Agevolazioni per la ricostituzione ed il ripristino della olivicoltura.(GU n.1 del 2-1-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 3 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La regione Toscana, in deroga agli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 giugno 1977, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, concede, tramite il fondo regionale di garanzia istituito con legge regionale 5 settembre 1974, n. 59, fidejussioni a favore degli operatori che hanno inoltrato domanda per ottenere agevolazioni per la ricostituzione ed il ripristino degli impianti olivicoli. L'intervento regionale e' diretto ad assistere i mutui, fino a 30 milioni, concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198 in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la costituzione di idonee garanzie primarie richieste dagli Istituti di credito. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 26 agosto 1987 BENELLI (incaricato con DPGR 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.