Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1. Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale. Integrazione art. 8.(GU n.1 del 2-1-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 3 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo l'ultimo comma dell'art.8 della legge regionale 3 gennaio 1984, n.1, e' aggiunto il seguente: "Le norme di cui al comma precedente non trovano applicazione qualora i maggiori ricavi effettivi rispetto ai presunti siano destinati a coprire i disavanzi di esercizio non coperti dai contributi di cui alla presente legge". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 26 agosto 1987 BENELLI (incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 agoato 1987.