Modificazioni all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, che ha determinato gli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza. (086A4373)(GU n.131 del 9-6-1986)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976; Considerato che, con determinazioni numeri 164800/310 del 10 luglio 1984 e 152200/319 del 20 giugno 1984 del Comandante generale della guardia di finanza, e' stato, rispettivamente, riattivato il reparto autonomo centrale ed istituito l'ufficio amministrazione presso la scuola di polizia tributaria; Ritenuta la necessita' di inserire tra i comandi del Corpo della guardia di finanza, indicati all'art. 1, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, il reparto autonomo centrale e la scuola di polizia tributaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; Emana il seguente decreto: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, citato in premessa, e' sostituito dai seguente: «Per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, nonche' per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' devoluta ai comandi di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria, che hanno in forza il suddetto personale». Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1986 COSSIGA Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visentini, Ministro delle finanze Goria, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1986 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 44