Varianti inerenti l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'AIMA (087A5879)(GU n.160 del 11-7-1987)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'AIMA, datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale e' stato istituito presso l'AIMA l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche; Sentito il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 15 maggio 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori: Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali - su parere conforme del nominato organo consultivo - sono in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica pevisti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalita' per l'iscrizione indicate nel gia' menzionato decreto ministeriale; Nella seduta del 18 giugno 1987: Delibera: E' accolta la domanda della ditta Pagnan S.p.a., iscritta all'albo degli assuntori dell'AIMA, alla matricola n. 11, per la categoria dei cereali, richiedente le seguenti variazioni collegate ad una piu' razionale disponibilita' degli impianti da parte dell'AIMA: 1) Complesso Malcontenta Fusina (Venezia), da tonn. 39.000 a tonn. 35.000; 2) Silos Gaslini-Rivarolo (Genova), da tonn. 1.000, chiede la cancellazione; 3) Magazzini Costa di Rovigo (Rovigo), da tonn. 8.000, chiede la cancellazione; 4) Magazzini di Cittadella (Padova) (Nuovo magazzino), tonn. 13.000.