REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1987, n. 35 

  Modifica legge regionale n. 43/1985. Partecipazione finanziaria di
soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di
comunicazione della regione Toscana.
(GU n.1 del 2-1-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29
                          del 3 giugno 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Nell'art. 4 e' inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 3:
   "Per  la  gestione  dei  contratti  di compartecipazione la giunta
regionale ha facolta' di creare, in accordo con terzi e  nelle  forme
previste  dalla  legge,  appositi  comitati dotati di propria partita
IVA.
   La  maggioranza  dei  membri  di  tali  comitati  e' costituita da
dirigenti  e  funzionari  regionali,  nel  cui  ambito   la   giunta,
contestualmente alla costituzione del comitato nomina chi rappresenta
il   comitato   e   un   segretario   responsabile   della   gestione
amministrativa e finanziaria".
   2.  Nell'art.  5 e' inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2
bis:
   "  Nell'ipotesi in cui siano stati costituiti i comitati di cui al
3  comma  dell'art.  4,  i  proventi  di  cui  al  comma  precedente
affluiscono  direttamente  ai comitati stessi, ai quali, altresi', la
giunta regionale assegna i propri fondi  relativi  all'iniziativa  di
competenza".
   3.  Nell'art.  6  al comma 1 dopo "di cui alla presente legge", e'
aggiunto:
   "  fatta eccezione per le iniziative di competenza dei comitati di
cui al 3 comma dell'art. 4".
   4. Dopo l'art. 6 e' inserito l'art. 6 bis:
   " Nell'ipotesi di contratti di compartecipazione per cui sia stato
dato luogo alla costituzione dei  comitati  di  cui  all'art.  4,  3
comma,  i  comitati  presentano,  per  ciascuna  iniziativa  di  loro
competenza il bilancio di previsione  e  il  rendiconto  alla  giunta
regionale per l'approvazione".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 27 maggio 1987
 
                              BARTOLINI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il
13  aprile 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18
maggio 1987.