PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1987, n. 1050 

  Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per i viaggi di
servizio nell'interesse della provincia; n. 1050 Legisl.
(GU n.5 del 30-1-1988)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto   il   testo   unico  del  nuovo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
   Vista  la  legge  provinciale  2  maggio  1962,  n. 7 e successive
modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 28
dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 25
ottobre 1982, n. 16-78/Legisl.
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 31
ottobre 1983, n. 14-96/Legisl;
   Vista  la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 9386
dd. 11 settembre 1987;
 
                               Decreta:
 
   Con  decorrenza  1  ottobre  1987,  l'art. 27 del regolamento per
l'uso degli automezzi per viaggi  di  servizio  nell'interesse  della
provincia,   emanato   con   decreto   del  presidente  della  giunta
provinciale  28  dicembre  1978,  n.  37-148/Legisl.   e   successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente articolo:
   "Art.  27. - Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene
accordata un'indennita' chilometrica comprensiva  di  ogni  spesa  di
acquisto,  manutenzione,  tasse,  esercizio  delle macchine (benzina,
olio, ecc.) nelle seguenti misure:
     a) per le automobili fino a 800 cc.: L. 275/km;
     b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc.: L. 360/km;
     c) per le automobili oltre i 1200 cc.: L. 430/km;
     d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc.: L. 135/km;
     e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc.: L. 155/km".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
 
                                ANGELI
 
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 ottobre 1987
Registro n. 51, foglio n. 131.