PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1986 

Modificazioni all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
19 gennaio 1976, che  ha  determinato  gli  uffici  del  Corpo  della
guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del
personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza. (086A4373) 
(GU n.131 del 9-6-1986)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo  della  guardia  di
finanza; 
  Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza  dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  1976,
relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia  di
finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del  personale
e la liquidazione del trattamento  di  quiescenza,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976; 
  Considerato che, con determinazioni numeri 164800/310 del 10 luglio
1984 e 152200/319 del 20 giugno 1984 del  Comandante  generale  della
guardia di finanza, e' stato, rispettivamente, riattivato il  reparto
autonomo centrale ed istituito l'ufficio  amministrazione  presso  la
scuola di polizia tributaria; 
  Ritenuta la necessita' di inserire tra i comandi  del  Corpo  della
guardia di finanza, indicati all'art. 1, primo  comma,  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,  il  reparto
autonomo centrale e la scuola di polizia tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 1986; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; 
 
                                Emana 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il primo comma dell'art. 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 gennaio 1976, citato in  premessa,  e'  sostituito  dai
seguente: 
  «Per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza,
nonche' per  gli  operai  dello  Stato  in  servizio  nel  Corpo,  la
competenza a provvedere al collocamento a riposo  per  raggiungimento
del  limite  di  eta'  e  a  liquidare  il  relativo  trattamento  di
quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
devoluta ai comandi di legione  territoriale,  dell'Accademia,  della
scuola sottufficiali, della legione  allievi,  del  reparto  autonomo
centrale e della scuola di polizia tributaria, che hanno in forza  il
suddetto personale». 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 19 aprile 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                          Craxi, Presidente del 
                                            Consiglio dei Ministri 
 
                                          Visentini, Ministro delle 
                                            finanze 
 
                                          Goria, Ministro del tesoro 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1986 
  Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 44