REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 54 

  Proroga trattamento domiciliare ex art. 12 legge regionale 18
aprile 1985, n. 39: "Norme per la sperimentazione della nutrizione
parenterale a domicilio".
(GU n.5 del 30-1-1988)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 39,
"Norme  per  la  sperimentazione  della  nutrizione   parenterale   a
domicilio",  e' prorogato, secondo le stesse modalita' previste dalla
legge richiamata, il trattamento  domiciliare  dei  pazienti  per  un
altro  biennio, fatte salve le eventuali diverse indicazioni disposte
in materia  con  legge  di  approvazione  del  Piano  socio-sanitario
regionale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 28 ottobre 1987
 
                               BELTRAMI