REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 51 

  Disposizioni integrative in materia di trattamento economico di
missione ai componenti dei collegi dei revisori delle Unita'
Sanitarie Locali.
(GU n.12 del 19-3-1988)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 49
                        del 22 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   A  decorrere  dalla  data di costituzione dei collegi dei revisori
delle unita' sanitarie locali, in attuazione della  legge  26  aprile
1982,  n.  181,  e  sino  alla  data di entrata in vigore della legge
regionale 27 agosto 1986, n. 55, il trattamento economico di missione
compete ai componenti del collegio per recarsi dal luogo di residenza
alla sede legale dell'Unita' sanitaria locale per lo svolgimento  dei
compiti  di  istituto,  nella  stessa misura vigente per i componenti
degli altri  organi  istituzionali  di  detto  ente  all'epoca  dello
svolgimento dei precitati compiti di istituto.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 18 dicembre 1987
 
                                MELIS