MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1986 

Determinazione, per l'anno 1987, del limite di valore di cui all'art.
1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981,  n.  113,  e  successive
modificazioni, ai fini dell'applicazione  delle  procedure  stabilite
dalla stessa legge e dall'accordo generale sulle tariffe  doganali  e
sul commercio (GATT), in materia di  aggiudicazione  delle  pubbliche
forniture. (1512Q003) 
(GU n.296 del 22-12-1986)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, recante «Norme  di  adeguamento
delle procedure di  aggiudicazione  delle  pubbliche  forniture  alla
direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21  dicembre
1976», come successivamente modificata dal decreto-legge  7  novembre
1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784 e dalla
legge 23 marzo 1983, n. 83; 
Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della citata legge, nel
testo come sopra modificato, che demanda al Ministero del  tesoro  di
provvedere  con  proprio  decreto  alle  variazioni  disposte   dalla
commissione delle Comunita' europee al limite di valore indicato  nel
secondo comma del predetto art. 1; 
Visto  l'accordo  sugli  appalti  pubblici  di  forniture,   concluso
nell'ambito dei negoziati  multilaterali  del  General  Agreement  on
Tariffs  and  Trade  (G.A.T.T.)  e  approvato  dal  Consiglio   delle
Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE; 
Visto il proprio decreto in data 6 dicembre  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  9  del  13  gennaio
1986, con il quale - sulla base della disposizione della  commissione
delle Comunita' europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale»  delle
Comunita' europee n. 307 del 28 novembre 1985 - il limite  di  valore
previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 30  marzo  1981,  n.
113, e successive modificazioni, e' stato determinato, per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 1986, in 200.000 unita' di conto europee; 
Vista la disposizione  della  commissione  delle  Comunita'  europee,
pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunita'  europee  n.  C
300 del 25 novembre 1986, con la quale il limite  di  valore  di  cui
sopra e' stato determinato, per il  periodo  1°  gennaio-31  dicembre
1987, in 181.500 unita' di conto europee; 
Vista la disposizione  della  commissione  delle  Comunita'  europee,
pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunita'  europee  n.  C
307 del 28 novembre 1985,  con  la  quale  viene  stabilito,  per  il
periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987, in 1.430 il controvalore in
lire italiane dell'unita' di conto europea, ai fini dell'applicazione
delle direttive in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e  di
pubbliche forniture, recepite, rispettivamente, nelle leggi 8  agosto
1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
Il limite di valore indicato all'art. 1, secondo comma,  della  legge
30 marzo 1981, n. 113, modificata come nelle premesse, ai fini  della
applicazione delle procedure stabilite dalla legge stessa e di quelle
di cui all'accordo  relativo  agli  appalti  pubblici  di  forniture,
concluso  nell'ambito  dei  negoziati   multilaterali   del   General
Agreement on Tariffs and Trade  (G.A.T.T.)  e'  fissato,  per  l'anno
1987, in 181.500 unita'  di  conto  europee,  corrispondenti  a  lire
italiane 259.545.000. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
Roma, addi' 2 dicembre 1986 
 
                                                   Il Ministro: GORIA