali,  in  possesso dei prescritti requisiti, non risultino iscritti
all'apposito albo professionale, articolato ora su base regionale, vi
si iscrivano per poterli computare nella aliquota d'obbligo.
A  tal  fine  ogni  interessato  dovra',  ai  sensi  del quarto comma
dell'art.  1  e  del  dodicesimo comma dell'art. 2, inoltrare domanda
all'ufficio  regionale  del  lavoro  per  il tramite dell'ispettorato
provinciale     del     lavoro,     allegando    una    dichiarazione
dell'amministrazione di appartenenza, attestante lo svolgimento delle
mansioni  di  centralinista  da  almeno  sei  mesi,  e un certificato
dell'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o
del  luogo  in  cui  si  svolge il corso di formazione professionale,
attestante  che  il  richiedente e' privo della vista o dispone di un
residuo  visivo  non  superiore  ad  un decimo in entrambi gli occhi,
anche  con  correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni
che    potrebbero   impedire   l'espletamento   della   funzione   di
centralinista telefonico.

2.2.  Accertato  l'obbligo  ad  occupare  ulteriori centralinisti non
vedenti  per  effetto  della  disposizione  di  cui  al  quarto comma
dell'art.  3,  le  amministrazioni  e  gli  enti interessati dovranno
provvedere,  entro un anno dall'entrata in vigore della legge e cioe'
entro il 19 aprile 1986, a nuove assunzioni:
a)  anche  in  deroga  a  disposizioni  che limitino le assunzioni di
personale in genere (art. 3, secondo comma);
b)  anche  in  eccedenza  agli  obblighi occupazionali previsti dalla
disciplina  generale  delle assunzioni obbligatorie e con riserva del
computo  nell'aliquota  d'obbligo  di  tale disciplina al verificarsi
della  prima vacanza in qualsiasi categoria protetta (art. 4, secondo
e terzo comma);
c) anche previo inquadramento in soprannumero, in caso di completezza
dei  ruoli  organici,  fino al verificarsi, a qualsiasi titolo, della
prima vacanza nei ruoli medesimi (art. 4, quarto comma).

3.0. Modalita' di assunzione dei centralinisti non vedenti.

3.1. Ai sensi del quarto comma dell'art. 6, si procede all'assunzione
per  concorso riservato ai soli non vedenti ovvero mediante richiesta
numerica  da  presentare  all'ufficio  provinciale del lavoro e della
massima   occupazione   territorialmente   competente,   secondo  gli
ordinamenti  delle amministrazioni e degli cuti uiteressati, e tenuto
conto  dei  requisiti  richiesti  dagli  ordinamenti  stessi  per  le
assunzioni,  con esclusione del titolo di studio e del limite di eta'
che   dalla   legge   stessa   e'  elevato  fino  al  compimento  del
cinquantacinquesimo anno.
Un'attenta  lettura delle nonne induce a ritenere che le procedure di
assunzione  debbano  essere  espletate su base provinciale. Cio', non
tanto  per  il ricorrente coinvolgimento degli uffici provinciali del
lavoro,  quanto  piuttosto per la facolta' attribuita a ragion veduta
dal legislatore ai centralinisti non vedenti di chiedere l'iscrizione
anche  negli  elenchi  degli uffici del lavoro di province diverse da
quella  di residenza. Appare evidente, infatti, la preoccupazione del
legislatore  di  non  permettere l'allontanamento del non vedente dal
suo luogo di residenza se non per volonta' espressa dell'interessato,
attesa la sua necessita' di un'assistenza del tutto particolare.

3.2. In ordine all'espletamento dei concorsi riservati si ricorda che
i   centralinisti  non  vedenti  hanno  diritto  di  usufruire  degli
strumenti  e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di
esame, cosi' come previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge n.
113/1985,  norma  questa che d'ora in avanti bisognera' osservare, in
occasione   dell'espletamento  di  tutti  i  concorsi  pub-uffici  di
assunzione  o  concorsi  interni,  relativi  a  qualsiasi  categoria,
qualifica  o  profilo  professionale, a cui partecipano candidati non
vedenti.  Sara'  cura delle singole commissioni di esame definire, di
volta in volta e secondo le circostanze e le necessita', le modalita'
occorrenti.

3.3.  Si  richiama,  poi,  l'attenzione  sulla norma di cui al quinto
comma  dell'art.  6, la quale dispone che, qualora i datori di lavoro
pubblici  non  abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla
data  in  cui  sorge  l'obbligo,  l'ufficio provinciale del lavoro li
invita  a  provvedere  e,  trascorso  un  mese  dall'invito,  procede
all'avviamento d'ufficio.
La  ditta,  dalla  quale la legge fa decorrere il predetto termine di
sei mesi - peraltro largamente sufficiente - per l'espletamento delle
procedure di assunzione, e' evidentemente quella dell'installazione o
della trasformazione dei centralini telefonici che comportino ex uovo
l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti.
Tuttavia, nel caso in cui i predetti centralini telefonici siano gia'
stati  installati o trasformati all'atto dell'entrata in vigore della
nuova  legge  e  le  amministrazioni e gli enti pubblici siano tenuti
all'assunzione  di  centralinisti  non vedenti, le relative procedure
dovranno  essere  espletate  nel  termine  di  sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.

3.4.  Solo  per  l'ottemperanza ai maggiori obblighi di cui al quarto
comma  dell'art. 3 della legge n. 113/1985 le procedure di assunzione
potranno essere espletate entro il termine di un anno dall'entrata in
vigore   della   legge,  assegnato  dall'ultimo  comma  dello  stesso
articolo.
Di  conseguenza,  il  potere  di preavviso e di sostituzione da parte
dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  potra' essere esercitato alla
scadenza  dell'anno  dall'entrata  in  vigore della legge nel caso di
inottemperanza  ai  predetti  maggiori obblighi di assunzione, mentre
tale  potere  potra'  essere  esercitato  alla  scadenza  di sei mesi
dall'entrata  in vigore della legge stessa nel caso di inottemperanza
all'obbligo preesistente.

4.0. Obbligo di denuncia periodica.

4.1.  Si  richiama,  altresi',  l'attenzione  delle amministrazioni e
degli   enti  interessati  sull'obbligo  di  denunciare  agli  uffici
provinciali   del   lavoro   territorialmente  competenti,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge in oggetto:
a)  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della legge, le
caratteristiche  dei centralini telefonici, con la precisazione delle
linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le
generalita' dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti,
indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi;
b)  l'installazione  o  trasformazione  dei centralini telefonici che
comportino  l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti, con
l'indicazione  del numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di
cui  sono  dotati,  entro  sessanta giorni dall'installazione o dalla
trasformazione.

5.0. Indennita' di mansione.

5.1. Il primo comma dell'art. 9 della legge n. 113/1985, riproducendo
la norma dell'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397, dispone che a
tutti  i  centralinisti  non  vedenti,  occupati  in  base alle norme
relative   al   loro   collocamento   obbligatorio,   e'  corrisposta
un'indennita'  di  mansione  d'importo  pari  a  quello  dovuto  agli
operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Come  gia'  precisato dalla Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P.,
da  ultimo  con  telex  n.  66087  del  13 dicembre 1983, la predetta
indennita'  compete nella misura del premio industriale spettante nel
tempo  agli  operatori  dipendenti  dalla  citata Azienda, che dal 1°
gennaio 1982 e' di L. 2.200 giornaliere.

5.2.  L'indennita'  di cui trattasi e', altresi', corrisposta con gli
stessi criteri di erogazione del predetto premio industriale, criteri
recati dall'art. 29 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 e dall'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.
Pertanto,  l'indennita' compete per ogni giorno di effettivo servizio
e  non  e'  corrisposta  durante i giorni di assenza dal servizio per
qualsiasi causa, ad eccezione delle assenze, coincidenti con giornate
feriali,  per  congedo  ordinario,  congedo  speciale  a  seguito  di
infortunio  in  servizio, infermita' riconosciute dipendenti da cause
di  servizio,  cure  necessarie  agli invalidi di guerra a seguito di
ferite  o  infermita'  contratte in guerra. Inoltre, nei riguardi dei
centralinisti  il  cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su
cinque  giornate, la misura giornaliera dell'indennita' e' maggiorata
del 20 per cento.
L'indennita'  di  cui  trattasi  e'  corrisposta,  poi,  nella misura
giornaliera  intera  se  la  prestazione di servizio non e' inferiore
alla  meta'  dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta
del 50 per cento negli altri casi.

5.3.  Si  ritiene  di  dover  precisare,  infine, che l'indennita' di
mansione  corrisposta  ai  centralinisti  telefonici  non vedenti non
rientra tra gli emolumenti pensionabili.

6.0. Benefici pensionistici.

6.1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge in oggetto riconosce ai
centralinisti telefonici non vedenti iscritti all'albo professionale,
ai  soli  fini  del diritto a pensione e dell'anzianita' contributiva
(con   esclusione   quindi  dell'indennita'  di  fine  rapporto),  il
beneficio  di  quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno
di  servizio effettivamente svolto. L'attribuzione di tale beneficio,
che  oltre all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  e  i  superstiti  riguarda  anche  ovviamente i regimi
pensionistici  sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, non e' tuttavia
automatica,   ma   e'   subordinata   ad   apposita  richiesta  degli
interessati.
Al  riguardo  si  precisa  che,  trattandosi  di riconoscimento di un
beneficio,  esso  e'  da  attribuire  non  solo  ai centralinisti non
vedenti  che  saranno assunti dopo l'entrata in vigore della legge n.
113/1985,  ma anche a quelli gia' occupati al momento dell'entrata in
vigore  della legge stessa per il servizio prestato, nelle condizioni
previste  dalle  norme  relative  al  collocamento  al  lavoro  ed al
rapporto  di  lavoro  dei  centralinisti  non  vedenti, anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 113/1985.

6.2.  Per  quanto  riguarda  il  rimborso  degli oneri da parte dello
Stato,  in  applicazione  del  terzo  comma dell'art. 9, premesso che
detti  oneri  sono  quantificabili  solo  in  sede  di cessazione dal
servizio e per effetto della domanda dell'interessato, si precisa che
essi sono da determinare calcolando la differenza tra l'importo della
pensione   spettante   con   l'attribuzione   del   beneficio   della
maggiorazione   della  contribuzione  figurativa  e  l'importo  della
pensione  spettante  per  il  solo  servizio  effettivamente  reso  e
capitalizzando,  di conseguenza, la quota differenziale; cio' secondo
le  modalita' e le procedure gia' adottate, per la corresponsione dei
benefici  di  cui  alla  legge 24 maggio 1970, n. 336, con il decreto
ministeriale   12   gennaio  1972,  con  il  quale  lo  Stato  ha  la
possibilita'  di  avvalersi della rateizzazione (in 24 semestralita')
del  valore  capitale  degli  oneri derivanti dalle maggiori quote di
pensione attribuite.

7.0. Ipotesi di deroga.

7.1.  Il  quinto  comma  dell'art.  3  della legge in oggetto prevede
l'adozione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri   per   l'individuazione   dei  servizi  ai  cui  centralini
telefonici  non  possono  essere  adibiti  centralinisti  non vedenti
ovvero  possono  esserlo in un'aliquota inferiore a quella del 51 per
cento indicata dalla legge stessa per la generalita' dei centralini a
piu'  posti  operatore.  I  criteri,  che a tal fine occorrera' tener
presenti,  sono  da  dedurre  dalle  indicazioni  contenute nel comma
successivo  dello  stesso articolo circa l'esonero, dagli obblighi di
assunzione  derivanti  dalla  legge,  disposto  in via transitoria in
attesa  dell'individuazione predetta, delle centrali e dei centralini
della   Azienda   telefonica  di  Stato  destinati  all'esclusiva  ed
indiscriminata  fornitura  al  pubblico  di  un  servizio  telefonico
immediato,  continuativo  ed incondizionato, e, altresi', dei servizi
di  polizia,  della  protezione  civile  e  della  difesa  nazionale.
Pertanto,  oltre  ai servizi sopra indicati, potranno essere presi in
considerazione  per  eventuali esoneri o riduzioni quei servizi per i
quali si dimostri il carattere, totale o parziale, di riservatezza e,
nello stesso tempo, di pronta operativita'.

7.2. Si invitano, peraltro, le amministrazioni e gli enti interessati
a  far  pervenire  allo  scrivente  eventuali  motivate  richieste di
esonero e/o di riduzione della applicazione della prescritta aliquota
nel   piu'  breve  tempo  possibile,  tenuto  conto  che  i  relativi
provvedimenti,  in sede di prima attuazione, dovranno essere adottati
entro  un  anno dall'entrata in vigore della legge, per non incorrere
nella  ipotesi  di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge
stessa.
Le  amministrazioni  in  indirizzo,  secondo il rispettivo settore di
competenza,   sono   pregate  di  portare  a  conoscenza  degli  enti
interessati il contenuto della presente circolare.

                                 Il Ministro per la funzione pubblica
                                                   GASPARI