REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 49 

  Agevolazioni per la ricostituzione ed il ripristino della
olivicoltura.
(GU n.1 del 2-1-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44
                        del 3 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   La  regione  Toscana,  in  deroga  agli articoli 1 e 3 della legge
regionale  1  giugno  1977,  n.  33  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,   concede,  tramite  il  fondo  regionale  di  garanzia
istituito con legge regionale 5 settembre 1974, n. 59, fidejussioni a
favore  degli  operatori  che  hanno  inoltrato  domanda per ottenere
agevolazioni per la ricostituzione ed il  ripristino  degli  impianti
olivicoli.
   L'intervento  regionale e' diretto ad assistere i mutui, fino a 30
milioni, concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n.
198  in  attesa  dell'espletamento  delle procedure necessarie per la
costituzione di idonee garanzie primarie richieste dagli Istituti  di
credito.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 26 agosto 1987
 
                               BENELLI
             (incaricato con DPGR 24 agosto 1985, n. 92)
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22
luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  18
agosto 1987.