REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1987, n. 45 

  Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 11-ter della
legge regionale 21 novembre 1974, n. 70. Modificata con la legge
regionale 10 marzo 1987, n. 18.
(GU n.1 del 2-1-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42
                         del 27 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  secondo  comma dell'art. 11- ter (Comitato tecnico consultivo)
della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, modificata  con  legge
regionale  10  marzo 1987, n. 18, recante la previsione che la giunta
regionale puo' concedere il nulla-osta di cui all'art. 11- bis  della
legge  medesima  senza  la  preventiva  acquisizione  del  parere del
comitato tecnico consultivo, deve intendersi riferito anche  al  caso
di mancata nomina del comitato stesso.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge e' dichiarata urgente per gli effetti e con le
modalita' dell'art. 127  della  Costituzione  e  dell'art.  28  dello
statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
 
                             BUCCIARELLI
           (incaricata con DPGR n. 588 dell'8 agosto 1987)
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 22 luglio 1987 ed e' stata  vistata  dal  commissario  del
Governo il 18 agosto 1987.