MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 giugno 1987 

Assegnazione al comune di Guardia Piemontese in provincia di  Cosenza
di un contributo straordinario per opere urgenti, per  il  ripristino
delle strutture comunali danneggiate e  l'eliminazione  dei,  detriti
sul lungomare. (Ordinanza n. 1018/FPC/ZA). (087A5786) 
(GU n.160 del 11-7-1987)

 
                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; 
  Visto il decreto-legge 26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; 
  Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987, con la quale  il  sindaco
del comune di Guardia Piemontese chiede un intervento  urgente  quale
anticipazione  sui  fondi  richiesti  ai  sensi  dell'art.   10   del
decreto-legge 26 gennaio 1987; n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino delle  strutture
comunali attraverso la  rimozione  dei  detriti  che  a  seguito  del
maltempo del gennaio hanno invaso il litorale, le vie, le piazze e  i
parcheggi, con pericolo per la pubblica incolumita';- 
  Considerato  che  le  succitate  opere  elimineranno  il   pericolo
presente per la popolazione; 
  Ravvisata, per quanto precede, l'opportunita' di intervenire per la
realizzazione delle opere proposte; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                           Articolo unico 
 
  E'  assegnato  al  comune  di  Guardia  Piemontese  un   contributo
straordinario di L. 100.000.000, per opere urgenti per l'eliminazione
dei detriti e il ripristino  delle  strutture  comunali  danneggiate,
quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla  Cassa  depositi  e
prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987.
n. 120. 
  L'onere relativo e' posto a carico  del  fondo  per  la  protezione
civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 19 giugno 1987 
 
                                             Il Ministro: ZAMBERLETTI