Proroga trattamento domiciliare ex art. 12 legge regionale 18 aprile 1985, n. 39: "Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio".(GU n.5 del 30-1-1988)
la seguente legge: Articolo unico Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 39, "Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio", e' prorogato, secondo le stesse modalita' previste dalla legge richiamata, il trattamento domiciliare dei pazienti per un altro biennio, fatte salve le eventuali diverse indicazioni disposte in materia con legge di approvazione del Piano socio-sanitario regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 28 ottobre 1987 BELTRAMI